ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera', creera' e manterra' condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente per l'effettuazione di investimenti nel proprio territorio ed ammettera' tali investimenti, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti. 2. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti ed alle attivita' connesse effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio e si asterra' dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che potrebbero colpire la gestione, il mantenimento, l'uso, la cessione, la trasformazione o la liquidazione degli investimenti, nonche' l'approvvigionamento dei beni necessari per gli investimenti e la vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali. 3. Ciascuna Parte Contraente o sua istituzione potra' stipulare, in conformita' alle sue leggi e regolamenti, un accordo di investimento con un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione al progetto di investimento. 4. Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle sue leggi e regolamenti, permettera' agli investitori dell'altra Parte Contraente che abbiano effettuato investimenti nel suo territorio di impiegare personale manageriale altamente qualificato indipendentemente dalla sua nazionalita'.