IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli ordini dei giornalisti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 300; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto di dover procedere all'istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione Valle d'Aosta; Sentiti il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e il Consiglio interregionale del Piemonte-Valle d'Aosta; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Valle d'Aosta, con sede del consiglio in Aosta. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.P.R. n. 115/1965 approva il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista. - Il D.P.R. n. 300/1972 istituisce l'ordine dei giornalisti per la regione Trentino-Alto Adige. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.