Art. 3. 1. L'articolo 2, comma 1, del decreto e' sostituito dal seguente: " 1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attivita' economiche ISTA T '91", ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5 b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 92.3. c) del Trattato di Roma, nonche' le imprese, regolarmente costituite sotto forma di societa' ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco. Le attivita' ed i servizi ammissibili sono aggiornati, tenuto conto delle direttive emanate dal CIPE, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le predette imprese devono essere gia' costituite alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di cui all'articolo 5, comma 2 e devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata". 2. L'articolo 2, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: " 3. Ciascuna iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni e' correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unita' produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non e' pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione relativa a piu' iniziative o a piu' unita' produttive, ne' la presentazione di piu' domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla medesima iniziativa. Dette iniziative possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle societa' di leasing di cui all'articolo 1, comma 3 convenzionate con le banche concessionarie". 3. L'articolo 2, comma 4, del decreto e' abrogato. 4. Nell'articolo 2, comma 10, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole di "cui al comma 9" sono inserite le seguenti: ", le condizioni di ammissibilita' dei programmi e delle spese"; b) alla fine del comma, dopo le parole "della Commissione dell'Unione Europea", sono aggiunte le seguenti parole: "o dal CIPE". 5. Nell'articolo 2, comma 11, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, la parola "operatore" e sostituita da: "impresa"; b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruita' delle spese". 6. L'articolo 2, comma 13, del decreto e' sostituito dal seguente: " 13. Il tasso da applicare per le operazioni di attuazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, e' annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno ed e' determinato sulla base del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali. A partire dal l gennaio di ciascun anno, esso e' pari alla media dei tassi indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15% dalla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, e' quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione e' adeguata alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione Europea".
Note all'art. 3: - Il comma 1 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manufatturiere, di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91", ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5 b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, nonche' le imprese, costituite sotto forma di societa' ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco che puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - L'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e' il seguente: "3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a)-b) (omissis); c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi". - Il comma 3 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "3. Le iniziative a fronte delle quali possono essere richieste le agevolazioni, ad eccezione di quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, sono correlate a programmi di investimenti organici e funzionali, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non e' pertanto ammessa la presentazione di piu' domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma. Dette iniziative, ivi comprese quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, possono essere realizzate anche con il sistema della locazione finanziaria attraverso una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie". - Il comma 4 deIl'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, prevedeva la possibilita' per un'impresa di richiedere la valutazione unitaria di piu' domande di agevolazione a fronte di programmi di investimento su piu' unita' produttive collegati da un elevato livello di interconnessione produttiva. - Il testo vigente del comma 10 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "10. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui al comma 9, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e delle spese ed i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono adeguati alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea o dal CIPE". - Il testo vigente del comma 11 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "11. L'impresa richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni e' espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui l'iniziativa e' stata avviata a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruita' delle spese". - Il comma 13 dell'art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "13. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, e' annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed e' determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industriale. A partire dal 1 gennaio 1994 esso e' pari alla media del tasso di riferimento rilevato nel trimestre settembrenovembre dell'anno precedente e puo' essere soggetto a revisione qualora la differenza tra il tasso in vigore e la media dei tassi di riferimento rilevati nel precedente trimestre superi il 15% del tasso in vigore stesso. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, e' quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare in anno successivo a quello della concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione.".