Art. 5. 1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto le parole: "ed economiche" sono soppresse. 2. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto le parole: ", entro il termine di trenta giorni,", sono sostituite dalle seguenti: ", entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della copia dell'istanza di cui all'articolo 2 da parte del competente ufficio della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.". 3. Alla fine dell'articolo 4 del decreto e' inserito il seguente comma: "3-bis. Ove nei dieci giorni successivi alla fine del periodo di quarantacinque giorni di cui al comma 3 non sia pervenuto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il prescritto parere del Ministero degli affari esteri, detto parere si ha come acquisito favorevole all'espatrio ed i termini istruttori, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inizieranno a decorrere dall'ultimo dei quarantacinque giorni prima richiamati.".
Nota all'art. 5: - I commi 1 e 3 dell'art. 4 (Accertamento della situazione all'estero) del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 346, cosi' recitavano: "1. L'accertamento delle condizioni generali in ordine alle situazioni politiche, sociali, sanitarie ed economiche del Paesi di destinazione viene operato ogni anno dal Ministero degli affari esteri, che formula un elenco dei Paesi per i quali non occorre il proprio parere preventivo e lo trasmette al Ministero dellavoro e della previdenza sociale. 2. (Omissis). 3. Per i Paesi non compresi nell'elenco di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri rilascia, entro il termine di trenta giorni, il previsto parere".