(Allegato - art. 3)
                               Art. 3 
 
  Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario,  richiedere  di
comune accordo  la  partecipazione  di  Organismi  Internazionali  al
finanziamento o all'attuazione di programmi o di  progetti  derivanti
dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e  negli
accordi complementari da esso derivanti.