Art. 3
                Disposizioni in materia contributiva

  1.  A  partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo
che  impiegano  operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed
assimilati  sono  elevate  annualmente  nella  misura  di  0,20 punti
percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali
a   carico   del  lavoratore  sino  al  raggiungimento  dell'aliquota
contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto
1995,   n.  335,  per  gli  altri  settori  produttivi  nelle  misure
rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori.
  2.   Per  le  aziende  singole  o  associate  di  trasformazione  o
manipolazione  di  prodotti  agricoli  zootecnici e di lavorazione di
prodotti  alimentari  con  processi  produttivi  di  tipo industriale
l'adeguamento,   di  cui  al  comma  1,  e'  fissato  in  0,60  punti
percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali
a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1 luglio 1997.
  3.  L'aliquota del contributo previdenziale a carico dei lavoratori
autonomi del comparto agricolo e' aumentato di 0,50 punti percentuali
per  ciascuno  degli  anni  decorrenti  dal  1  gennaio  1998 fino al
raggiungimento di un aumento complessivo pari a 3 punti percentuali.
  4.   Al   fine  di  incentivare  l'occupazione,  sulla  base  delle
risultanze  delle  effettive  maggiori entrate contributive derivanti
dall'applicazione  dei  commi  1 e 2 e nel limite non superiore ad un
quinto  delle  stesse,  con  decreto  del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto con il Ministro del tesoro e delle
risorse  agricole, alimentari e forestali, le aliquote contributive a
carico  del  datore  di lavoro di cui ai medesimi commi 1 e 2, dovute
per l'anno successivo alla verifica delle predette risultanze attive,
possono  anche  essere  annualmente ridotte nei territori di cui agli
obiettivi 1 e 5 b del regolamento dell'Unione europea, nei casi di:
    a)  aziende  agricole  che  abbiano  occupato nel corso dell'anno
operai  agricoli  per  almeno 1.350 giornate annue dichiarate ai fini
dell'accertamento   contributivo   ovvero   di   rapporti  di  lavoro
pluriennali  ed  interaziendali  con  occupazione  minima  annua  non
inferiore   a  157  giornate  lavorative,  derivanti  da  convenzioni
interaziendali  ai  sensi  dell'articolo  17  della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e di filiera stipulate presso le commissioni provinciali
per  la manodopera agricola all'interno del territorio nazionale. Per
le  aziende  direttocoltivatrici  il  numero  delle giornate annue e'
ridotto  a  1.000. Le commissioni regionali per l'impiego determinano
le modalita' ed i criteri delle convenzioni;
    b)   instaurazione   di   nuovi   rapporti   di  lavoro  a  tempo
indeterminato  ovvero di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo
determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
 
          Note all'art. 3:
            -  Il    comma  23 dell'art. 3   della legge n. 335/1995,
          cosi' recita:  "Con   effetto    dal   1   gennaio    1996,
          l'aliquota    contributiva   di finanziamento   dovuta    a
          favore   del  Fondo    pensioni   lavoratori dipendenti  e'
          elevata  al  32    per cento con contesuale riduzione delle
          aliquote contributive di finanziamento  per le  prestazioni
          temporanee  a  carico  della  gestione di cui   all'art. 24
          della  legge   9   marzo   1989,   n.      88,   procedendo
          prioritariamente   alla   riduzione delle  aliquote diverse
          da   quelle   di   finanziamento   dell'assegno   per    il
          nucleo   familiare,    fino  a    concorrenza  dell'importo
          finanziario  conseguente  alla  predetta    elevazione.  La
          riduzione  delle    aliquote  contributi  di  finanziamento
          dell'assegno  per  il   nucleo   familiare,   di   cui   al
          decreto-legge  13    marzo 1988,   n. 69, convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  13 maggio   1988, n.  153,    e
          successive   modificazioni ed integrazioni,   ha  carattere
          straordinario   fino      alla    revisione  dell'istittuto
          dell'assegno  stesso  con    adeguate  misure di equilibrio
          finanziario del  sistema previdenziale. Con  decreto    del
          Ministro  del  lavoro  e    della  previdenza    sociale di
          concerto  con il  Ministro del tesoro saranno adottate   le
          necessarie   misure  di     adeguamento.  Con  la  medesima
          decorrenza, gli oneri per  la  corresponsione  dell'assegno
          per  il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico
          della predetta gestione di  cui all'art.  24 della   citata
          legge  n.   88 del   1989 e, contestualmente,  il  concorso
          dello  Stato  per   i   trattamenti   di famiglia  previsto
          dalla   vigente  normativa  e'  riassegnato  per  le  altre
          finalita' previste  dall'articolo 37 della  medesima  legge
          n.  88 del 1989".
