Art. 2
           Requisiti per la nomina e titoli di preferenza
    1.  Per  la  nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i
seguenti requisiti:
    a) essere cittadino italiano;
    b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
    c)  non  aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzione;
    d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
    e) avere idoneita' fisica e psichica;
    f) non aver compiuto i sessantasette ani di eta';
    g)  essere  capace  di  assolvere, per indipendenza, prestigio ed
esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
   h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.
    2.  Gli  avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati,
oltre  a  possedere  i  requisiti  di  cui  al  comma 1, devono avere
patrocinato cause civili negli ultimi 15 anni e trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
    a)  essere  titolari di trattamento pensionistico di anzianita' o
di  vecchiaia  ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre
1980, n. 576;
    b)  avere  maturato il diritto al trattamento di cui alla lettera
a)  ovvero  maturarlo  nei  5 anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge.
    3.   I  professori  universitari  e  i  ricercatori  universitari
confermati  per  essere  nominati  giudici onorari aggregati, oltre a
possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di
laurea  in  giurisprudenza  ed  aver svolto servizio effettivo, non a
tempo parziale, per non meno di dieci anni.
    4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:
    a)  l'esercizio  anche  pregresso,  della professione di avvocato
anche   dello  Stato  e  di  funzioni  giudiziarie,  comprese  quelle
onorarie;
    b)  l'esercizio,  anche  pregresso,  delle funzioni di professore
universitario e di ricercatore universitario confermato.
    5.  A  parita'  di  titoli  di  preferenza  sono prioritariamente
nominati  coloro  che  abbiano  la maggiore anzianita' nell'esercizio
dell'attivita' professionale.
    6. Ai fini dell'anzianita' di iscrizione all'albo, l'esercizio di
funzioni  giudiziarie  onorarie viene computato per un periodo doppio
di quello della sua effettiva durata.
    7.  Per  la  nomina  a giudice onorario aggregato in relazione ai
posti  previsti  per  il circondario di Bolzano si osservano anche le
disposizioni  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752.
    8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:
    a)  i  membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i
consiglieri  regionali,  i  membri  del  Governo,  i presidenti delle
Regioni   e  delle  Province,  i  membri  delle  giunte  regionali  e
provinciali;
    b)  i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali,
comunali  e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo
sugli enti locali;
    c)  gli  ecclesiastici  e  i  ministri  di  qualunque confessione
religiosa;
    d)   coloro  che  ricoprano  o  abbiano  ricoperto  nel  triennio
precedente  alla  nomina  incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici.
 
           Note all'art. 2:
            -  Si trascrive  il  testo degli  articoli  2 e  3  della
          legge  20 settembre 1980,  n. 576, recante: "Riforma    del
          sistema previdenziale forense".
            "Art.    2 (Pensioni   di vecchiaia).   - La  pensione di
          vecchiaia e' corrisposta a coloro  che    abbiano  compiuto
          almeno sessantacinque anni di  eta',  dopo   almeno  trenta
          anni    di    effettiva   iscrizione   e contribuzione alla
          Cassa e sempre   che  l'iscritto  non  abbia  richiesto  il
          rimborso  di  cui al primo  comma dell'art. 21. La pensione
          e' pari,  per  ogni    anno  di  effettiva    iscrizione  e
          contribuzione   all'1,75 per cento  della  media  dei  piu'
          elevati    dieci     redditi     professionali   dichiarati
          dall'iscritto   ai   fini dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche   (IRPEF), risultanti  dalle  dichiarazioni
          relative  ai  quindici    anni    solari   anteriori   alla
          maturazione  del  diritto  a pensione.
            Per il calcolo della media di   cui  sopra  si  considera
          solo  la  parte  di  reddito  professionale    soggetta  al
          contributo di  cui all'art. 10, primo  comma,  lettera  a);
          i redditi   annuali   dichiarati,   escluso l'ultimo,  sono
          rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge.
            La  misura  della  pensione non puo'   essere inferiore a
          otto volte  il  contributo  minimo  soggettivo  a    carico
          dell'iscritto   nell'anno  solare  anteriore  a  quello  di
          decorrenza della pensione.
