IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato in data 27 gennaio 1976 a Bonn fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica italiana (in seguito denominato Accordo), volto a regolamentare questioni inerenti al Trattato italo-tedesco del 26 febbraio 1941. Al fine di chiarire in modo definitivo i problemi interpretativi sorti in relazione all'applicazione del suddetto Accordo, Le propongo quanto segue 1. Considerato che l'Arcordo prevede, all'art. 6 comma 2 la determinazione concordata di un saldo finale forfettario a carico della Repubblica Federale di Germania per le spese da sostenere dalla Repubblica italiana in applicazione di esso, e considerato che tale saldo deve essere fatto coincidere con il prevedibile ammontare totale degli oneri da sostenere per tali prestazioni; poiche' per poter ragionevolmente prevedere l'ammontare di detto onere e' necessario che vi sia un limite temporale alla possibilita' di richiedere nuove prestazioni; ne deriva che in vista del saldo finale forfettario concordato sia necessaria una data finale per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto. ____________________________ S.E. Dr. Klaus KINKEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Tale termine finale puo' ora essere fissato di comune accordo allo scadere dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente scambio di lettere. Tale data sara' altresi' presa in considerazione come punto di riferimento ai fini della determinazione del saldo finale forfettario concordato. Entro i sei mesi successivi alla predetta data le due Parti concorderanno la determinazione del saldo finale forfettario di cui all'art.6 par.2 dell'Accordo. Le due Parti convengono che la fissazione dei criteri per il saldo finale forfettario e delle modalita' di pagamento debba essere effettuata prima dell'entrata in vigore del presente scambio di lettere. Resta inteso che fino allo scadere dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente scambio di lettere la Parte tedesca provvedera' a rimborsare le somme fino ad allora maturate in relazione alle prestazioni a carico della Parte italiana. 2. Considerato che hanno diritto a presentare domanda ai sensi dell'art.1 par. 2 dell'Accordo le persone "residenti" nei territori contemplati dall'Accordo del 21 ottobre 1939 che tra l'8 settembre 1943 ed il 31 maggio 1945 furono obbligate a prestare servizio presso gli Uffici istituiti dalle Autorita' tedesche, resta inteso che i termini "residenti" nel testo italiano e "wohnten", nel testo tedesco, si riferiscono a coloro che fossero abitualmente dimoranti nei suddetti territori. La relativa prova deve essere fornita al Comitato Consultivo di Bolzano mediante certificazione anagrafica o altri mezzi di prova. Il Comitato Consultivo ne rilascia, in caso di riconoscimento, attestazione convalidata dell'Incaricato germanico. 3. Nell'applicazione dell'Accordo vengono presi in considerazione i periodi di servizio militare presso la Wehrmacht, nonche' quelli di prigionia di guerra e di irternamento, ove attestati la certificazione rilasciata dal Comitato Consultivo di Bolzano e convalidata dall'Incaricato germanico. 4. I periodi di non occupazione valgono come periodi di allontanamento dal servizio ai sensi dell'art. 5 primo comma dell'Accordo qualora seguano periodi riconosciuti utili dalla legislazione italiana. I periodi indicati dall'art. 5, primo comma dell'Accordo vengono valutati anche qualora seguano un precedente periodo di impiego nel settore privato anteriore all'1 settembre 1939, sia immediatamente sia con una eventuale interruzione a condizione che l'occupazione sia stata interrotta successivamente al 31 dicembre 1938. La prova della sussistenza dei periodi di cui sopra deve essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano. Nei casi gia' definiti il Comitato Consultivo invitera' il richiedente a presentare una nuova domanda e provvedera' a trasmetterla. E' escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione successivi all'opzione qualora l'interessato non abbia svolto prima dell'opzione stessa, un'attivita' lavorativa nel settore pubblico o privato ne' abbia prestato servizio militare italiano ne' terminato periodi di studio riconosciuti dalla legislazione italiana (corsi universitari di laurea o corsi professionali sanitari). E' altresi' escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione qualora l'interessato, dopo l'opzione, non sia stato occupato presso enti tedeschi in territorio italiano nel periodo fra l'1 settembre 1939 ed il 31 maggio 1945. La prova della sussistenza dei periodi di non occupazione riconosciuti deve essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano. L'interessato dovra' fornire la prova del servizio militare italiano al Comitato Consultivo di Bolzano che alleghera' la relativa documentazione alle attestazioni da esso rilasciate. I periodi di occupazione presso datori di lavoro privati, ivi comprese eventuali interruzioni, sono considerati validi ai fini dell'Accordo sulla base del presente scambio di lettere per la determinazione del trattamento di quiescenza degli ordinamenti pensionistici del settore pubblico ove vengano attestati dal Comitato Consultivo di Bolzano. Una copia dell'attestazione sara' inviata all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Gli Istituti competenti procederanno alla valutazione di detti periodi in seguito ad apposita comunicazione effettuata dallo Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale da cui risulti che i periodi medesimi non sono stati presi in considerazione nell'Assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali, conseguenti maggiorazioni del relativo trattamento pensionistico vengono ricomprese fra gli oneri di cui all'art.6 par 2 dell'Accordo e verranno direttamente rimborsate dalla parte tedesca alla gestione che eroga il suddetto trattamento. 