(Allegato)
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
    Eccellenza, 
    ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato in  data  27  gennaio
1976 a Bonn fra la Repubblica Federale di Germania  e  la  Repubblica
italiana (in  seguito  denominato  Accordo),  volto  a  regolamentare
questioni inerenti al Trattato italo-tedesco del 26 febbraio 1941. Al
fine di chiarire in modo definitivo i problemi  interpretativi  sorti
in relazione all'applicazione del suddetto Accordo, Le propongo 
quanto segue 
    1. Considerato che l'Arcordo  prevede,  all'art.  6  comma  2  la
determinazione concordata di un saldo  finale  forfettario  a  carico
della Repubblica Federale di Germania per le spese da sostenere dalla
Repubblica italiana in applicazione di esso, 
    e considerato che tale saldo deve essere fatto coincidere con  il
prevedibile ammontare  totale  degli  oneri  da  sostenere  per  tali
prestazioni; 
    poiche' per poter ragionevolmente prevedere l'ammontare di  detto
onere e' necessario che vi sia un limite temporale alla  possibilita'
di richiedere nuove prestazioni; 
    ne deriva che in vista del saldo  finale  forfettario  concordato
sia necessaria una data finale per la presentazione delle domande  da
parte degli aventi diritto. 
    
____________________________

    
S.E. Dr. Klaus KINKEL 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
DELLA REPUBBLICA 
FEDERALE DI GERMANIA 
    Tale termine finale puo' ora essere  fissato  di  comune  accordo
allo scadere dei  sei  mesi  successivi  all'entrata  in  vigore  del
presente scambio di  lettere.  Tale  data  sara'  altresi'  presa  in
considerazione come punto di riferimento ai fini della determinazione
del saldo finale forfettario concordato. 
    Entro i sei mesi successivi  alla  predetta  data  le  due  Parti
concorderanno la determinazione del saldo finale forfettario  di  cui
all'art.6 par.2 dell'Accordo. 
    Le due Parti convengono che la  fissazione  dei  criteri  per  il
saldo finale forfettario e delle modalita' di pagamento debba  essere
effettuata prima dell'entrata  in  vigore  del  presente  scambio  di
lettere. 
    Resta inteso che  fino  allo  scadere  dei  sei  mesi  successivi
all'entrata in vigore  del  presente  scambio  di  lettere  la  Parte
tedesca provvedera' a rimborsare le somme fino ad allora maturate  in
relazione alle prestazioni a carico della Parte italiana. 
    2. Considerato che hanno diritto a presentare  domanda  ai  sensi
dell'art.1 par. 2 dell'Accordo le persone "residenti"  nei  territori
contemplati dall'Accordo del 21 ottobre 1939 che  tra  l'8  settembre
1943 ed il 31 maggio 1945 furono obbligate a prestare servizio presso
gli Uffici istituiti dalle Autorita' tedesche,  resta  inteso  che  i
termini  "residenti"  nel  testo  italiano  e  "wohnten",  nel  testo
tedesco, si riferiscono a coloro che fossero  abitualmente  dimoranti
nei suddetti territori. La relativa  prova  deve  essere  fornita  al
Comitato Consultivo di Bolzano mediante certificazione  anagrafica  o
altri mezzi di prova. 
    Il Comitato Consultivo ne rilascia, in  caso  di  riconoscimento,
attestazione convalidata dell'Incaricato germanico. 
    3. Nell'applicazione dell'Accordo vengono presi in considerazione
i periodi di servizio militare presso la Wehrmacht, nonche' quelli di
prigionia  di  guerra   e   di   irternamento,   ove   attestati   la
certificazione  rilasciata  dal  Comitato  Consultivo  di  Bolzano  e
convalidata dall'Incaricato germanico. 
    4.  I  periodi  di  non  occupazione  valgono  come  periodi   di
allontanamento  dal  servizio  ai  sensi  dell'art.  5  primo   comma
dell'Accordo  qualora  seguano  periodi  riconosciuti   utili   dalla
legislazione italiana. 
