(Allegato - art. 5)
                               Art. 5 
 
  Le due Parti favoriranno reciprocamente sul proprio  territorio  di
comune  accordo  e  nella  misura   delle   proprie   disponibilita',
l'attivita' di istituzioni culturali dell'altra Parte quali  istituti
di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche. 
  Tali istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il
proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel  Paese  in
cui operano.