5. L'aumento dei periodi di servizio ai sensi dell'art. 5, comma primo, dell'Accordo viene considerato sia per il raggiungimento del diritto a pensione sia per la misura della pensione. 6. Al fine della verifica dei casi di rimborso da parte del settore pubblico, la Parte italiana trasmettera' le relative indicazioni necessarie: a) numero di protocollo del certificato di cui all'art. 10 dell'Accordo, rilasciato dal Comitato Consultivo; b) periodi di servizio italiani indipendentemente dalla applicazione dell'Accordo; c) periodi utili in base all'art. 5 dell'Accordo, ivi compresi i periodi aggiuntivi; d) data di inizio dei pagamenti, comprensivi degli arretrati. 7. Autorita' competenti ai sensi dell'art. 10, quinto comma dello Accordo sono: per la Parte tedesca: - il Ministero Federale del lavoro e dell'Ordinamento Sociale in Bonn; - il Presidente del "Bundesversicherungsamt" in Berlino; - l'Incaricato germanico in Bolzano; per la Parte italiana: - per il settore pubblico: - il Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P.) in Roma; per il settore privato: - il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione Generale della Previdenza e Assistenza sociale) in Roma, nei limiti in cui eserciti funzioni di vigilanza sogli Enti assicuratori interessati. Per gli altri Enti, il predetto Ministero funzionera' da tramite. La corrispondenza tra i citati Enti sara' trasmessa in copia, per informazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma (Dipartimento per gli Affari regionali). Le questioni relative ai casi individuali e le altre questioni in corso saranno trattate direttamente fra il Bundesversicherungsamt in Berlino, l'Incaricato germanico in Bolzano e le competenti Amministrazioni italiane. 8. La Parte italiana prende nota che il Presidente del Bundesversicherungsamt in Berlino e' stato delegato dal Ministro Federale del lavoro e dell'Ordinamento Sociale ad agire in suo nome, nonche' a fare dichiarazioni vincolanti per la Parte tedesca. 9. La Parte italiana prende ugualmente nota che l'Incaricato germanico in Bolzano ha avuto l'incarico dal Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale di esaminare preliminarmente le richieste di rimborso. Queste saranno trasmesse da parte italiana, come finora avvenuto, al Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale o all'Ufficio da lui incaricato. Se il Suo Governo concorda su quanto precede, la presente lettera e la Sua di risposta costituiranno una Intesa aggiuntiva all'Accordo del 1976 tra i nostri due Governi. Una volta individuati di comune Accordo i criteri su cui effettuare la forfettizzazione del saldo finale e le modalita' di pagamento, il presente scambio di lettere entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ambedue i Governi si saranno notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu alta considerazione. Emilio COLOMBO DICHIARAZIONE CONGIUNTA relativa allo Scambio di lettere italo-tedesco sull'Accordo bilaterale del 1976 concernente le posizioni previdenziali degli altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca Al momento della firma dello Scambio di Lettere interpretativo concernente l'Accordo italo-tedesco del 1976 sulle posizioni previdenziali degli altoatesini ex- optanti per la cittadinanza tedesca e con riferimento, in particolare, alla data finale da prendere in considerazione per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i plenipotenziari delle due Parti convengono di dare per scontato che entro la data predetta i beneficiari avranno comunque inoltrato la propria domanda di prestazioni in base ai criteri previsti dall'Accordo del 1976 cosi' come interpretato dallo Scambio di Lettere suindicato. I plenipotenziari delle due Parti concordano altresi' nel considerare vincolante la presente Dichiarazione ai fini dell'applicazione del suddetto Accordo del 1976 cosi' come interpretato dallo Scambio di Lettere aggiuntivo sottoscritto al riguardo fra i Loro rispettivi Governi. Bonn, li' 22 ottobre 1993 Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Federale di Germania (firma illegibile) (firma illegibile) TRADUZIONE NON UFFICIALE IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Bonn, 22 ottobre 1993 513-540. SV 41/1 ITA Eccellenza, ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la nota del Suo predecessore in carica, che mi e' stata trasmessa con nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a Bonn n. 3333 del 6 maggio 1993. La nota, nella versione tedesca, concordata recita come segue: " Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato in data 27 gennaio 1976 a Bonn fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica italiana (in seguito denominato "Accordo"), volto a regolamentare questioni inerenti il Trattato italo-tedesco del 26 febbraio 1941. Al fine di chiarire in modo definitivo i problemi interpretativi sorti in _______________________________ S. E. Prof. Beniamino Andreatta Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana Roma relazione all'applicazione del suddetto Accordo, Le propongo quanto segue: 1. Considerato che l'Accordo prevede all'art, 6, comma 2 la determinazione concordata di un rimborso finale forfettario a carico della Repubblica Federale di Germania per le spese da sostenere dalla Repubblica italiana in applicazione di esso; e considerato che tale rimborso deve essere fatto coincidere con il prevedibile ammontare totale delle spese necessarie per l'erogazione di tali prestazioni; poiche' per poter ragionevolmente prevedere l'ammontare di dette spese e' necessario che vi sia un limite temporale alla possibilita' di richiedere nuove prestazioni; ne deriva che, in vista della determinazione concordata del rimborso finale forfettario, sia necessario fissare un termine finale per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto. Tale termine finale puo' ora essere fissato, di comune accordo, allo scadere dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Scambio di Lettere. Tale data sara' altresi' presa in considerazione come punto di riferimento ai fini della determinazione concordata del rimborso finale forfettario. Entro i sei mesi successivi alla predetta data, verra' concordato il rimborso finale forfettario di cui all'art. 6, comma 2 dell'Accordo. Le due Parti convengono che la fissazione dei criteri da adottare ai fini del rimborso finale forfettario, nonche' delle modalita' di pagamento debba essere effettuata prima dell'entrata in vigore del presente Scambio di Lettere. Resta inteso che entro la scadenza dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Scambio di Lettere, la Parte tedesca provvedera' a rimborsare le somme fino ad allora maturate in relazione alle prestazioni erogate dalla Parte italiana. 2. Considerato che hanno diritto a presentare domanda, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Accordo, le persone "residenti" nei territori contemplati dall'Accordo del 21 ottobre 1939 che tra l'8 settembre 1943 ed il 31 maggio 1945 furono obbligate a prestare servizio presso gli Uffici istituiti dalle Autorita' tedesche, si conviene che i termini "residenti" nel testo italiano e "wohnten" nel testo tedesco si riferiscono a coloro che fossero abitualmente dimoranti nei suddetti territori. Le relative prove devono essere fornite al Comitato Consultivo di Bolzano mediante certificazione anagrafica o altri mezzi di prova. Il Comitato Consultivo rilascia in merito, in caso di riconoscimento, attestazione convalidata dall'Incaricato Tedesco. 3. Nell'applicazione dell'Accordo vengono presi in considerazione i periodi di servizio militare presso la Wehrmacht, nonche' quelli di prigionia di guerra e di internamento, ove attestati da certificazione rilasciata dal Comitato Consultivo di Bolzano e convalidata dall'Incaricato Tedesco. 4. I periodi di non occupazione valgono come periodi di allontanamento dal servizio ai sensi dell'art. 5, primo comma, dell'Accordo, qualora seguano periodi riconosciuti utili dalla legislazione italiana. I periodi indicati all'art. 5, primo comma, dell'Accordo vengono valutati anche qualora seguano un precedente periodo di impiego nel settore privato anteriore all'1 settembre 1939, sia immediatamente, sia con una eventuale interruzione a condizione che l'occupazione sia stata interrotta successivamente al 31 dicembre 1938. La prova della sussistenza dei periodi di cui sopra deve essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano. Nei casi gia' definiti il Comitato Consultivo invitera' il richiedente a presentare una nuova domanda e provvedera' a trasmetterla. E' escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione successivi all'opzione, qualora l'interessato non abbia svolto prima dell'opzione stessa un'attivita' lavorativa nel settore pubblico o privato, ne' abbia prestato servizio militare italiano, ne' terminato periodi di studio riconosciuti dalla legislazione italiana (corsi universitari di laurea o corsi professionali nel settore della sanita'). E' altresi' escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione, qualora l'interessato, dopo l'opzione, non sia stato occupato presso uffici tedeschi in territorio italiano nel periodo fra l'1 settembre 1939 ed il 31 maggio 1945. La prova della sussistenza dei periodi di non occupazione riconosciuti deve essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano. L'interessato dovra' fornire la prova del servizio militare italiano al Comitato Consultivo di Bolzano, che alleghera' la relativa documentazione alle attestazioni da esso rilasciate. I periodi di occupazione presso datori di lavoro privati, ivi comprese eventuali interruzioni, sono considerati validi ai sensi dell'Accordo, sulla base del presente Scambio di Lettere, per la determinazione del trattamento di quiescenza, conformemente alle normative pensionistiche del settore pubblico, ove vengano attestati dal Comitato Consultivo di Bolzano. Una copia dell'attestazione sara' inoltrata all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS). Gli istituti assicurativi competenti procederanno alla valutazione di detti periodi, in seguito ad apposita comunicazione effettuata dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale da cui risulti che i periodi medesimi non sono stati presi in considerazione nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali conseguenti maggiorazioni del relativo trattamento pensionistico vengono ricomprese fra gli oneri di cui all'art. 6 comma 2 dell'Accordo e verranno direttamente rimborsate dalla Parte tedesca all'amministrazione che eroga il suddetto trattamento. 