Art. 2
                 Riclassificazione zone svantaggiate

  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni
di  cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone
svantaggiate.
  2.  La  classificazione  di  cui  al  comma  1  e  la  misura delle
agevolazioni  sono  determinate dal Comitato interministeriale per la
programmazione  economica  (CIPE),  su  proposta  del  Ministro delle
risorse  agricole,  alimentari  e forestali, d'intesa con il Comitato
permanente   delle  politiche  agroalimentari  e  forestali,  di  cui
all'articolo  2,  comma  6,  della  legge 4 dicembre 1993, n. 491, di
concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro,  sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base
dei seguenti criteri di individuazione delle zone:
    a)  zone  interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del
regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;
    b)  zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in
relazione alle condizioni socio economiche e fisico - ambientali, tra
cui  quelle  previste  ai  fini dell'obiettivo n. 5 b del regolamento
(CEE)  n.  2081  del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito,
anche  ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al
parametro altimetrico.
  3.  In  sede  di  prima  attuazione della classificazione di cui al
comma  2,  ovvero  della  sua variazione, si dovra' tener conto della
necessita'   di  graduare  gli  impatti  delle  possibili  variazioni
positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima.
 
          Note all'art. 2:
            -    L'art. 11,   comma   27,   della legge  24  dicembre
          1993, n,  537 (Interventi correttivi di  finanza  pubblica)
          cosi' recita:
            "27.    In    attesa  di    un  organica   revisione  del
          sistema   di finanziamento della    previdenza  sociale  in
          agricoltura   e del sistema delle agevolazioni contributive
          per le imprese agricole,  il comma 5 dell'art.   9    della
          legge    11      marzo    1988,   n.   67,   e   successive
          modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
            ''5. I premi   ed i contributi relativi    alle  gestioni
          previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
          agricolo per il proprio personale  dipendente,  occupato  a
          tempo  indeterminato  e  a  tempo determinato nei territori
          montani di cui all'art. 9  del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre 1973, n.  601, sono fissati  nella
          misura  del  20  per cento a  decorrere dal 1 ottobre 1994,
          del 25 per  cento a  decorrere dal  1  ottobre 1995  e  del
          30  per cento  a decorrere dal  1 ottobre 1996.  I predetti
          premi e   contributi dovuti dai    datori      di    lavoro
          agricolo   operanti   nelle    zone  agricole svantaggiate,
          delimitate  ai  sensi   dell'art.   15   della   legge   27
          dicembre  1977, n.   984, sono fissati nella misura del  30
          per cento a decorrere dal  1 ottobre   1994, del    40  per
          cento   a decorrere  dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a
          decorrere dal 1 ottobre 1996.
            5 -bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai
          datori  di  lavoro  agricolo per   i lavoratori occupati in
          violazione delle norme sul collocamento.
            5 -ter.   Le  agevolazioni  di    cui  al    comma  5  si
          applicano  soltanto  sulla  quota  a  carico  del datore di
          lavoro''".
            -  Il comma  6 dell'art.   2   della legge    4  dicembre
          1993,  n.  491 (Riordinamento  delle  competenze  regionali
          e   statali   in   materia  agricola    e    forestale    e
          istituzione  del    Ministero    delle    risorse agricole,
          alimentari   e  forestali)   cosi'  recita:  "6.   Per   la
          determinazione  degli  obiettivi  e    delle linee generali
          della politica agricola,    alimentare      e     forestale
          nazionale,      nonche'   per l'individuazione  delle linee
          di politica  agricola da  sostenere in sede comunitaria  ed
          internazionale,   per l'individuazione dei criteri generali
          e    delle  modalita'  attuative  per    l'esercizio  della
          funzione di  indirizzo  e  di   coordinamento,  nell'ambito
          della    Conferenza  permanente  per    i rapporti   tra lo
          Stato, le  ragioni e  le province autonome di  Trento e  di
