Art. 3.
  1. L'articolo 2, comma 1, del decreto e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Possono  accedere  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
regolamento  le   imprese  operanti   nel  settore   delle  attivita'
estrattive  e  manifatturiere,  di  cui  alle sezioni  C  e  D  della
"Classificazione  delle attivita'  economiche  ISTA  T '91",  ubicate
nelle  aree individuate  dalla Commissione  dell'Unione europea  come
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5
b,  e nelle  aree rientranti  nella fattispecie  di cui  all'articolo
92.3.  c) del  Trattato  di Roma,  nonche'  le imprese,  regolarmente
costituite sotto  forma di societa'  ed ubicate nelle  medesime aree,
fornitrici dei servizi di cui  all'allegato elenco. Le attivita' ed i
servizi  ammissibili sono  aggiornati, tenuto  conto delle  direttive
emanate  dal  CIPE, con  decreto  del  Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato. Le  predette imprese devono essere gia'
costituite alla data  di sottoscrizione del modulo di  domanda di cui
all'articolo 5, comma 2 e devono  essere nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure concorsuali ne'
ad amministrazione controllata".
  2. L'articolo 2, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente:
  "  3.  Ciascuna iniziativa  a  fronte  della quale  possono  essere
richieste   le  agevolazioni   e'  correlata   ad  un   programma  di
investimenti  organico  e   funzionale,  promosso  nell'ambito  della
singola  unita'  produttiva, da  solo  sufficiente  a conseguire  gli
obiettivi produttivi,  economici ed occupazionali prefissati.  Non e'
pertanto  ammessa la  presentazione  di una  domanda di  agevolazione
relativa  a  piu' iniziative  o  a  piu'  unita' produttive,  ne'  la
presentazione  di  piu'  domande  di  agevolazione,  anche  in  tempi
successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano
riconducibili  alla  medesima  iniziativa. Dette  iniziative  possono
prevedere anche l'acquisizione di  beni tramite locazione finanziaria
attraverso una delle societa' di leasing di cui all'articolo 1, comma
3 convenzionate con le banche concessionarie".
  3. L'articolo 2, comma 4, del decreto e' abrogato.
  4.  Nell'articolo  2,  comma  10, del  decreto  sono  apportate  le
seguenti modifiche e integrazioni:
  a) dopo le parole di "cui al comma 9" sono inserite le seguenti: ",
le condizioni di ammissibilita' dei programmi e delle spese";
  b)  alla  fine  del  comma,   dopo  le  parole  "della  Commissione
dell'Unione Europea", sono aggiunte le seguenti parole: "o dal CIPE".
  5.  Nell'articolo  2,  comma  11, del  decreto  sono  apportate  le
seguenti modifiche e integrazioni:
  a)  nel  primo periodo,  la  parola  "operatore" e  sostituita  da:
"impresa";
    b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
  "L'attualizzazione  viene  effettuata dalle  banche  concessionarie
sulla  base della  suddivisione  degli investimenti  per anno  solare
indicata  dall'impresa  nel modulo  di  domanda  e sulla  base  degli
eventuali   aggiornamenti  della   banca   medesima,  a   conclusione
dell'esame di pertinenza e congruita' delle spese".
  6. L'articolo 2, comma 13, del decreto e' sostituito dal seguente:
  "   13.   Il   tasso   da    applicare   per   le   operazioni   di
attuazione/rivalutazione,    come   disciplinato    dalla   normativa
comunitaria in  materia, e' annuale, salvo  revisioni intervenute nel
corso dell'anno  ed e' determinato  sulla base del  tasso indicativo,
definito  come tasso  di rendimento  medio  dei titoli  di Stato  sul
mercato  secondario,  previa  armonizzazione da  parte  dell'Istituto
monetario europeo, maggiorato di un  premio di 2,5 punti percentuali.
A partire dal l gennaio di ciascun  anno, esso e' pari alla media dei
tassi indicativi rilevati  nei mesi di settembre,  ottobre e novembre
precedenti  e,  nel  corso  dell'anno medesimo,  viene  sottoposto  a
revisione qualora si  discosti di oltre il 15% dalla  media dei tassi
indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da
applicare per  il calcolo  dell'ESN o  dell'ESL, riferito  al singolo
programma di investimenti,  e' quello in vigore all'epoca  di avvio a
realizzazione  del  programma  medesimo.  Nel caso  di  programmi  da
avviare  successivamente alla  data  di  concessione provvisoria,  si
applica in via  presuntiva il tasso vigente all'epoca  del decreto di
concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  la determinazione  del tasso  da applicare  per le
operazioni   di   attualizzazione/rivalutazione  e'   adeguata   alle
eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione Europea".
 
           Note all'art. 3:
            -    Il   comma 1   dell'art.   2   del D.M.  20  ottobre
          1995, n.  527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi'
          recitava:
            "1.  Possono   accedere  alle  agevolazioni  di   cui  al
          presente regolamento  le   imprese  operanti   nel  settore
          delle  attivita' estrattive  e   manufatturiere,   di   cui
          alle  sezioni    C    e    D   della "Classificazione delle
          attivita'  economiche  ISTAT  '91",  ubicate   nelle   aree
          individuate    dalla    Commissione    dell'Unione  europea
          come ammissibili agli  interventi  dei  fondi  strutturali,
          obiettivi  1,  2  e  5  b,  e nelle aree rientranti   nella
          fattispecie di cui all'art. 92.3.c) del Trattato di   Roma,
          nonche'  le imprese, costituite  sotto forma di societa' ed
          ubicate nelle medesime  aree, fornitrici dei    servizi  di
          cui  all'allegato    elenco che puo'  essere aggiornato con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato".
