(Allegato - art. 11)
                               Art. 11 
 
  Le due Parti si impegnano a mantenere  una  stretta  collaborazione
fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il
traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi,
beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore,  in
conformita', con la normativa sulla proprieta' intellettuale  vigente
nei rispettivi Paesi.