    I periodi indicati dall'art. 5, primo comma dell'Accordo  vengono
valutati anche qualora seguano un precedente periodo di  impiego  nel
settore privato anteriore all'1 settembre  1939,  sia  immediatamente
sia con una eventuale interruzione a condizione che l'occupazione sia
stata interrotta successivamente al 31 dicembre 1938. La prova  della
sussistenza  dei  periodi  di  cui   sopra   deve   essere   prodotta
dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano. 
    Nei casi  gia'  definiti  il  Comitato  Consultivo  invitera'  il
richiedente  a  presentare  una  nuova  domanda   e   provvedera'   a
trasmetterla. 
    E' escluso il  riconoscimento  dei  periodi  di  non  occupazione
successivi all'opzione qualora l'interessato non abbia  svolto  prima
dell'opzione stessa, un'attivita' lavorativa nel settore  pubblico  o
privato ne' abbia prestato servizio militare italiano  ne'  terminato
periodi di studio riconosciuti  dalla  legislazione  italiana  (corsi
universitari di laurea o corsi professionali sanitari).  E'  altresi'
escluso il riconoscimento dei  periodi  di  non  occupazione  qualora
l'interessato, dopo l'opzione, non sia  stato  occupato  presso  enti
tedeschi in territorio italiano nel periodo fra l'1 settembre 1939 ed
il 31 maggio 1945. La prova della  sussistenza  dei  periodi  di  non
occupazione riconosciuti deve  essere  prodotta  dall'interessato  al
Comitato Consultivo di Bolzano. 
    L'interessato dovra'  fornire  la  prova  del  servizio  militare
italiano al Comitato Consultivo di Bolzano che alleghera' la relativa
documentazione alle attestazioni da esso rilasciate. 
    I periodi di occupazione presso datori  di  lavoro  privati,  ivi
comprese eventuali interruzioni,  sono  considerati  validi  ai  fini
dell'Accordo sulla base  del  presente  scambio  di  lettere  per  la
determinazione  del  trattamento  di  quiescenza  degli   ordinamenti
pensionistici del settore pubblico ove vengano attestati dal Comitato
Consultivo di Bolzano.  Una  copia  dell'attestazione  sara'  inviata
all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. 
    Gli Istituti competenti procederanno alla  valutazione  di  detti
periodi  in  seguito  ad  apposita  comunicazione  effettuata   dallo
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale da  cui  risulti  che  i
periodi   medesimi   non   sono   stati   presi   in   considerazione
nell'Assicurazione generale obbligatoria. 
    Le eventuali, conseguenti maggiorazioni del relativo  trattamento
pensionistico vengono ricomprese fra gli oneri di cui all'art.6 par 2
dell'Accordo e verranno direttamente rimborsate dalla  parte  tedesca
alla gestione che eroga il suddetto trattamento. 
    5. L'aumento dei periodi di servizio ai sensi dell'art. 5,  comma
primo, dell'Accordo viene considerato sia per il  raggiungimento  del
diritto a pensione sia per la misura della pensione. 
    6. Al fine della verifica dei  casi  di  rimborso  da  parte  del
settore  pubblico,  la  Parte  italiana  trasmettera'   le   relative
indicazioni necessarie: 
    a) numero di  protocollo  del  certificato  di  cui  all'art.  10
dell'Accordo, rilasciato dal Comitato Consultivo; 
    b)  periodi  di   servizio   italiani   indipendentemente   dalla
applicazione dell'Accordo; 
    c) periodi utili in base all'art. 5 dell'Accordo, ivi compresi  i
periodi aggiuntivi; 
    d) data di inizio dei pagamenti, comprensivi degli arretrati. 
    7. Autorita' competenti ai sensi dell'art. 10, quinto comma dello
Accordo sono: 
    per la Parte tedesca: 
    - il Ministero Federale del lavoro e dell'Ordinamento Sociale  in
Bonn; 
    - il Presidente del "Bundesversicherungsamt" in Berlino; 
    - l'Incaricato germanico in Bolzano; 
    per la Parte italiana: 
    - per il settore pubblico: 
    - il  Ministero  del  Tesoro  (Ragioneria  Generale  dello  Stato
I.G.O.P.) in Roma; 
    per il settore privato: 
    - il Ministero del lavoro e della Previdenza  Sociale  (Direzione
Generale della Previdenza e Assistenza sociale) in Roma,  nei  limiti
in  cui  eserciti  funzioni  di  vigilanza  sogli  Enti  assicuratori
interessati. Per gli altri Enti, il predetto Ministero funzionera' da
tramite. 
