(Accordo- art. 11)
          ARTICOLO 11 - Applicabilita' del Presente Accordo 
    1. Le disposizioni del presente Accordo dovranno essere applicate
ai futuri investimenti effettuati da una delle due  Parti  Contraenti
nel territorio dell'altra Parte ed anche agli investimenti  esistenti
in conformita' alle leggi delle Parti Contraenti alla data di entrata
in vigore del presente Accordo. 
    2.  Le  disposizioni  del  presente  Accordo   si   applicheranno
indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti  abbiano  o  meno
relazioni diplomatiche e consolari.