Art. 11 Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformita', con la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.