(Accordo- art. 3)
ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale  e  clausola  della  nazione  piu'
                              favorita 
    1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio,  accorderanno
agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra
Parte Contraente un trattamento giusto ed equo e non meno  favorevole
di quello riservato agli investimenti e relativi redditi  dei  propri
investitori o di quelli di Paesi terzi. 
    2. Per quanto riguarda la gestione, il  mantenimento,  l'uso,  il
suo godimento  o  la  cessione  degli  investimenti,  ciascuna  Parte
Contraente concedera' agli investitori  dell'altra  Parte  Contraente
nel proprio territorio un trattamento  giusto  ed  equo  e  non  meno
favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi. 
    3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e  2  del  presente
Articolo non dovranno essere intese come un obbligo in  capo  ad  una
delle Parti Contraenti ad estendere  agli  investitori  dell'altra  i
vantaggi  derivanti  da  un  qualsiasi  trattamento,   preferenza   o
privilegio che possa essere esteso dalla Parte Contraente  in  virtu'
di: 
    a) unioni  doganali,  economiche  e  monetarie,  aree  di  libero
scambio, o altri accordi  internazionali  analoghi  che  istituiscano
dette unioni o istituzioni o altre forme di cooperazione regionale di
cui una delle due Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far
parte; 
    b) accordi o intese internazionali relativi in tutto o in parte a
problemi di tassazione, in particolare al fine di evitare  la  doppia
imposizione   o   facilitare   gli   scambi   e    la    cooperazione
transfrontalieri.