Art. 16
                          Entrata in vigore

    1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 22 luglio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Flick,   Ministro   di   grazia  e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick