ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA CECA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI La Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca (qui di seguito denominate "Parti Contraenti"), desiderando sviluppare ulteriormente la cooperazione economica a vantaggio di entrambe le Parti Contraenti, desiderando creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che la promozione e la protezione degli investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in questo settore, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito in relazione ad attivita' economiche da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, e comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, come pegni, vincoli, ipoteche e diritti simili; b) titoli azionari ed obbligazionari, titoli di Stato e titoli pubblici in genere o qualsiasi altra forma di partecipazione ad una societa'; c) crediti finanziari e titoli a qualsiasi prestazione avente un valore economico relativi ad investimenti, nonche' redditi reinvestiti ed utili da capitali; d) diritti di proprieta' intellettuale, ivi compresi diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali, processi tecnici, know-how, segreti commerciali, ditta ed avviamento connessi ad un investimento; e) ogni diritto conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni di legge vigenti, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni contributo aggiuntivo all'ammontare dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non implica un cambiamento del loro carattere di investimenti. 2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui investimenti, direttamente o tramite una sua consociata, nel territorio dell'altra Parte Contraente. a) Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti in conformita' alle sue leggi. b) Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita in conformita' alle leggi dello Stato e da questo riconosciuta quale persona giuridica, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, quali istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ed in particolare, anche se non esclusivamente, profitti, interessi, interessi relativi a prestiti, utili da capitale, partecipazioni, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, come pure "redditi" in natura. 4. Per "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', o, secondo il diritto internazionale, diritti sovrani o giurisdizionali. 5. Per "attivita' connesse" si intende l'organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di societa', filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture, nonche' l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie per la normale gestione degli affari; la conclusione, l'adempimento e l'esecuzione dei contratti: l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione e la cessione di proprieta' di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprieta' intellettuale; l'accesso al mercato finanziario ed in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; l'acquisto di valuta estera per importazioni; la concessione di franchigie o diritti su licenza e servizi di leasing resi nel od al territorio delle Parti Contraenti.