Art. 11.
  1.  Nell'articolo  9,  comma  5,  del decreto,  la  lettera  g)  e'
abrogata.
  2. Nell'articolo  9, comma  7, del decreto,  il secondo  periodo e'
sostituito dal seguente:
  "Nel  caso di  beni  acquisiti mediante  locazione finanziaria,  le
dichiarazioni di cui  al comma 5, ad ecccezione di  quelle sub a), d)
ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse
modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing".
  3.  Nell'articolo  9,   comma  8,  del  decreto,   dopo  le  parole
"trasmettono entro" la parola  "sessanta" e' sostituita dalla parola:
"novanta".
  4.  Nell'articolo  9,  comma  10  , del  decreto,  dopo  le  parole
"comprendente  un   giudizio  di",  la  parola   "ammissibilita'"  e'
sostituita dalla parola "pertinenza".
 
           Note all'art. 11:
            -   La  lettera g)  del  comma  5  dell'art.  9 prevedeva
          che  alla documentazione  finale  di  spesa fosse  allegata
          una   dichiarazione attestante l'ammontare  del    capitale
          proprio effettivamente investito nell'iniziativa.
            -  Il  testo  vigente del comma 7 dell'art. 9 del decreto
          ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527,  come modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "7.  Le   dichiarazioni di cui  ai commi 5 e  6 sono rese
          dal  legale  rappresentante     dell'impresa     o      suo
          procuratore  speciale  con  le modalita' di  cui all'art. 4
          della    legge  4 gennaio 1968,  n. 15. Nel caso   di  beni
          acquisiti     mediante     locazione   finanziaria,      le
          dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub
          a),  d) ed e), che  restano a carico  dell'impresa, vengono
          rese, con  le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa'
          di leasing".
            - Il testo vigente del comma 8 dell'art.  9  del  decreto
          ministeriale  20 ottobre 1995, n. 527,  come modificato dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "8. Le banche concessionarie,  ricevuta la documentazione
          finale   di   spesa   e   verificatane   la      pertinenza
          all'iniziativa  agevolata,  vistano  e  trasmettono   entro
          novanta giorni al  Ministero dell'industria, del  commercio
          e dell'artigianato la documentazione  di cui al comma 3, ai
          fini     dell'emanazione  del    decreto  di    concessione
          definitivo  di cui all'art.  10.  Le   banche   trasmettono
          altresi',   ove   previste,  le dichiarazioni  di  cui   al
          comma  6,  dopo   averne  verificato  la completezza  e  la
          pertinenza all'iniziativa agevolata".
            -    Il   testo    vigente  del  comma  10  dell'art.   9
          del  decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "10. Oltre  alla documentazione  finale di  spesa e,  ove
          previste,  alle   dichiarazioni di   cui   al  comma 6,  le
          banche trasmettono   al Ministero    dell'industria,    del
          commercio    e    dell'artigianato    una relazione   sullo
          stato   finale     del   programma      di    investimenti,
          comprendente  un giudizio di pertinenza  e congruita' delle
          spese,  che  evidenzi      le   variazioni      sostanziali
          intervenute   in sede  esecutiva rispetto al progetto posto
          a   base della istruttoria,  rappresenti  gli  investimenti
          finali  ammissibili    suddivisi per   capitolo e  per anno
          solare ed   attualizzati ed   i beni  nei    confronti  dei
          quali   sussiste   l'obbligo  di  non  distrazione  di  cui
          all'art. 8, comma 1, lettera b).  Detta relazione   indica,
          inoltre,  la    data,  trascorsa o   prevista, di entrata a
          regime, nonche'  le risultanze dell'accertamento  da  parte
          delle   banche     medesime  sull'effettivo  ammontare  del
          capitale proprio investito dall'impresa nell'iniziativa".