          Bolzano  di cui   all'art. 12 della  legge 23 agosto  1988,
          n. 400,  e'   istituito   il Comitato   permanente    delle
          politiche  agroalimentari    e  forestali. Il Comitato   e'
          presieduto dal Ministro ed e' composto dai presidenti delle
          regioni e delle province autonome o da loro delegati.  Alle
          riunioni  del  Comitato  sono invitati il Ministro  per gli
          affari regionali e  per il   coordinamento delle  politiche
          comunitarie  e,  per quanto  attiene all'art.  6, comma  6,
          lettera a),  anche il  Ministro dell'ambiente. Il  Comitato
          concerta,  tra    l'altro,  criteri    ed    indirizzi  per
          interventi  con   particolare riferimento: alla regolazione
          del mercato agricolo; alle  attivita'  di  ricerca    e  di
          informazione    connesse    alla programmazione   nazionale
          della    produzione    agricola  e     forestale;      alla
          valorizzazione e  al controllo  di  qualita'  dei  prodotti
          agricoli  ed  alimentari,  ivi compresi quelli  inerenti ai
          materiali  di  propagazione    delle  specie  vegetali    e
          relative  certificazioni;  alla   raccolta,   adduzione   e
          distribuzione  primaria  delle acque   irrigue; al Fondo di
          solidarieta' nazionale,   alle   associazioni    ed  unioni
          nazionali      dei      produttori  agricoli;          alle
          associazioni      di        categoria        dell'industria
          agroalimentare  ed a  quelle della  commercializzazione dei
          prodotti    agroalimentari;        alla        cooperazione
          agroindustriale   e   alimentare; all'ordinamento e    alla
          tenuta  dei  registri di varieta' e  dei libri genealogici,
          nonche'  ai    relativi    controlli   funzionali;     alla
          regolazione      in     materia     fitosanitaria;     alla
          omologazione   e certificazione   dei    prototipi    delle
          macchine   agricole;   alla regolazione delle sementi e dei
          fertilizzanti".
            -  Il testo   dell'obiettivo n. 1 del regolamento CEE  n.
          2081 del 20 luglio 1993,   che  modifica  il    regolamento
          (CEE)  n.    2052/88  relativo  alle  missioni  dei Fondi a
          finalita'  strutturali,  alla  loro   efficacia   e      al
          coordinamento   dei   loro   interventi e  di  quelli della
          Banca europea   per   gli investimenti   e   degli    altri
          strumenti  finanziari esistenti, e' il seguente:
            "Obiettivo  n.    1. - 1.   Le regioni interessate  dalla
          realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del  livello
          NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in   base  ai  dati
          degli  ultimi  tre    anni,  inferiore  al  75% della media
          comunitaria.
            Rientrano tra  queste regioni  anche l'Irlanda  del Nord,
          i cinque nuovi   Lander    tedeschi,   Berlino    Est,    i
          dipartimenti    francesi  d'Oltremare, le Azzorre, le Isole
          Canarie e Madera e delle regioni il cui PIL  pro capite  si
          avvicina a  quello delle regioni  indicate al primo comma e
          che  vanno  inserite,  per  motivi particolari, nell'elenco
          relativo all'obiettivo n. 1.
            Gli  Abruzzi  sono  ammissibili  agli    aiuti  a  titolo
          dell'obiettivo  n.    1 per il periodo che va dal 1 gennaio
          1994 al 31 dicembre 1996.
            Eccezionalmente,    visto    il    fenomeno    unico   di
          contiguita'   e   in funzione    del  loro   PIL  regionale
          a  livello    NUTS   III,     gli  arrondissements-Avesnes,
          Douai  e    Valenciennes  e  le  zone    di  Argyil e Bute,
          d'Arran,  di   Cumbraes   e    di   Western   Moray    sono
          aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n.1.
            2.      L'elenco   delle    regioni    interessate  dalla
          realizzazione   dell'obiettivo   n.    1    e'    contenuto
          nell'allegato I.
            3.  L'elenco  delle  regioni  e'  valido   per sei anni a
          decorrere dal 1 gennaio 1994.   Prima della    scadenza  di
          tale  periodo    la Commissione riesamina l'elenco in tempo
          utile affinche' il Consiglio, deliberando  a    maggioranza
          qualificata    su   proposta della   Commissione e   previa
          consultazione del   Parlamento europeo, adotti  un    nuovo
          elenco  valido  per  il periodo successivo alla scadenza di
          cui sopra.