            -  Per  il  testo  degli  obiettivi  n.    1  e  5 b) del
          regolamento CEE del 20 luglio 1993 si veda in nota all'art.
          2.
            -  L'art.   17  della  legge    28  febbraio   1987,   n.
          56    (Norme  sull'organizzazione  del  mercato del lavoro)
          cosi' recita:
            "Art.  17  (Convenzioni   tra   imprese   e   commissioni
          regionali    o  circoscrizionali   per l'impiego).   -   1.
          L'impresa  o  il grupppo  di imprese,  anche   tramite   le
          corrispondenti   associazioni   sindacali, possono proporre
          alla  commissione    regionale  o    circoscrizionale   per
          l'impiego  un programma  di  assunzioni di  lavoratori, ivi
          compresi  quelli di cui  alla legge 2 aprile  1968, n. 482.
          Sulla  base di tale proposta  e dell'esame  preventivo  con
          le organizzazioni  sindacali territoriali dei  lavoratori e
          dei   datori di  lavoro,    la  commissione  regionale    o
          circoscrizionale    puo' stipulare   una   convenzione  con
          l'impresa  o  il  gruppo  di  imprese,  nella  quale  siano
          stabiliti  i  tempi delle  assunzioni,  le  qualifiche  e i
          requisiti  professionali  ed attitudinali  dei   lavoratori
          da    assumere,  i    corsi   di   formazione professionale
          ritenuti necessari,   da organizzare   di intesa    con  la
          regione   nonche',  in  deroga  alle norme  in  materia  di
          richiesta numerica, l'eventuale  facolta' di  assumere  con
          richiesta  nominativa una quota  di lavoratori  per i quali
          sarebbe prevista  la richiesta numerica.   La   convenzione
          prevedere  misure   tendenti   a   promuovere l'occupazione
          femminile e giovanile.
            2. La  convenzione puo' anche   prevedere l'ammissione  a
          periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei
          lavoratori.  In  detta  convenzione  saranno  determinati i
          requisiti  e i criteri di selezione e di  avviamento    per
          l'ammissione  ai  predetti    periodi  di  formazione.   Al
          termine  di  tali  periodi, l'impresa   ha   facolta'    di
          assumere  nominativamente  coloro  che  hanno  svolto  tali
          attivita' formative.
            3.  La      convenzione   stipulata   dalla   commissione
          circoscrizionale e' trasmessa  per   la  approvazione  alla
          commissione   regionale  per l'impiego.  Nel  caso  in  cui
          la    deliberazione    della    commissione  regionale  per
          l'impiego non   sia intervenuta   nel termine    di  trenta
          giorni  dal ricevimento della  convenzione, quest'ultima e'
          sottoposta all'approvazione dei Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale e si   intende approvata   quando  siano
          inutilmente trascorsi  ulteriori trenta giorni.
            4.   Il   nulla   osta   di   avviamento   e'  rilasciato
          dalla  sezione circoscrizionale.
            5.   Gli oneri    conseguenti  all'attivita'    formativa
          organizzata    di intesa con le regioni sono a carico delle
          regioni, ai sensi dell'art.   22 della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845".