5. L'aumento dei periodi di servizio ai sensi dell'art 5, comma primo, dell'Accordo viene considerato sia ai fini della costituzione del diritto a pensione, sia ai fini della misura della pensione stessa. 6. Al fine di verificare i casi di rimborso nell'ambito del settore pubblico, la Parte italiana trasmettera' le relative indicazioni necessarie: a) il numero di protocollo del certificato di cui all'art. 10 dell'Accordo, rilasciato dal Comitato Consultivo; b) i periodi di servizio italiani indipendentemente dall'applicazione dell'Accordo; c) i periodi computati in base all'art. 5 dell'Accordo, ivi compresi i periodi aggiuntivi; d) la data di inizio dei pagamenti, compresi gli arretrati. 7. Autorita' competenti ai sensi dell'art. 10, quinto comma, dell'Accordo sono: per la Parte tedesca: - il Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale in Bonn; - il Presidente dell'Ufficio Federale per le Assicurazioni in Berlino; - l'Incaricato Tedesco in Bolzano; per la Parte italiana: - per il settore pubblico: - il Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P.) in Roma; per il settore privato: - il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale) in Roma, nella misura in cui eserciti funzioni di vigilanza sugli enti assicuratori interessati. Per i restanti enti, il predetto Ministero funzionera' da tramite. La corrispondenza tra i citati enti sara' trasmessa in copia, per informazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma (Dipartimento per gli Affari regionali). Le questioni relative ai casi singoli e le altre questioni correnti saranno trattate direttamente fra l'Ufficio Federale per le Assicurazioni in Berlino, l'Incaricato Tedesco in Bolzano e le competenti Autorita' italiane. 8. La Parte italiana prende atto che il Presidente dell'Ufficio Federale per le Assicurazioni in Berlino e' stato delegato dal Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale ad agire in suo nome, nonche' a fare dichiarazioni vincolanti per la Parte tedesca. 9. La Parte italiana prende ugualmente atto che l'Incaricato Tedesco in Bolzano ha avuto l'incarico dal Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale di esaminare preliminarmente le richieste di rimborso. Queste saranno trasmesse da parte italiana, come finora avvenuto, al Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale o all'Ufficio da lui incaricato. Se il Suo Governo concorda su quanto precede, la presente lettera e la Sua di risposta costituiranno un'Intesa aggiuntiva all'Accordo del 1976 tra i nostri due Governi. Una volta stabiliti, di comune accordo, i criteri sulla base dei quali dovra' aver luogo il rimborso finale forfettario, nonche' le modalita' di pagamento, il presente Scambio di Lettere entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ambedue i Governi si saranno notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione." DICHIARAZIONE CONGIUNTA relativa allo Scambio di Lettere italo-tedesco sull'Accordo bilaterale del 1976, concernente le posizioni previdenziali degli altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca. Al momento della firma dello Scambio di Lettere interpretativo concernente l'Accordo italo-tedesco del 1976 sulle posizioni previdenziali degli altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca e con riferimento, in particolare, alla data finale da prendere in considerazione per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i Plenipotenziari delle due Parti convengono di dare per scontato che entro la data predetta i beneficiari avranno comunque inoltrato la propria domanda di prestazioni, in base ai criteri previsti dall'Accordo del 1976, cosi' come interpretato nello Scambio di Lettere suindicato. I Plenipotenziari delle due Parti concordano altresi' nel considerare vincolante la presente Dichiarazione, ai fini dell'applicazione dell'Accordo del 1976, cosi' come interpretato nello Scambio di Lettere aggiuntivo sottoscritto dai Loro rispettivi Governi. Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo e' concorde sulle proposte contenute nella Sua nota. La Sua nota e la presente di risposta costituiscono con cio' un'Intesa aggiuntiva all'Accordo del 1976 tra i nostri due Governi. Quest'ultima, una volta stabiliti, di comune accordo, i criteri sulla base dei quali dovra' aver luogo il rimborso finale forfettario, nonche' le modalita' di pagamento, entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ambedue i Governi si saranno notificati l'avvenuto adempimento delle necessarie procedure interne previste per la sua entrata in vigore. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Bonn, li' 22 ottobre 1993 Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Federale di Germania