Art. 13.
  1. Le  modifiche e le  integrazioni di cui al  presente regolamento
hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal
1997.
  2. Le domande  presentate per il bando chiuso il  31 dicembre 1996,
per  le  quali  non  e' disposta  la  concessione  provvisoria  delle
agevolazioni  a  causa  delle  disponibilita'  finanziarie  inferiori
all'importo  delle  agevolazioni   complessivamente  richieste,  sono
inserite nella  graduatoria relativa al primo  bando utile successivo
solo  previa  riformulazione, secondo  le  modalita'  e le  procedure
introdotte dal presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 31 luglio 1997
                                                 Il Ministro: Bersani
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1997
  Registro n. 1 Industria, foglio n. 201