Art. 8
       Stato giuridico, indennita' e trattamento previdenziale
    1.  I  giudici  onorari  aggregati  hanno  lo  stato giuridico di
magistrati onorari.
    2.  Ai  giudici  onorari  aggregati  e'  attribuita, al netto dei
contributi  previdenziali, una indennita' di lire 20 milioni annui da
corrispondere  a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza
che  definisce  il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione,
da corrispondere ogni tre mesi.
    3.  L'indennita'  fissa  di  cui al comma 2 e' ridotta del 50 per
cento,  qualora  il  giudice  aggregato  onorario  sia titolare di un
reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili.
    4.  Il  ministero  di  Grazia  e  giustizia provvede al rimborso,
all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla
legge  per  i  giudici  onorari  aggregati nominati tra gli avvocati,
iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede
al  rimborso,  direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati
alla  indennita'  da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza.
    5.  L'indennita' di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari
aggregati  nominati  tra  gli  avvocati  iscritti al relativo albo e'
considerata  a  tutti  gli  effetti della legge 20 settembre 1980, n.
576, quale reddito professionale.