            4.  Gli  Stati  membri  interessati     presentano   alla
          Commissione  i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani
          contengono in particolare:
            la  descrizione della  situazione   attuale per    quanto
          concerne  le disparita'  e   i  ritardi   di  sviluppo,  le
          risorse   finanziarie mobilizzate e  i principali risultati
          delle azioni varate  nel corso del precedente   periodo  di
          programmazione,  nel  contesto    degli  aiuti  strutturali
          comunitari   ricevuti  e  tenuto  conto    dei    risultati
          disponibili delle valutazioni;
            la    descrizione      di   un'adeguata   strategia   per
          conseguire  gli obiettivi di  cui all'art.  1, delle  linee
          principali  scelte    per  lo  sviluppo regionale   e degli
          obiettivi specifici, quantificati   se la  loro  natura  lo
          consente;  una  stima  preliminare  dell'impatto  previsto,
          anche in materia  di occupazione, delle  pertinenti  azioni
          al  fine  di  assicurare  che  apportino   i vantaggi socio
          economici  a medio termine corrispondenti ai  finanziamenti
          previsti;
            una   valutazione   della   situazione  ambientale  della
          regione   in  questione  e  la  valutazione    dell'impatto
          ambientale  della  strategia e delle  azioni    sopracitate
          secondo  i  principi   di  uno   sviluppo sostenibile    in
          conformita'    delle  vigenti    disposizioni del   diritto
          comunitario;  le disposizioni  adottate  per  associare  le
          autorita'  competenti  in    materia ambientale   designate
          dallo  Stato     membro   alla   preparazione      e   alla
          realizzazione delle  azioni previste  dal piano nonche' per
          garantire  il rispetto   delle norme comunitarie in materia
          ambientale;
            una   tabella   finanziaria   indicativa   globale    che
          riepiloghi   le risorse finanziarie nazionali e comunitarie
          previste corrispondenti a ciascuno  degli  assi  principali
          scelti  per  lo sviluppo  regionale nell'ambito  del piano,
          nonche'  indicazioni sull'utilizzazione  dei contributi dei
          Fondi,  della  BEI    e  degli altri   strumenti finanziari
          prevista nella realizzazione del piano.
            Gli  Stati  membri  possono   presentare   un   programma
          globale    di sviluppo regionale per  tutte le loro regioni
          incluse nell'elenco di cui al paragrafo  2  purche'  questo
          piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
            Gli  Stati    membri  presentano    per  le  regioni   in
          questione  anche i piani di   cui all'art.   10;  i    dati
          relativi    ai  piani   possono anche essere  indicati  nei
          piani  di sviluppo  regionale   riguardanti   le  accennate
          regioni.
            5.   La   Commissione valuta  i  piani  proposti, nonche'
          gli  altri elementi di   cui al paragrafo 4    in  funzione
          della  loro    coerenza  con  gli  obiettivi   del presente
          regolamento  e  con    le  disposizioni    e  le  politiche
          menzionate agli articoli 6  e 7. Essa definisce, sulla base
          di  tutti  i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della
          partnership prevista  dall'art.  4,  paragrafo  1,  e    di
          concerto  con  lo  Stato  membro  interessato,    il quadro
          comunitario di  sostegno per   gli  interventi  struttutali
          comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17.
            Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
            gli   obiettivi   di   sviluppo,   con     la  rispettiva
          quantificazione  se  la  loro    natura  lo    consente,  i
          progressi da  realizzare rispetto  alla situazione  attuale
          durante    il    periodo  di    cui    trattati, le   linee
          prioritarie  scelte  per  l'intervento    comunitario,   le
          modalita'  per la valutazione  ex ante,  il controllo  e la
          valutazione ex  post delle azioni prospettate;
              le forme d'intervento;
            il piano indicativo di  finanziamento  con  l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
              la durata di tali interventi.
            Il  quadro    comunitario  di    sostegno  garantisce  il
          coordinamento di tutti   gli      interventi    strutturali
          comunitari    previsti      per   la realizzazione dei vari
          obiettivi di cui all'art.  1  all'interno  di  una  regione
          determinata.
            Il     quadro     comunitario     di       sogno    puo',
          all'occorrenza,  essere modificato e adattato,  nell'ambito
          della  partnership  di  cui  all'art.    4, paragrafo 1, su
          iniziativa   dello Stato  membro  o  della  Commissione  di
          concerto    con  lo  Stato   membro, in funzione di   nuove
          informazioni pertinenti   e  dei    risultati    registrati
          durante l'attuazione  delle azioni  in questione,  compresi
          i risultati  del  controllo e  della valutazione ex post.
            A     richiesta     debitamente     giustificata    dello
          Stato   membro interessato, la Commissione adotta i  quadri
          comunitari  particolari di sostegno per uno o piu' piani di
          cui al paragrafo 4.
