Art. 13. 1. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997. 2. Le domande presentate per il bando chiuso il 31 dicembre 1996, per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo solo previa riformulazione, secondo le modalita' e le procedure introdotte dal presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 luglio 1997 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 201