Art. 10.
  1. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  " a)  qualora per  i beni della  medesima iniziativa  oggetto della
concessione siano  state assegnate  agevolazioni di  qualsiasi natura
previste da altre  norme statali, regionali o  comunitarie o comunque
concesse da enti o istituzioni pubbliche";
    b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
  "  c1)  qualora  l'impresa  non abbia  maturato,  alla  data  della
disponibilita' dell'ultima quota  di cui all'articolo 7,  comma 1, le
condizioni  previste per  l'erogazione  a  stato d'avanzamento  della
prima quota";
    c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  " d) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi
dalla data  di presentazione della relativa  domanda di agevolazione,
ovvero, per  le iniziative  di cui  all'articolo 7,  comma 1,  per le
quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due
quote,  entro ventiquatro  mesi  dalla data  medesima; detti  termini
possono  essere  eccezionalmente  prorogati una  sola  volta,  previa
preventiva  richiesta, per  non oltre  sei  mesi per  cause di  forza
maggiore; sono  fatti salvi  i minori termini  eventualmente previsti
dal Ministero  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato per
consentire    l'ammissibilita'   delle    iniziative   medesime    al
cofinanziamento  dei fondi  strutturali, obiettivi  1,  2 e  5 b  dei
regolamento (CEE)  n. 2052 /  88 del Consiglio  del 24 giugno  1988 e
successive modifiche e integrazioni";
    d) la letterae f) e' sostituita dalla seguente:
  "  f)  qualora,  calcolati  gli scostamenti  in  diminuzione  degli
indicatori di  cui all'articolo  6, comma  4, suscettibili  di subire
variazioni - nell'esercizio  successivo a quello di  entrata a regime
dell'iniziativa agevolata  e, comunque,  non oltre  ventiquattro mesi
dopo l'entrata in funzione della  stessa, ovvero, per quanto concerne
il   primo   di   detti   indicatori,  alla   data   di   ultimazione
dell'iniziativa medesima - anche solo uno degli scostamenti stessi di
tali  indicatori rispetto  ai  sorrispondenti valori  assunti per  la
formazione della  graduatoria o  la media degli  scostamenti medesimi
superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;".
  2. Nell'articolo 8, comma 4, de1 decreto sono apportate le seguenti
modifiche:
  a)  nel primo  periodo, le  parole "Nell'ipotesi",  sono sostituite
dalle seguenti: "Nelle ipotesi";
  b) nel  primo periodo, dopo  le parole "prima della  scadenza" sono
inserite le seguenti: "dei 24 o".
 
           Note all'art. 10:
            -  Il  testo  vigente del comma 1 dell'art. 8 del decreto
          ministeriale 20 ottobre 1995  n. 527, come  modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "1. Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal
          Ministero   dell'industria,       del      commercio      e
          dell'artigianato,    anche    su segnalazione  della  banca
          concessionaria:
            a)    qualora per   i   beni della   medesima  iniziativa
          oggetto    della  concessione  siano      state   assegnate
          agevolazioni  di  qualsiasi natura previste da altre  norme
          statali, regionali o   comunitarie o comunque  concesse  da
          enti o istituzioni pubbliche;
            b)  qualora    vengano  distolte  dall'uso  previsto   le
          immobilizzazioni  materiali    o  immateriali,    la    cui
          realizzazione      od   acquisizione     e'  stata  oggetto
          dell'agevolazione,  prima di cinque anni    dalla  data  di
          entrata in funzione dell'impianto;
            c)   qualora   non vengano  osservati  nei  confronti dei
          lavoratori dipendenti le norme sul lavoro  ed  i  contratti
          collettivi di lavoro;
            c1)    qualora    l'impresa  non  abbia  maturato,   alla
          data   della  disponibilita'  dell'ultima  quota    di  cui
          all'articolo  7,    comma  1,  le condizioni   previste per
          l'erogazione  a  stato d'avanzamento  della prima quota;
            d) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48  mesi
          dalla  data  di  presentazione  della relativa   domanda di
          agevolazione, ovvero, per le iniziative  di cui    all'art.
          7,    comma 1,   per le   quali l'importo dell'agevolazione
          concessa e' reso disponibile in due quote,  entro  24  mesi
          dalla     data    medesima;     detti    termini    possono
          essere eccezionalmente    prorogati  una    sola     volta,
          previa    preventiva richiesta, per non  oltre sei mesi per
          cause di   forza maggiore; sono fatti    salvi  i    minori
          termini       eventualmente   previsti      dal   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   per
          consentire l'ammissibilita'  delle iniziative  medesime  al
          cofinanziamento    dei  fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e
          5b del regolamento (CEE) n. 2052 / 1988  del Consiglio  del
          24  giugno 1988  e successive  modifiche e integrazioni;
            e)  qualora siano  gravemente violate   specifiche  norme
          settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
            f)    qualora,      calcolati    gli    scostamenti    in
          diminuzione  degli indicatori  di  cui  all'art.  6,  comma
          4   suscettibili   di   subire variazioni    nell'esercizio
          successivo   a quello  di entrata  a regime dell'iniziativa
          agevolata   e,   comunque,   non   oltre   24   mesi   dopo
          l'entrata  in    funzione della stessa,  ovvero, per quanto
          concerne il primo di   detti  indicatori,  alla  data    di
          ultimazione  dell'iniziativa medesima, anche solo uno degli
          scostamenti  stessi  di  tali  indicatori  rispetto      ai
          corrispondenti    valori assunti   per la  formazione della
          graduatoria   o  la   media   degli   scostamenti  medesimi
          superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;
            g)    qualora,  nel    corso   di    realizzazione    del
          programma    di investimenti, venga modificato  l'indirizzo
          produttivo dell'impianto,  con    il    conseguimento    di
          produzioni  finali  inquadrabili  in  una "divisione" della
          "Classificazione  delle  attivita'    economiche ISTAT '91"
          diversa  da  quella   relativa  alle  produzioni   indicate
          nel programma originario gia' approvato".
            -  Il    regolamento  (CEE)  n.    2052 /   1988 e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale    delle   Comunita'
          europee  n. L. 185 del  15 luglio 1988.
            -  Il  testo  vigente del comma 4 dell'art. 8 del decreto
          ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527,  come modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "Nelle  ipotesi sub d) di cui al  comma 1 la richiesta di
          proroga    e'    inoltrata    dall'impresa    alla    banca
          concessionaria  almeno  quattro  mesi prima della  scadenza
          dei 24 o  dei 48 mesi. La   banca concessionaria  trasmette
          immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  detta    richiesta,  a mezzo raccomandata
          con ricevuta di   ritorno o   a  mano,    accompagnata  dal
          proprio motivato  parere al riguardo. La proroga si intende
          concessa   qualora   trascorrano   sessanta   giorni  dalla
          ricezione senza l'espressione di un avviso contrario".