(Accordo- art. 1)
                               ACCORDO 
           TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA CECA 
          SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
    La Repubblica Italiana e  la  Repubblica  Ceca  (qui  di  seguito
denominate "Parti Contraenti"), 
    desiderando sviluppare ulteriormente la cooperazione economica  a
vantaggio di entrambe le Parti Contraenti, 
    desiderando creare e  mantenere  condizioni  favorevoli  per  gli
investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel 
territorio dell'altra Parte Contraente 
    e, 
    riconoscendo che la promozione e la protezione degli investimenti
contribuiranno  a  stimolare  iniziative  imprenditoriali  in  questo
settore, 
    hanno convenuto quanto segue: 
                      ARTICOLO 1 - Definizioni 
    Ai fini del presente Accordo: 
    1. Per "investimento" si intende ogni bene investito in relazione
ad attivita' economiche da un investitore di una Parte Contraente nel
territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi  ed
ai regolamenti di quest'ultima, e comprende in  particolare,  ma  non
esclusivamente: 
    a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro  diritto  in  rem,
come pegni, vincoli, ipoteche e diritti simili; 
    b) titoli azionari ed obbligazionari, titoli di  Stato  e  titoli
pubblici in genere o qualsiasi altra forma di partecipazione  ad  una
societa'; 
    c) crediti finanziari e titoli a qualsiasi prestazione avente  un
valore  economico   relativi   ad   investimenti,   nonche'   redditi
reinvestiti ed utili da capitali; 
    d) diritti di  proprieta'  intellettuale,  ivi  compresi  diritti
d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali, processi
tecnici, know-how, segreti commerciali, ditta ed avviamento  connessi
ad un investimento; 
    e) ogni diritto conferito per legge o per contratto, nonche' ogni
licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni  di
legge  vigenti,  comprese  quelle   di   prospezione,   coltivazione,
estrazione e sfruttamento di risorse naturali; 
    f) ogni  contributo  aggiuntivo  all'ammontare  dell'investimento
originario. 
    Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono  investiti  non
implica un cambiamento del loro carattere di investimenti. 
    2. Per  "investitore"  si  intende  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica che effettui investimenti, direttamente o tramite  una  sua
consociata, nel territorio dell'altra Parte Contraente. 
    a) Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona  fisica  che
abbia la cittadinanza di una delle Parti  Contraenti  in  conformita'
alle sue leggi. 
    b) Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna
delle  due  Parti  Contraenti,  qualsiasi   entita'   costituita   in
conformita' alle leggi dello Stato e  da  questo  riconosciuta  quale
persona giuridica, avente la sede principale nel  territorio  di  una
delle due Parti Contraenti,  quali  istituti  pubblici,  societa'  di
persone o di capitali, fondazioni e  associazioni,  indipendentemente
dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 
    3.  Per  "redditi"  si  intendono  le  somme   ricavate   da   un
investimento,  ed  in  particolare,  anche  se  non   esclusivamente,
profitti,  interessi,  interessi  relativi  a  prestiti,   utili   da
capitale, partecipazioni, dividendi, royalties o compensi e spettanze
diverse, come pure "redditi" in natura. 
    4. Per "territorio" si intende,  oltre  alle  superfici  comprese
entro i confini terrestri, anche le aree marine e  sottomarine  sulle
quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita',  o,  secondo
il diritto internazionale, diritti sovrani o giurisdizionali. 
    5.  Per  "attivita'  connesse"   si   intende   l'organizzazione,
controllo, gestione, mantenimento e cessione  di  societa',  filiali,
agenzie,   uffici,   stabilimenti   od   altre   strutture,   nonche'
l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie per la
normale  gestione  degli  affari;  la  conclusione,  l'adempimento  e
l'esecuzione dei contratti: l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione
e la cessione di  proprieta'  di  qualsiasi  tipo,  ivi  compresa  la
proprieta' intellettuale; l'accesso  al  mercato  finanziario  ed  in
particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto,  l'emissione  e  la
vendita di partecipazioni azionarie ed altri  titoli;  l'acquisto  di
valuta estera  per  importazioni;  la  concessione  di  franchigie  o
diritti su licenza e servizi di leasing resi  nel  od  al  territorio
delle Parti Contraenti.