            -  L'art.   92, paragrafo 3, lettera  c), del Trattato di
          Roma e' il seguente:
            "3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
              a)-b) (omissis);
            c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune
          attivita'  o  di  talune regioni economiche, sempreche' non
          alterino le condizioni degli scambi in  misura contraria al
          comune   interesse. Tuttavia, gli  aiuti  alle  costruzioni
          navali  esistenti  alla data del 1 gennaio 1957, in  quanto
          determinati  soltanto   dall'assenza  di   una   protezione
          doganale,   sono   progressivamente   ridotti  alle  stesse
          condizioni che si applicano  per  l'abolizione  dei    dazi
          doganali,    fatte    salve    le disposizioni del presente
          trattato  relative  alla  politica  commerciale  comune nei
          confronti dei Paesi terzi".
            -  Il  comma 3   dell'art.   2   del D.M.   20    ottobre
          1995, n.  527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi'
          recitava:
            "3.  Le  iniziative a fronte   delle quali possono essere
          richieste le agevolazioni,   ad   eccezione    di    quelle
          concernenti    l'acquisto   di singoli   macchinari,   sono
          correlate   a   programmi   di    investimenti  organici  e
          funzionali,  da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi
          produttivi, economici   ed occupazionali   prefissati.  Non
          e'  pertanto  ammessa la  presentazione di piu'  domande di
          agevolazione,  anche in tempi successivi, le quali, sebbene
          riferite a distinti investimenti, siano   riconducibili  al
          medesimo    programma.    Dette  iniziative,   ivi comprese
          quelle  concernenti  l'acquisto  di   singoli   macchinari,
          possono  essere  realizzate    anche con   il sistema della
          locazione finanziaria  attraverso  una  delle  societa'  di
          leasing    di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le
          banche concessionarie".
            -  Il  comma 4   deIl'art.   2   del D.M.   20    ottobre
          1995,  n.  527, prevedeva la possibilita' per un'impresa di
          richiedere la valutazione unitaria di   piu'  domande    di
          agevolazione  a   fronte di   programmi di investimento  su
          piu'  unita'  produttive collegati  da  un  elevato livello
          di interconnessione produttiva.
            - Il  testo vigente del  comma 10 dell'art.   2 del  D.M.
          20  ottobre  1995,   n. 527,  come modificato  dal  decreto
          qui  pubblicato, e'  il seguente:
            "10.  Con  decreto del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio     e  dell'artigianato,  le  misure  agevolative
          massime consentite di cui al  comma  9,  le  condizioni  di
          ammissibilita'  dei  programmi  e delle spese ed   i limiti
          dimensionali  di  cui al  comma   5   sono adeguati    alle
          eventuali  modifiche  decise dalla  Commissione dell'Unione
          europea o dal CIPE".
            - Il  testo vigente del  comma 11 dell'art.   2 del  D.M.
          20   ottobre   1995,   come   modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "11. L'impresa   richiede le    agevolazioni  nell'ambito
          delle  misure  massime  consentite  di  cui  al comma 9. La
          misura delle  agevolazioni  e'  espressa    in  equivalente
          sovvenzione    netto (ESN)   o in   equivalente sovvenzione
          lordo (ESL)  dell'investimento iniziale,  come  percentuale
          del  valore    ottenuto  attualizzando,  all'epoca in   cui
          l'iniziativa e' stata  avviata a  realizzazione e  mediante
          calcolo  basato sull'anno solare, gli   investimenti  fissi
          ammissibili.    L'attualizzazione  viene  effettuata  dalle
          banche concessionarie  sulla base della suddivisione  degli
          investimenti    per  anno solare indicata  dall'impresa nel
          modulo  di  domanda    e  sulla    base  degli    eventuali
          aggiornamenti     della  banca  medesima,  a    conclusione
          dell'esame di pertinenza  e congruita' delle spese".
            -    Il comma   13   dell'art. 2   del   D.M. 20  ottobre
          1995, n.  527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi'
          recitava:
            "13.     Il    tasso      da    applicare      per     le
          operazioni       di  attualizzazione/rivalutazione,    come
          disciplinato  dalla  normativa comunitaria in  materia,  e'
          annuale, salvo  revisioni intervenute nel corso  dell'anno,
          ed      e'   determinato   sulla   base    del   tasso   di
          riferimento    applicato   ai    finanziamenti    agevolati
          nel  settore industriale. A partire dal 1 gennaio 1994 esso
          e'  pari  alla  media del tasso  di   riferimento  rilevato
          nel   trimestre  settembrenovembre dell'anno precedente   e
          puo'  essere    soggetto a revisione  qualora la differenza
          tra il tasso in vigore e la media dei tassi di  riferimento
          rilevati nel precedente  trimestre superi il 15% del  tasso
          in  vigore  stesso. Il  tasso da  applicare per il  calcolo
          dell'ESN  o dell'ESL, riferito al    singolo  programma  di
          investimenti,  e'  quello   in vigore all'epoca di avvio  a
          realizzazione  del  programma    medesimo.  Nel   caso   di
          programmi  da  avviare  in  anno  successivo a quello della
          concessione provvisoria, si applica in via   presuntiva  il
          tasso vigente all'epoca del decreto di concessione.".