Art. 10. 1. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche"; b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: " c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilita' dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota"; c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, ovvero, per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, per le quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote, entro ventiquatro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilita' delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5 b dei regolamento (CEE) n. 2052 / 88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni"; d) la letterae f) e' sostituita dalla seguente: " f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni - nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, ovvero, per quanto concerne il primo di detti indicatori, alla data di ultimazione dell'iniziativa medesima - anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai sorrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;". 2. Nell'articolo 8, comma 4, de1 decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo periodo, le parole "Nell'ipotesi", sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi"; b) nel primo periodo, dopo le parole "prima della scadenza" sono inserite le seguenti: "dei 24 o".
Note all'art. 10: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995 n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria: a) qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilita' dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; d) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, ovvero, per le iniziative di cui all'art. 7, comma 1, per le quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote, entro 24 mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilita' delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 / 1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni; e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4 suscettibili di subire variazioni nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre 24 mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, ovvero, per quanto concerne il primo di detti indicatori, alla data di ultimazione dell'iniziativa medesima, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali; g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario gia' approvato". - Il regolamento (CEE) n. 2052 / 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 185 del 15 luglio 1988. - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Nelle ipotesi sub d) di cui al comma 1 la richiesta di proroga e' inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 24 o dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario".