Art. 5. 1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole "relative all'acquisto", sono inserite le seguenti: "alla acquisizione mediante locazione finanziaria"; b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilita' economico - finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;"; c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;". 2. L'articolo 4, comma 2, del decreto e' sostituito dal seguente: " 2. Per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1 - ad eccezione di quelle iscritte al settore "Industria" dell'INPS, per le quali si applicano i criteri di ammissibilita' delle spese validi per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere - le spese ammissibili sono quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, queste ultime anche se relative a commesse interne di lavorazione, purche' capitalizzate". 3. L'articolo 4, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: " 3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, di cui all'articolo 5, comma 1, precedente a quello cui si riferisce la domanda; fanno eccezione quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2. Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e relative progettazioni, purche' capitalizzate. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e' ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non e' ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile".
Note all'art. 5: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, alla acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita' dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilita' economico - finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile; b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche; c) opere murarie e assimilate; d) infrastrutture specifiche aziendali; e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dall'iniziativa; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo all'iniziativa medesima. L'impresa richiedente le agevolazioni e quella venditrice non devono trovarsi, all'atto della compravendita nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. A tal fine va acquisita specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15". - Il comma 2 dell'art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "2. Per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, le spese ammissibili sono solo quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1". - Il comma 3 dell'art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che sono ammesse a decorrere dall'anno solare relativo alla suddetta data; e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse, per le sole imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere e limitatamente a quelle riferite a macchinari e attrezzature e relative progettazioni. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di scorte, le spese di funzionamento in generale, quelle relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati ed all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non sono ammesse le spese re1ative all'acquisto da parte della societa' di leasing di beni gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione di quelle strettamente attinenti l'acquisto del suolo aziendale. La spesa relativa all'acquisto di immobili di proprieta' di uno o piu' soci della ditta richiedente le agevolazioni e' ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nella ditta medesima degli altri soci". - Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 9 aprile 1991, n. 127, e' il seguente: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".