(Allegato - art. 8)
                               Art. 8 
 
  Le  due  Parti  concorderanno   periodicamente   le   attivita   di
cooperazione e le aree di ricerca che possono essere  considerate  di
particolare interesse per il conseguimento dei loro comuni  obiettivi
scientifici. 
  Le due Parti stabiliranno di comune accordo le loro priorita',  nel
perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici. 
  Al fine di incrementare la cooperazione scientifica  e  tecnologica
le due Parti incoraggeranno: 
    a. lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; 
    b. le visite reciproche di esperti e di specialisti  al  fine  di
incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; 
    c.  l'organizzazione  di  conferenze  e  seminari  scientifici  e
tecnologici; 
    d. la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in
aree concordate. 
  Le due Parti promuoveranno anche le relazioni e  la  collaborazione
tra le rispettive organizzazioni  e  le  istituzioni  scientifiche  e
tecnologiche pubbliche o private.