    La corrispondenza tra i citati Enti sara' trasmessa in copia, per
informazione, alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  in  Roma
(Dipartimento per gli Affari regionali). 
    Le questioni relative ai casi individuali e le altre questioni in
corso saranno trattate direttamente fra il Bundesversicherungsamt  in
Berlino,  l'Incaricato  germanico  in   Bolzano   e   le   competenti
Amministrazioni italiane. 
    8.  La  Parte  italiana  prende  nota  che  il   Presidente   del
Bundesversicherungsamt in Berlino  e'  stato  delegato  dal  Ministro
Federale del lavoro e dell'Ordinamento Sociale ad agire in suo  nome,
nonche' a fare dichiarazioni vincolanti per la Parte tedesca. 
    9. La Parte italiana  prende  ugualmente  nota  che  l'Incaricato
germanico in Bolzano ha avuto l'incarico dal  Ministro  Federale  del
Lavoro e dell'Ordinamento Sociale  di  esaminare  preliminarmente  le
richieste di rimborso. Queste saranno trasmesse  da  parte  italiana,
come  finora  avvenuto,   al   Ministro   Federale   del   Lavoro   e
dell'Ordinamento Sociale o all'Ufficio da lui incaricato. 
    Se il Suo Governo concorda su quanto precede, la presente lettera
e la Sua di risposta costituiranno una Intesa aggiuntiva  all'Accordo
del 1976 tra i nostri due Governi. Una volta  individuati  di  comune
Accordo i criteri su cui effettuare  la  forfettizzazione  del  saldo
finale e le modalita' di pagamento, il presente  scambio  di  lettere
entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo  a  quello  in
cui ambedue i Governi si saranno notificati  l'avvenuto  espletamento
delle procedure interne. 
    Voglia  gradire,  Eccellenza,  i  sensi  della   mia   piu   alta
considerazione. 
                                    Emilio COLOMBO 
                       DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
    relativa  allo  Scambio  di  lettere  italo-tedesco  sull'Accordo
bilaterale del 1976 concernente le posizioni previdenziali degli 
altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca 
    Al momento della firma dello Scambio  di  Lettere  interpretativo
concernente  l'Accordo  italo-tedesco  del   1976   sulle   posizioni
previdenziali degli  altoatesini  ex-  optanti  per  la  cittadinanza
tedesca e con  riferimento,  in  particolare,  alla  data  finale  da
prendere in considerazione per  la  presentazione  delle  domande  da
parte degli interessati, i plenipotenziari delle due Parti convengono
di dare per scontato che entro la data predetta i beneficiari avranno
comunque inoltrato la propria  domanda  di  prestazioni  in  base  ai
criteri previsti dall'Accordo del 1976 cosi' come interpretato  dallo
Scambio di Lettere suindicato. 
    I  plenipotenziari  delle  due  Parti  concordano  altresi'   nel
considerare   vincolante   la   presente   Dichiarazione   ai    fini
dell'applicazione  del  suddetto  Accordo   del   1976   cosi'   come
interpretato dallo Scambio  di  Lettere  aggiuntivo  sottoscritto  al
riguardo fra i Loro rispettivi Governi. 
    Bonn, li' 22 ottobre 1993 
      Per il Governo della Per il Governo della 
      Repubblica Italiana Repubblica Federale di Germania 
       (firma illegibile) (firma illegibile) 
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
Bonn, 22 ottobre 1993 
513-540. SV 41/1 ITA 
    Eccellenza, 
    ho l'onore di confermarLe  di  aver  ricevuto  la  nota  del  Suo
predecessore in carica, che mi e' stata trasmessa  con  nota  verbale
dell'Ambasciata d'Italia a Bonn n. 3333 del 6 maggio 1993. 
