ARTICOLO 11 - Applicabilita' del Presente Accordo 1. Le disposizioni del presente Accordo dovranno essere applicate ai futuri investimenti effettuati da una delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte ed anche agli investimenti esistenti in conformita' alle leggi delle Parti Contraenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo. 2. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari.