(Accordo- art. 7)
                     ARTICOLO 7 - Trasferimenti 
    1. Le Parti Contraenti dovranno assicurare il  trasferimento  dei
pagamenti relativi agli investimenti ed agli utili da investimento. I
trasferimenti  dovranno  essere  effettuati  in  valuta   liberamente
convertibile, senza alcuna restrizione e indebito ritardo,  dopo  che
siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali. Detti trasferimenti
dovranno comprendere in particolare, ma non esclusivamente: 
    a) capitali ed ulteriori somme per il mantenimento e l'incremento
dell'investimento; 
    b) profitti, interessi, dividendi  ed  altre  forme  correnti  di
reddito; 
    c) fondi per il rimborso di prestiti; 
    d) royalties o emolumenti, pagamenti per  servizi  tecnici  e  di
assistenza; 
    e) proventi derivanti dalla  cessione  o  liquidazione  totale  o
parziale degli investimenti; 
    f) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini di una delle
due Parti Contraenti per prestazioni e servizi resi in  relazione  ad
un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente
in conformita' alle leggi ed ai  regolamenti  di  quest'ultima  Parte
Contraente; 
    g) risarcimento per nazionalizzazione o esproprio. 
    2. Tutti i trasferimenti di  cui  al  paragrafo  l  del  presente
Articolo dovranno essere effettuati al  tasso  di  cambio  prevalente
applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento,
fatta eccezione per quanto diversamente disposto. 
    3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e al paragrafo  1
del presente Articolo verranno considerati effettuati "senza indebito
ritardo" ove effettuati entro il periodo normalmente  necessario  per
il completamento del trasferimento. Detto periodo non dovra' in alcun
caso superare i due mesi.