    La nota, nella versione tedesca, concordata recita come segue: 
    " Eccellenza, 
    ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato in  data  27  gennaio
1976 a Bonn fra la Repubblica Federale di Germania  e  la  Repubblica
italiana (in seguito denominato  "Accordo"),  volto  a  regolamentare
questioni inerenti il Trattato italo-tedesco del 26 febbraio 1941. Al
fine di chiarire in modo definitivo i problemi interpretativi sorti 
in 
    
_______________________________

    
S. E. Prof. Beniamino Andreatta 
Ministro degli Affari Esteri 
della Repubblica italiana 
Roma 
    relazione all'applicazione  del  suddetto  Accordo,  Le  propongo
quanto segue: 
    1. Considerato che l'Accordo  prevede  all'art,  6,  comma  2  la
determinazione concordata di un rimborso finale forfettario a  carico
della Repubblica Federale di Germania per le spese da sostenere dalla
Repubblica italiana in applicazione di esso; 
    e considerato che tale rimborso deve essere fatto coincidere  con
il  prevedibile  ammontare  totale   delle   spese   necessarie   per
l'erogazione di tali prestazioni; 
    poiche' per poter ragionevolmente prevedere l'ammontare di  dette
spese e' necessario che vi sia un limite temporale alla  possibilita'
di richiedere nuove prestazioni; 
    ne deriva che,  in  vista  della  determinazione  concordata  del
rimborso finale forfettario, sia necessario fissare un termine finale
per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto. 
    Tale termine finale puo' ora essere fissato, di  comune  accordo,
allo scadere dei  sei  mesi  successivi  all'entrata  in  vigore  del
presente Scambio di  Lettere.  Tale  data  sara'  altresi'  presa  in
considerazione come punto di riferimento ai fini della determinazione
concordata del rimborso finale forfettario. 
    Entro i sei mesi successivi alla predetta data, verra' concordato
il  rimborso  finale  forfettario  di  cui  all'art.   6,   comma   2
dell'Accordo. 
    Le due Parti convengono che la fissazione dei criteri da adottare
ai fini del rimborso finale forfettario, nonche' delle  modalita'  di
pagamento debba essere effettuata prima dell'entrata  in  vigore  del
presente Scambio di Lettere. 
    Resta inteso che  entro  la  scadenza  dei  sei  mesi  successivi
all'entrata in vigore del  presente  Scambio  di  Lettere,  la  Parte
tedesca provvedera' a rimborsare le somme fino ad allora maturate  in
relazione alle prestazioni erogate dalla Parte italiana. 
    2. Considerato che hanno diritto a presentare domanda,  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  2  dell'Accordo,  le  persone  "residenti"  nei
territori contemplati dall'Accordo del 21 ottobre 1939  che  tra  l'8
settembre 1943 ed il 31  maggio  1945  furono  obbligate  a  prestare
servizio presso gli Uffici istituiti  dalle  Autorita'  tedesche,  si
conviene che i termini "residenti" nel testo italiano e "wohnten" nel
testo tedesco  si  riferiscono  a  coloro  che  fossero  abitualmente
dimoranti nei suddetti territori. Le  relative  prove  devono  essere
fornite al Comitato Consultivo  di  Bolzano  mediante  certificazione
anagrafica o altri mezzi di prova. 
    Il  Comitato  Consultivo  rilascia  in   merito,   in   caso   di
riconoscimento, attestazione convalidata dall'Incaricato Tedesco. 
    3. Nell'applicazione dell'Accordo vengono presi in considerazione
i periodi di servizio militare presso la Wehrmacht, nonche' quelli di
prigionia  di  guerra   e   di   internamento,   ove   attestati   da
certificazione  rilasciata  dal  Comitato  Consultivo  di  Bolzano  e
convalidata dall'Incaricato Tedesco. 
    4.  I  periodi  di  non  occupazione  valgono  come  periodi   di
allontanamento dal  servizio  ai  sensi  dell'art.  5,  primo  comma,
dell'Accordo,  qualora  seguano  periodi  riconosciuti  utili   dalla
legislazione italiana. 
    I periodi indicati all'art. 5, primo comma, dell'Accordo  vengono
valutati anche qualora seguano un precedente periodo di  impiego  nel
settore privato anteriore all'1 settembre 1939,  sia  immediatamente,
sia con una eventuale interruzione a condizione che l'occupazione sia
stata interrotta successivamente al 31 dicembre 1938. La prova  della
sussistenza  dei  periodi  di  cui   sopra   deve   essere   prodotta
dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano. 
