Art. 4.
  1.  Nell'articolo  3, comma  1,  del  decreto,  la lettera  g),  e'
sostituita dalla seguente:
  " g)  trasferimento: l'iniziativa volta a  rispondere alle esigenze
di cambiamento  della localizzazione degli impianti  che, qualora non
riconducibili ad una delle tipologie  di cui alle lettere precedenti,
siano   determinate   da   decisioni   e  /   o   ordinanze   emanate
dall'amministrazione pubblica centrale e  locale anche in riferimento
a piani di riassetto produttivo  e urbanistico, viario, o a finalita'
di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata".
  2.  Nell'articolo 3,  comma 2,  del  decreto, il  primo periodo  e'
sostituito dal seguente:
  "Per  quanto concerne  le  iniziative di  cui al  comma  1 volte  a
rispondere alle  esigenze di  cambiamento della  localizzazione degli
impianti, l'agevolazione puo' essere  concessa sul costo del progetto
diminuito  del  valore  dei  cespiti   gia'  utilizzati  e  non  piu'
reimpiegati risultante  da perizia giurata  redatta da un  tecnico da
individuare   in   relazione    alle   competenze   ed   abilitazioni
professionali necessarie".
 
           Note all'art. 4:
            -  Il   testo vigente  del comma  1 dell'art. 3  del D.M.
          20 ottobre 1995,  n. 527,  come modificato   dal    decreto
          qui  pubblicato, e'  il seguente:
            "1.  Le  agevolazioni di cui  al presente regolamento, in
          conformita' alla delibera CIPE   27  aprile  1995,  possono
          essere    concesse  a  fronte  delle  seguenti tipologie di
          investimento:
            a) costruzione di un nuovo impianto produttivo;
            b)   ampliamento:  l'iniziativa   che,  attraverso     un
          incremento  dell'occupazione    e    degli  altri   fattori
          produttivi,   sia volta   ad  accrescere  la  capacita'  di
          produzione   dei  prodotti  attuali  o  di  altri  similari
          (ampliamento   orizzontale)   e/o  creare   nello    stesso
          stabilimento  una  nuova capacita'  produttiva a monte  o a
          valle  dei  processi  produttivi     attuali   (ampliamento
          verticale),   sempre     che  gli  impianti    preesistenti
          presentino   un   valore   rilevante  rispetto    ai  nuovi
          immobilizzi fissi;
            c)   ammodernamento:   l'iniziativa  che  sia  volta   ad
          apportare innovazioni   nell'impresa con    l'obiettivo  di
          conseguire  un   aumento della  produttivita'   e  /  o  un
          miglioramento   delle    condizioni  ecologiche  legate  ai
          processi produttivi;
            d)   ristrutturazione:   il   progetto      diretto  alla
          riorganizzazione, il rinnovo,  l'aggiornamento  tecnologico
          dell'impresa;
            e)    riconversione: il  progetto  diretto  ad introdurre
          produzioni appartenenti     a     comparti     merceologici
          diversi       attraverso      la  modificazione  dei  cicli
          produttivi degli impianti esistenti;
            f)    riattivazione: l'iniziativa  che ha  come obiettivo
          la  ripresa  dell'attivita'  di   insediamenti   produttivi
          inattivi,  da  parte  di nuovi soggetti   che abbiano   una
          prevalente   partecipazione nella   gestione  dell'impresa,
          fermo   restando   che   e'   escluso   dalle  agevolazioni
          l'acquisto degli insediamenti produttivi;
            g) trasferimento: l'iniziativa volta   a rispondere  alle
          esigenze  di  cambiamento    della  localizzazione    degli
          impianti   che, qualora   non riconducibili  ad  una  delle
          tipologie      di   cui   alle  lettere  precedenti,  siano
          determinate    da    decisioni    e   /     o     ordinanze
          emanate  dall'amministrazione  pubblica centrale e   locale
          anche in riferimento a piani di  riassetto  produttivo    e
          urbanistico,  viario,  o  a  finalita'  di risanamento e di
          valorizzazione ambientale debitamente accertata".
            - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3  del  D.M.  20
          ottobre  1995  n.  527,  come  modificato  dal  decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "2. Per  quanto concerne le  iniziative di cui  al  comma
          1   volte a rispondere alle  esigenze di  cambiamento della
          localizzazione degli impianti, l'agevolazione  puo'  essere
          concessa sul costo del progetto diminuito  del  valore  dei
          cespiti      gia'   utilizzati   e   non   piu' reimpiegati
          risultante  da perizia giurata  redatta da un   tecnico  da
          individuare     in    relazione     alle    competenze   ed
          abilitazioni professionali necessarie.    Sono  agevolabili
          le  spese    effettuate per eventuali     demolizioni     o
          rimozioni     distruttive     imposte  dall'amministrazione
          che  ha  emanato    l'ordinanza  o la decisione dalla quale
          deriva il trasferimento".