(Accordo- art. 6)
                        ARTICOLO 6 - Surroga 
    1. Nel caso in cui una Parte Contraente od  una  sua  istituzione
effettui pagamenti ai propri investitori sulla base di  una  garanzia
assicurativa contro  rischi  non  commerciali  per  gli  investimenti
effettuati da un suo  investitore  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere: 
    a) la cessione,  per  legge  o  sulla  base  di  una  transazione
giuridica in quel Paese, di qualsiasi  diritto  o  rivendicazione  da
parte dell'investitore alla Parte Contraente o alla sua istituzione; 
nonche' 
    b) il diritto della Parte Contraente o della sua  istituzione  in
virtu' della surroga ad esercitare i  diritti  ed  a  far  valere  le
rivendicazioni dell'investitore  assumendosi  gli  obblighi  connessi
all'investimento. 
    2. Per il trasferimento dei pagamenti da  effettuare  alla  Parte
contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale surroga, verranno
applicate le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo.