Art. 4. 1. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto, la lettera g), e' sostituita dalla seguente: " g) trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano determinate da decisioni e / o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata". 2. Nell'articolo 3, comma 2, del decreto, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per quanto concerne le iniziative di cui al comma 1 volte a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione puo' essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie".
Note all'art. 4: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 3 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento, in conformita' alla delibera CIPE 27 aprile 1995, possono essere concesse a fronte delle seguenti tipologie di investimento: a) costruzione di un nuovo impianto produttivo; b) ampliamento: l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi; c) ammodernamento: l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttivita' e / o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi; d) ristrutturazione: il progetto diretto alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa; e) riconversione: il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; f) riattivazione: l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che e' escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi; g) trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano determinate da decisioni e / o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del D.M. 20 ottobre 1995 n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Per quanto concerne le iniziative di cui al comma 1 volte a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione puo' essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva il trasferimento".