ARTICOLO 7 - Trasferimenti 1. Le Parti Contraenti dovranno assicurare il trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti ed agli utili da investimento. I trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta liberamente convertibile, senza alcuna restrizione e indebito ritardo, dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali. Detti trasferimenti dovranno comprendere in particolare, ma non esclusivamente: a) capitali ed ulteriori somme per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) profitti, interessi, dividendi ed altre forme correnti di reddito; c) fondi per il rimborso di prestiti; d) royalties o emolumenti, pagamenti per servizi tecnici e di assistenza; e) proventi derivanti dalla cessione o liquidazione totale o parziale degli investimenti; f) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini di una delle due Parti Contraenti per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima Parte Contraente; g) risarcimento per nazionalizzazione o esproprio. 2. Tutti i trasferimenti di cui al paragrafo l del presente Articolo dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto diversamente disposto. 3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e al paragrafo 1 del presente Articolo verranno considerati effettuati "senza indebito ritardo" ove effettuati entro il periodo normalmente necessario per il completamento del trasferimento. Detto periodo non dovra' in alcun caso superare i due mesi.