            La misura della pensione minima non  puo' in  alcun  caso
          superare  la  media  del  reddito professionale di   cui al
          primo comma, rivalutato ai  sensi  del  secondo  comma  del
          presente articolo nella misura del cento per cento.
            Se    la   media dei   redditi  e'  superiore  a  lire 20
          milioni,  la percentuale  dell'1,75 per  cento  di  cui  al
          primo  comma e'  cosi' ridotta:
            a)    all'1,50 per   cento  per lo  scaglione di  reddito
          da lire  20 milioni a lire 30 milioni;
            b)  all'l,30 per  cento  per lo   scaglione di    reddito
          da lire  30 milioni a lire 35 milioni;
            c)    all'l,15 per   cento  per lo  scaglione di  reddito
          da lire  35 milioni a lire 40 milioni;
            Il titolare   della pensione   di vecchiaia    che  resti
          iscritto  agli  albi  di  avvocato  e/o  di  procuratore ha
          diritto ad  una  pensione  pari  ai  due  terzi  di  quella
          determinata secondo i commi precedenti.
            Sono    comunque fatti   salvi   i   trattamenti in  atto
          alla data  di entrata  in  vigore  della   presente  legge,
          se  piu'  favorevoli  al pensionato.
            Coloro    che,   dopo la   maturazione  del  diritto alla
          pensione   di  vecchiaia,  restano  iscritti  all'albo  dei
          procuratori  o degli avvocati o  all'albo speciale  per  il
          patrocinio  davanti alle   giurisdizioni  superiori,  hanno
          diritto  ad  un   supplemento di pensione alla scadenza dei
          primi due anni successivi alla maturazione  del  diritto  a
          pensione e ad  un ulteriore  supplemento al compimento  dei
          cinque    anni dalla maturazione  del  diritto  a  pensione
          ed  in  ogni  caso  dal  mese successivo alla cancellazione
          dagli   albi per qualsiasi motivo,  anche  per    causa  di
          morte,  quando    tale cancellazione   sia antecedente   al
          compimento dei cinque anni dalla  maturazione del diritto a
          pensione.  I supplementi   sono calcolati   per  ogni  anno
          successivo  a    quello  di  maturazione  del  diritto    a
          pensione, in base alle  percentuali di cui al  primo  e  al
          quarto   comma,   riferite   alla   media    dei    redditi
          professionali   risultanti  dalle  dichiarazioni successive
          a  quelle considerate  per il  calcolo della  pensione, con
          applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma.
            Alle scadenze indicate  dall'art. 13, primo comma,    con
          decreto  del  Ministro  del    lavoro  e della   previdenza
          sociale, di concerto   con il Ministro    di    grazia    e
          giustizia,   su  proposta  della  Cassa,  la percentuale di
          cui    al  primo  comma del presente   articolo puo' essere
          aumentata,  ove le  condizioni tecnico  - finanziarie    lo
          consentano,  sino    al 2   per cento.  In tal  caso devono
          essere proporzionalmente aumentate   le   percentuali    di
          cui  al  quarto  comma  del  presente articolo".
            "Art.  3    (Pensione  di anzianita').   - La pensione di
          anzianita' e' corrisposta a  coloro  che  abbiano  compiuto
          almeno  35  anni di effettiva iscrizione e di contribuzione
          alla Cassa.
            La corresponsione della pensione    e'  subordinata  alla
          cancellazione  dagli   albi di  avvocato e  di procuratore,
          ed e'   incompatibile con l'iscrizione a    qualsiasi  albo
          professionale  o  elenco    di  lavoratori  autonomi  e con
          qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
            La pensione e' determinata con   applicazione  dei  commi
          dal primo al quinto dell'art. 2.
            Verificandosi  uno   dei casi di  incompatibilita' di cui
          al secondo comma, la pensione di anzianita'    e'  revocata
          con    effetto    dal    momento   in   cui   si   verifica
          l'incompatibilita'".
            - Il  D.P.R. 26  luglio 1976,  n. 752,  reca: "Norme   di
          attuazione   dello   statuto      speciale   della  regione
          Trentino-Alto   Adige in  materia  di  proporzionale  negli
          uffici  statali  siti  nella  provincia  di  Bolzano  e  di
          conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego".