(Accordo- art. 2)
       ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti 
    1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera',  creera'  e  manterra'
condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente
per  l'effettuazione  di  investimenti  nel  proprio  territorio   ed
ammettera' tali investimenti, in conformita' alle  sue  leggi  ed  ai
suoi regolamenti. 
    2. Ciascuna Parte  Contraente  dovra'  garantire  un  trattamento
giusto  ed  equo  agli  investimenti  ed  alle   attivita'   connesse
effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente nel  proprio
territorio e si asterra' dall'adottare provvedimenti ingiustificati o
discriminatori che potrebbero colpire la gestione,  il  mantenimento,
l'uso,  la  cessione,  la  trasformazione  o  la  liquidazione  degli
investimenti, nonche' l'approvvigionamento dei beni necessari per gli
investimenti e la vendita della produzione sui mercati  nazionali  ed
internazionali. 
    3. Ciascuna Parte Contraente o sua istituzione potra'  stipulare,
in  conformita'  alle  sue  leggi  e  regolamenti,  un   accordo   di
investimento  con  un  investitore  dell'altra  Parte  Contraente  in
relazione al progetto di investimento. 
    4. Ciascuna Parte Contraente, in conformita'  alle  sue  leggi  e
regolamenti, permettera' agli investitori dell'altra Parte Contraente
che abbiano effettuato investimenti nel suo territorio  di  impiegare
personale manageriale altamente qualificato  indipendentemente  dalla
sua nazionalita'.