    Nei casi  gia'  definiti  il  Comitato  Consultivo  invitera'  il
richiedente  a  presentare  una  nuova  domanda   e   provvedera'   a
trasmetterla. 
    E' escluso il  riconoscimento  dei  periodi  di  non  occupazione
successivi all'opzione, qualora l'interessato non abbia svolto  prima
dell'opzione stessa un'attivita' lavorativa nel  settore  pubblico  o
privato, ne' abbia prestato servizio militare italiano, ne' terminato
periodi di studio riconosciuti  dalla  legislazione  italiana  (corsi
universitari di  laurea  o  corsi  professionali  nel  settore  della
sanita'). E' altresi' escluso il riconoscimento dei  periodi  di  non
occupazione, qualora l'interessato, dopo  l'opzione,  non  sia  stato
occupato presso uffici tedeschi in territorio  italiano  nel  periodo
fra l'1  settembre  1939  ed  il  31  maggio  1945.  La  prova  della
sussistenza dei periodi di non occupazione riconosciuti  deve  essere
prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano. 
    L'interessato dovra'  fornire  la  prova  del  servizio  militare
italiano  al  Comitato  Consultivo  di  Bolzano,  che  alleghera'  la
relativa documentazione alle attestazioni da esso rilasciate. 
    I periodi di occupazione presso datori  di  lavoro  privati,  ivi
comprese eventuali interruzioni, sono  considerati  validi  ai  sensi
dell'Accordo, sulla base del presente  Scambio  di  Lettere,  per  la
determinazione del  trattamento  di  quiescenza,  conformemente  alle
normative pensionistiche del settore pubblico, ove vengano  attestati
dal Comitato Consultivo di Bolzano. Una copia dell'attestazione sara'
inoltrata all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS). 
    Gli   istituti   assicurativi   competenti   procederanno    alla
valutazione di detti periodi, in seguito  ad  apposita  comunicazione
effettuata dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale  da  cui
risulti che i periodi medesimi non sono stati presi in considerazione
nell'assicurazione generale obbligatoria.  Le  eventuali  conseguenti
maggiorazioni  del   relativo   trattamento   pensionistico   vengono
ricomprese fra gli oneri di cui all'art. 6  comma  2  dell'Accordo  e
verranno    direttamente    rimborsate    dalla     Parte     tedesca
all'amministrazione che eroga il suddetto trattamento. 
    5. L'aumento dei periodi di servizio ai sensi dell'art  5,  comma
primo, dell'Accordo viene considerato sia ai fini della  costituzione
del diritto a pensione, sia  ai  fini  della  misura  della  pensione
stessa. 
    6. Al fine di verificare  i  casi  di  rimborso  nell'ambito  del
settore  pubblico,  la  Parte  italiana  trasmettera'   le   relative
indicazioni necessarie: 
    a) il numero di protocollo del certificato  di  cui  all'art.  10
dell'Accordo, rilasciato dal Comitato Consultivo; 
    b)   i   periodi   di   servizio    italiani    indipendentemente
dall'applicazione dell'Accordo; 
    c) i periodi computati  in  base  all'art.  5  dell'Accordo,  ivi
compresi i periodi aggiuntivi; 
    d) la data di inizio dei pagamenti, compresi gli arretrati. 
    7. Autorita' competenti ai  sensi  dell'art.  10,  quinto  comma,
dell'Accordo sono: 
    per la Parte tedesca: 
    - il Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento  Sociale  in
Bonn; 
    - il Presidente dell'Ufficio Federale  per  le  Assicurazioni  in
Berlino; 
    - l'Incaricato Tedesco in Bolzano; 
    per la Parte italiana: 
    - per il settore pubblico: 
    - il  Ministero  del  Tesoro  (Ragioneria  Generale  dello  Stato
I.G.O.P.) in Roma; 
    per il settore privato: 
    - il Ministero del Lavoro e della Previdenza  Sociale  (Direzione
Generale della Previdenza e Assistenza Sociale) in Roma, nella misura
in  cui  eserciti  funzioni  di  vigilanza  sugli  enti  assicuratori
interessati. Per i restanti enti, il predetto  Ministero  funzionera'
da tramite. 
    La corrispondenza tra i citati enti sara' trasmessa in copia, per
informazione, alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  in  Roma
(Dipartimento per gli Affari regionali). 
    Le questioni relative  ai  casi  singoli  e  le  altre  questioni
correnti saranno trattate direttamente fra l'Ufficio Federale per  le
Assicurazioni in  Berlino,  l'Incaricato  Tedesco  in  Bolzano  e  le
competenti Autorita' italiane. 
    8. La Parte italiana prende atto che il  Presidente  dell'Ufficio
Federale per le  Assicurazioni  in  Berlino  e'  stato  delegato  dal
Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale ad  agire  in
suo nome, nonche'  a  fare  dichiarazioni  vincolanti  per  la  Parte
tedesca. 
    9. La Parte italiana  prende  ugualmente  atto  che  l'Incaricato
Tedesco in Bolzano ha avuto  l'incarico  dal  Ministro  Federale  del
Lavoro e dell'Ordinamento Sociale  di  esaminare  preliminarmente  le
richieste di rimborso. Queste saranno trasmesse  da  parte  italiana,
come  finora  avvenuto,   al   Ministro   Federale   del   Lavoro   e
dell'Ordinamento Sociale o all'Ufficio da lui incaricato. 
    Se il Suo Governo concorda su quanto precede, la presente lettera
e la Sua di risposta costituiranno un'Intesa  aggiuntiva  all'Accordo
del 1976 tra i nostri due Governi. Una  volta  stabiliti,  di  comune
accordo, i criteri sulla base dei quali dovra' aver luogo il rimborso
finale forfettario, nonche' le modalita' di  pagamento,  il  presente
Scambio di Lettere entrera'  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo a quello in cui ambedue i Governi  si  saranno  notificati
l'avvenuto espletamento delle procedure interne. 
    Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta 
considerazione." 
                       DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
    relativa  allo  Scambio  di  Lettere  italo-tedesco  sull'Accordo
bilaterale del 1976, concernente  le  posizioni  previdenziali  degli
altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca. 
    Al momento della firma dello Scambio  di  Lettere  interpretativo
concernente  l'Accordo  italo-tedesco  del   1976   sulle   posizioni
previdenziali  degli  altoatesini  ex-optanti  per  la   cittadinanza
tedesca e con  riferimento,  in  particolare,  alla  data  finale  da
prendere in considerazione per  la  presentazione  delle  domande  da
parte degli interessati, i Plenipotenziari delle due Parti convengono
di dare per scontato che entro la data predetta i beneficiari avranno
comunque inoltrato la propria domanda  di  prestazioni,  in  base  ai
criteri previsti dall'Accordo del 1976, cosi' come interpretato nello
Scambio di Lettere suindicato. 
    I  Plenipotenziari  delle  due  Parti  concordano  altresi'   nel
considerare   vincolante   la   presente   Dichiarazione,   ai   fini
dell'applicazione dell'Accordo  del  1976,  cosi'  come  interpretato
nello Scambio di Lettere aggiuntivo sottoscritto dai Loro  rispettivi
Governi. 
    Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo  e'  concorde  sulle
proposte contenute nella Sua nota. La  Sua  nota  e  la  presente  di
risposta costituiscono con cio' un'Intesa aggiuntiva all'Accordo  del
1976 tra i nostri due Governi. 
    Quest'ultima, una volta stabiliti, di comune accordo,  i  criteri
sulla  base  dei  quali  dovra'  aver  luogo   il   rimborso   finale
forfettario, nonche' le modalita' di pagamento, entrera' in vigore il
primo giorno del mese successivo a quello in cui ambedue i Governi si
saranno notificati l'avvenuto adempimento delle necessarie  procedure
interne previste per la sua entrata in vigore. 
    Voglia  gradire,  Eccellenza,  i  sensi  della  mia   piu'   alta
considerazione. 
    Bonn, li' 22 ottobre 1993 
    Per il Governo della Per il Governo della 
    Repubblica Italiana Repubblica Federale 
                                   di Germania