Art. 5.
  1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto le parole: "ed economiche"
sono soppresse.
  2. Nell'articolo  4, comma 3,  del decreto  le parole: ",  entro il
termine di trenta giorni,", sono  sostituite dalle seguenti: ", entro
il termine di quarantacinque giorni  dalla data del ricevimento della
copia  dell'istanza di  cui all'articolo  2 da  parte del  competente
ufficio  della Direzione  generale  dell'emigrazione  e degli  affari
sociali.".
  3. Alla  fine dell'articolo 4  del decreto e' inserito  il seguente
comma:
  "3-bis. Ove  nei dieci giorni  successivi alla fine del  periodo di
quarantacinque  giorni  di  cui  al  comma 3  non  sia  pervenuto  al
Ministero del lavoro e della  previdenza sociale il prescritto parere
del Ministero degli affari esteri,  detto parere si ha come acquisito
favorevole all'espatrio ed i termini istruttori, per il Ministero del
lavoro   e  della   previdenza  sociale,   inizieranno  a   decorrere
dall'ultimo dei quarantacinque giorni prima richiamati.".
 
 Nota all'art. 5:
            -   I   commi  1  e  3 dell'art.  4  (Accertamento  della
          situazione all'estero) del D.P.R. 18 aprile 1994,  n.  346,
          cosi' recitavano:
            "1.   L'accertamento   delle   condizioni    generali  in
          ordine  alle situazioni politiche,   sociali, sanitarie  ed
          economiche   del Paesi di destinazione  viene  operato ogni
          anno  dal  Ministero degli  affari esteri, che  formula  un
          elenco  dei    Paesi  per  i quali   non occorre il proprio
          parere  preventivo e  lo trasmette  al Ministero  dellavoro
          e della previdenza sociale.
             2. (Omissis).
            3.  Per i  Paesi non  compresi nell'elenco   di cui    al
          comma    1,  il  Ministero  degli   affari esteri rilascia,
          entro il termine  di trenta giorni, il previsto parere".