            6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono
          precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4
          e 5.
            7.   La   programmazione   si   riferisce   anche    alle
          azioni    di   cui all'obiettivo n. 5 a), da  attuare nelle
          regioni interessate operando una distinzione tra azioni  in
          materia di strutture della pesca".
            -  Il testo   dell'obiettivo n. 5 b) del regolamento  CEE
          n. 2081 del 20 luglio 1993, e' il seguente:
            "Obiettivo n.  5b). - 1. Le   zone rurali al  di    fuori
          delle regioni dell'obiettivo n.  1 che possono  beneficiare
          di  un   intervento della Comunita' a titolo dell'obiettivo
          n.  5 b) sono caratterizzate da uno scarso    livello    di
          sviluppo    socioeconomico, valutato  in  base  al prodotto
          interno  lordo pro capite,   e soddisfano inoltre    almeno
          due dei tre seguenti criteri:
            a)     tasso     elevato     dell'occupazione    agricola
          sull'occupazione totale;
            b) basso   livello di  reddito    agricolo,  espresso  in
          particolare  in  valore  aggiunto  agricolo  per  unita' di
          lavoro agricolo (ULA);
            c)  scarsa  densita'  di  popolazione e/o   tendenza    a
          consistente spopolamento.
            Nel  valutare   l'ammissibilita' delle  zone in relazione
          ai criteri  sopra    enunciati    si  tiene    conto    del
          parametri  socioeconomici   che permettono di constatare la
          gravita' della situazione generale delle zone  interessate,
          nonche' della sua evoluzione.
            2.    L'intervento comunitario  puo' estendersi  anche ad
          altre zone rurali  situate  al  di   fuori delle    regioni
          dell'obiettivo    n.    1, caratterizzate   da   un   basso
          livello    di    sviluppo    socioeconomico,  qualora  esse
          soddisfino uno o piu' del seguenti criteri:
            situazione periferica delle  zone o delle isole  rispetto
          ai grandi centri di attivita' economica e commerciale della
          Comunita';
            sensibilita'    della zona   all'evoluzione del   settore
          agricolo,  in particolare nel quadro della   riforma  della
          politica    agricola    comune,    valutati    sulla   base
          dell'evoluzione del   reddito agricolo e  del  tasso  della
          popolazione attiva agricola;
            struttura    delle    aziende    agricole   e   struttura
          dell'eta'  della popolazione attiva agricola;
            pressioni esercitate sull'ambiente e sullo spazio rurale;
            situazione delle  zone situate  all'interno di   zone  di
          montagna o svantaggiate,  classificate  ai  sensi dell'art.
          3    della    direttiva  75/268/CEE (G.U. 128 del 19 maggio
          1975,  pag.  1.  Direttiva  modificata  da   ultimo   dalla
          direttiva 82/786/CEE (G.U.  n. L. 327 del 24 novembre 1982,
          pag. 19).
            impatto    socioeconomico  della   ristrutturazione   del
          settore  della pesca nella zona, misurato  secondo  criteri
          obiettivi.
            3.     Sin  dall'entrata    in    vigore  del    presente
          regolamento,     previa  presa  in   considerazione   delle
          informazioni  comunitarie relative alle disposizioni di cui
          ai paragrafi 1 e 2 gli  Stati membri interessati propongono
          alla  Commissione, in  base  alle  disposizioni di    detti
          paragrafi   e      tenuto   conto      del   principio   di
          concentrazione, l'elenco delle zone  che  a  loro    avviso
          devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 5
          b) e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo.
            Sulla   scorta    di  questi    elementi  e    della  sua
          valutazione globale delle   proposte presentate,    tenendo
          conto  delle   priorita' e   delle situazioni nazionali, la
          Commissione adotta, in stretta concertazione con  lo  Stato
          membro    interessato e   secondo   la procedura   prevista
          all'art.   17,   l'elenco delle   zone   ammissibili.    La
          Commissione  ne informa il Parlamento europeo.
            4.   Nella   selezione   delle   zone   rurali   e  nella
          programmazione  dell'intervento     dei      Fondi,      la
          Commissione   e  gli  Stati  membri provvedono a  garantire
          un'effettiva concentrazione   degli interventi  nelle  zone
          in  cui si   registrano i  piu' gravi problemi  di sviluppo
          rurale. Gli Stati membri   comunicano alla  Commissione  le
          informazioni che possono agevolarla in tale compito.
