Art. 11. 1. Nell'articolo 9, comma 5, del decreto, la lettera g) e' abrogata. 2. Nell'articolo 9, comma 7, del decreto, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad ecccezione di quelle sub a), d) ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing". 3. Nell'articolo 9, comma 8, del decreto, dopo le parole "trasmettono entro" la parola "sessanta" e' sostituita dalla parola: "novanta". 4. Nell'articolo 9, comma 10 , del decreto, dopo le parole "comprendente un giudizio di", la parola "ammissibilita'" e' sostituita dalla parola "pertinenza".
Note all'art. 11: - La lettera g) del comma 5 dell'art. 9 prevedeva che alla documentazione finale di spesa fosse allegata una dichiarazione attestante l'ammontare del capitale proprio effettivamente investito nell'iniziativa. - Il testo vigente del comma 7 dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub a), d) ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing". - Il testo vigente del comma 8 dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e verificatane la pertinenza all'iniziativa agevolata, vistano e trasmettono entro novanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione di cui al comma 3, ai fini dell'emanazione del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 10. Le banche trasmettono altresi', ove previste, le dichiarazioni di cui al comma 6, dopo averne verificato la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata". - Il testo vigente del comma 10 dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "10. Oltre alla documentazione finale di spesa e, ove previste, alle dichiarazioni di cui al comma 6, le banche trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, comprendente un giudizio di pertinenza e congruita' delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati ed i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). Detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, nonche' le risultanze dell'accertamento da parte delle banche medesime sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nell'iniziativa".