Art. 5 Le due Parti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di istituzioni culturali dell'altra Parte quali istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche. Tali istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.