IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo  2 del decreto  del Presidente della  Repubblica 4
febbraio  1965,  n.  115,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del
Presidente   della  Repubblica   si  procede   alla  modifica   delle
circoscrizioni territoriali degli ordini dei giornalisti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n.
300;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto  di   dover  procedere  all'istituzione   dell'ordine  dei
giornalisti per la regione Valle d'Aosta;
  Sentiti  il Consiglio  nazionale dell'ordine  dei giornalisti  e il
Consiglio interregionale del Piemonte-Valle d'Aosta;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 29 maggio 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 1997;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E' istituito  l'ordine  dei giornalisti  per  la regione  Valle
d'Aosta, con sede del consiglio in Aosta.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il   D.P.R. n.   115/1965 approva  il regolamento  per
          l'esecuzione della  legge   3  febbraio    1963,   n.   69,
          sull'ordinamento  della professione di giornalista.
            -   Il  D.P.R.  n.  300/1972    istituisce  l'ordine  dei
          giornalisti per la regione Trentino-Alto Adige.
            -  Il comma  1 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei    Ministri),  come
          modificato    dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29,  prevede    che  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione  del    Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio  di    Stato  che
          deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni dalla richiesta,
          possano essere emanati regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
            Il  comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.