(Allegato - art. 19)
                               Art. 19 
 
  Il presente Accordo avra' durata  illimitata.  Esso  potra'  essere
emendato per iscritto per mutuo consenso. Ognuna delle  Parti  potra'
denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. 
  La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte
contraente, e non incidera' sull'esecuzione dei  programmi  in  corso
concordati durante il periodo  di  vigenza  dell'Accordo,  salvo  che
entrambe le Parti decidano diversamente. 
  In  fede  di  che  i   sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
 
  Fatto a Vilnius il 4 aprile 1996  in  due  originali  nelle  lingue
italiana, lituana e inglese, tutti i testi facenti  egualmente  fede.
In caso  di  divergenza  nell'interpretazione  fara'  fede  il  testo
inglese. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                         PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                           REPUBBLICA LITUANA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico