Art. 2 Riclassificazione zone svantaggiate 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate. 2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone: a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico - ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5 b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico. 3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovra' tener conto della necessita' di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima.
Note all'art. 2: - L'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n, 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) cosi' recita: "27. In attesa di un organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: ''5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. 5 -bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. 5 -ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro''". - Il comma 6 dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) cosi' recita: "6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonche' per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalita' attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ragioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ed e' composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'art. 6, comma 6, lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attivita' di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarieta' nazionale, alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agroalimentari; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varieta' e dei libri genealogici, nonche' ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; alla omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti". - Il testo dell'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' il seguente: "Obiettivo n. 1. - 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera e delle regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli arrondissements-Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyil e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n.1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato I. 3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. 4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socio economici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art. 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni. 5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi struttutali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattati, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sogno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di cui al paragrafo 4. 6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5. 7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5 a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture della pesca". - Il testo dell'obiettivo n. 5 b) del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993, e' il seguente: "Obiettivo n. 5b). - 1. Le zone rurali al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1 che possono beneficiare di un intervento della Comunita' a titolo dell'obiettivo n. 5 b) sono caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socioeconomico, valutato in base al prodotto interno lordo pro capite, e soddisfano inoltre almeno due dei tre seguenti criteri: a) tasso elevato dell'occupazione agricola sull'occupazione totale; b) basso livello di reddito agricolo, espresso in particolare in valore aggiunto agricolo per unita' di lavoro agricolo (ULA); c) scarsa densita' di popolazione e/o tendenza a consistente spopolamento. Nel valutare l'ammissibilita' delle zone in relazione ai criteri sopra enunciati si tiene conto del parametri socioeconomici che permettono di constatare la gravita' della situazione generale delle zone interessate, nonche' della sua evoluzione. 2. L'intervento comunitario puo' estendersi anche ad altre zone rurali situate al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1, caratterizzate da un basso livello di sviluppo socioeconomico, qualora esse soddisfino uno o piu' del seguenti criteri: situazione periferica delle zone o delle isole rispetto ai grandi centri di attivita' economica e commerciale della Comunita'; sensibilita' della zona all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nel quadro della riforma della politica agricola comune, valutati sulla base dell'evoluzione del reddito agricolo e del tasso della popolazione attiva agricola; struttura delle aziende agricole e struttura dell'eta' della popolazione attiva agricola; pressioni esercitate sull'ambiente e sullo spazio rurale; situazione delle zone situate all'interno di zone di montagna o svantaggiate, classificate ai sensi dell'art. 3 della direttiva 75/268/CEE (G.U. 128 del 19 maggio 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE (G.U. n. L. 327 del 24 novembre 1982, pag. 19). impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca nella zona, misurato secondo criteri obiettivi. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relative alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in base alle disposizioni di detti paragrafi e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 5 b) e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo. Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, tenendo conto delle priorita' e delle situazioni nazionali, la Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'art. 17, l'elenco delle zone ammissibili. La Commissione ne informa il Parlamento europeo. 4. Nella selezione delle zone rurali e nella programmazione dell'intervento dei Fondi, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire un'effettiva concentrazione degli interventi nelle zone in cui si registrano i piu' gravi problemi di sviluppo rurale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono agevolarla in tale compito. 5. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i piani di sviluppo rurale. Tali piani contengono: la descrizione della situazione attuale e l'indicazione delle risorse finanziarie mobilizzate e dei principali risultati delle azioni virate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti struttuali comunitari ricevuti, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguta strategia per conseguire gli obietivi di cui all'art. 1, degli assi principali scelti per lo sviluppo rurale delle zone interessate con la quantificazione dei progressi da realizzare, per quanto la loro natura lo consente, e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle azioni al fine di garantire che esse apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse mobilizzate; una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni previste per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nell'ambito della realizzazione del piano; l'articolazione, se del caso, con le conseguenze delle riforme della politica agricola comune e della politica comune della pesca. 6. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento, nonche' con le disposizioni e le politiche di cui agli articoli 6 e 7. Essa stabilisce, in base a tali piani, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno allo sviluppo rurale per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste dall'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di sviluppo rurale, quantificati per quanto la loro natura lo consente; i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; le modalita' di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni previste; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di questi interventi. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occcorenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o dalla Commissione di concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi in particolare i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post. I quadri comunitari di sostegno relativi all'obiettivo n. 5 b) possono citare, a titolo d'informazione, i dati concernenti le azioni di adeguamento delle strutture agrarie relative all'obiettivo n. 5 a), da realizzare in zone interessate dall'obiettivo n. 5 b). 7. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5."