            5.   Gli   Stati   membri   interessati  presentano  alla
          Commissione  i  piani  di  sviluppo  rurale.   Tali   piani
          contengono:
            la     descrizione     della     situazione  attuale    e
          l'indicazione  delle risorse   finanziarie mobilizzate    e
          dei    principali risultati   delle azioni virate nel corso
          del precedente  periodo  di  programmazione,  nel  contesto
          degli    aiuti  struttuali   comunitari ricevuti,   tenendo
          conto dei risultati disponibili delle valutazioni;
            la descrizione di un'adeguta   strategia  per  conseguire
          gli  obietivi di   cui all'art.  1, degli  assi  principali
          scelti  per lo  sviluppo rurale delle zone interessate  con
          la  quantificazione dei progressi da realizzare, per quanto
          la loro   natura lo consente, e  una  valutazione  ex  ante
          dell'impatto  previsto,  anche  in  materia di occupazione,
          delle azioni   al     fine   di   garantire     che    esse
          apportino      i    vantaggi socioeconomici     a     medio
          termine  corrispondenti   alle   risorse mobilizzate;
            una  valutazione    ex ante della situazione   ambientale
          della regione di    cui    trattasi    e    la  valutazione
          dell'impatto   ambientale   della strategia e  delle azioni
          di cui   sopra, secondo    i  principi    di  uno  sviluppo
          sostenibile    in conformita'   delle vigenti  disposizioni
          del diritto  comunitario;  le  disposizioni  previste   per
          associare  le autorita'  competenti in  materia  ambientale
          designate  dallo    Stato membro alla   preparazione e alla
          realizzazione  delle azioni previste dal piano nonche'  per
          garantire  l'osservanza  delle norme comunitarie in materia
          di ambiente;
            indicazioni sull'utilizzazione dei contributi  dei Fondi,
          della BEI e  degli  altri  strumenti   finanziari  prevista
          nell'ambito  della realizzazione del piano;
            l'articolazione,   se del   caso,   con le    conseguenze
          delle    riforme  della  politica  agricola  comune e della
          politica comune della pesca.
            6. La  Commissione valuta i  piani proposti  in  funzione
          della  loro  coerenza  con  gli    obiettivi  del  presente
          regolamento,  nonche' con le disposizioni  e  le  politiche
          di  cui  agli  articoli  6 e  7.  Essa stabilisce, in  base
          a  tali    piani,  nell'ambito  della    partnership di cui
          all'art. 4,  paragrafo  1  e di  concerto   con   lo  Stato
          membro  interessato,  il    quadro  comunitario di sostegno
          allo  sviluppo  rurale  per  gli   interventi   strutturali
          comunitari,    avendo cura di seguire le procedure previste
          dall'art. 17.
            Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
            gli obiettivi  di    sviluppo  rurale,  quantificati  per
          quanto  la  loro natura   lo    consente;  i  progressi  da
          realizzare  rispetto  alla situazione  attuale durante   il
          periodo  di   cui   trattasi, le  linee prioritarie  scelte
          per    l'intervento    comunitario;    le  modalita'     di
          valutazione  ex  ante, sorveglianza e   valutazione ex post
          delle azioni previste;
              le forme d'intervento;
            il piano indicativo di  finanziamento  con  l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
              la durata di questi interventi.
            Il      quadro  comunitario     di     sostegno     puo',
          all'occcorenza,  essere modificato e adattato,  nell'ambito
          della  partnership  di  cui  all'art.    4, paragrafo 1, su
          iniziativa   dello Stato  membro  o  dalla  Commissione  di
          concerto    con  quest'ultimo,    in    funzione   di nuove
          informazioni pertinenti e   dei risultati    osservati  nel
          corso    della  realizzazione  delle  azioni  in questione,
          compresi  in particolare i risultati della  sorveglianza  e
          della valutazione ex post.
            I  quadri comunitari  di sostegno  relativi all'obiettivo
          n.  5    b) possono citare, a titolo d'informazione, i dati
          concernenti le  azioni  di  adeguamento    delle  strutture
          agrarie  relative all'obiettivo   n. 5 a), da realizzare in
          zone interessate dall'obiettivo n. 5 b).
            7.    Le   modalita'   di    applicazione   del  presente
          articolo  sono precisate nelle disposizioni di cui all'art.
          3, paragrafi 4 e 5."