(Allegato - art. 2)
                               Art. 2 
 
  Le  due  Parti  favoriranno  lo   sviluppo   della   collaborazione
accademica tra  i  due  paesi,  attraverso  l'intensificazione  delle
intese interuniversitarie e lo  scambio  di  docenti,  ricercatori  e
personalita' della cultura.