Art. 5.
  1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
  a) nel primo periodo, dopo  le parole "relative all'acquisto", sono
inserite   le  seguenti:   "alla   acquisizione  mediante   locazione
finanziaria";
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "  a)  progettazione  e  direzione lavori,  studi  di  fattibilita'
economico - finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri
per le  concessioni edilizie e  collaudi di  legge, fino a  un valore
massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;";
    c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  " b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;".
  2. L'articolo 4, comma 2, del decreto e' sostituito dal seguente:
  "  2. Per  le  iniziative promosse  dalle  societa' fornitrici  dei
servizi  di cui  all'articolo 2,  comma 1  - ad  eccezione di  quelle
iscritte al settore "Industria" dell'INPS,  per le quali si applicano
i  criteri  di  ammissibilita'  delle spese  validi  per  le  imprese
operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere - le
spese ammissibili sono quelle di cui  alle lettere e) ed f) del comma
1, queste ultime anche se relative a commesse interne di lavorazione,
purche' capitalizzate".
  3. L'articolo 4, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente:
  " 3. Le spese sopraindicate  sono ammesse al netto dell'IVA, misura
congrua in rapporto alla  tipologia dell'iniziativa e alle condizioni
di mercato e  qualora sostenute a partire dal  giorno successivo alla
data  di  chiusura  del  bando,  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
precedente  a quello  cui si  riferisce la  domanda; fanno  eccezione
quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo,
che sono  ammesse a decorrere dai  dodici mesi precedenti la  data di
presentazione della  domanda di  agevolazione; e' fatto  salvo quanto
previsto dall'articolo 12, comma 2.  Per le iniziative promosse dalle
imprese   operanti  nel   settore   delle   attivita'  estrattive   e
manifatturiere,   le  spese   relative  alle   commesse  interne   di
lavorazione sono ammesse  limitatamente a quelle di  cui alle lettere
e) ed f) del comma 1 e relative progettazioni, purche' capitalizzate.
Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse,
scorte,  a  macchinari,  impianti  e attrezzature  usati,  quelle  di
funzionamento in generale e  quelle relative all'acquisto di immobili
che hanno  gia' beneficiato,  nei dieci anni  antecedenti la  data di
presentazione della domanda di cui  all'articolo 5, comma 1, di altre
agevolazioni, fatta eccezione per quelle  di natura fiscale, salvo il
caso  in  cui  le   amministrazioni  concedenti  abbiano  revocato  e
recuperato totalmente  le agevolazioni medesime. Non  sono ammesse le
spese  relative ai  beni  acquisiti con  il  sistema della  locazione
finanziaria  gia'  di   proprieta'  dell'impresa  beneficiaria  delle
agevolazioni,  ad eccezione  del suolo  aziendale, purche'  l'impresa
stessa  l'abbia acquistato  nei  dodici mesi  precedenti  la data  di
presentazione  della  domanda  di  agevolazione.  Le  spese  relative
all'acquisto  di   immobili  di  proprieta'   di  uno  o   piu'  soci
dell'impresa   richiedente   le   agevolazioni  e'   ammissibile   in
proporzione alle quote di  partecipazione nell'impresa medesima degli
altri soci. Le spese relative  alla compravendita di immobili tra due
imprese  non e'  ammissibile  qualora,  all'atto della  compravendita
stessa,  le  imprese medesime  si  trovino  nelle condizioni  di  cui
all'articolo 2359 del codice civile".
 
           Note all'art. 5:
            -  Il   testo vigente  del comma  1 dell'art. 4  del D.M.
          20 ottobre 1995,  n. 527   come   modificato   dal  decreto
          qui  pubblicato, e'  il seguente:
            "1.   Le     spese  ammissibili    sono  quelle  relative
          all'acquisto,  alla  acquisizione      mediante   locazione
          finanziaria  o  alla costruzione  di immobilizzazioni nella
          misura  in    cui  queste  ultime    sono  necessarie  alle
          finalita'   dell'iniziativa   oggetto   della   domanda  di
          agevolazioni.
             Dette spese riguardano:
            a)  progettazione    e  direzione  lavori,   studi     di
          fattibilita'  economico  -  finanziaria e di valutazione di
          impatto ambientale, oneri per le   concessioni  edilizie  e
          collaudi  di    legge,  fino  a    un valore massimo del 5%
          dell'investimento complessivo ammissibile;
            b)  suolo  aziendale,   sue   sistemazioni   e   indagini
          geognostiche;
               c) opere murarie e assimilate;
               d) infrastrutture specifiche aziendali;
            e) macchinari,  impianti ed attrezzature varie,  nuovi di
          fabbrica,   ivi       compresi      quelli        necessari
          all'attivita'   amministrativa dell'impresa,   ed   esclusi
          quelli    relativi    all'attivita'     di  rappresentanza;
          mezzi    mobili    strettamente necessari   al   ciclo   di
          produzione   o   per il    trasporto    in    conservazione
          condizionata    dei prodotti,     purche'      dimensionati
          alla          effettiva        produzione,   identificabili
          singolarmente  ed    a  servizio    esclusivo dell'impianto
          oggetto delle agevolazioni;
            f)   programmi informatici   commisurati alle    esigenze
          produttive  e gestionali dell'impresa;
            g)    brevetti concernenti  nuove tecnologie  di prodotti
          e processi produttivi per la parte in cui  sono  utilizzati
          per  l'attivita'  svolta nell'unita' produttiva interessata
          dall'iniziativa; la relativa  spesa  di    acquisto    deve
          risultare   compatibile  con  il  conto  economico relativo
          all'iniziativa   medesima.    L'impresa   richiedente    le
          agevolazioni  e  quella  venditrice    non devono trovarsi,
          all'atto della compravendita  nelle   condizioni   di   cui
          all'art.    2359    del    codice  civile.  A   tal fine va
          acquisita   specifica    dichiarazione        del    legale
          rappresentante   dell'impresa richiedente  le  agevolazioni
          o da  suo procuratore speciale  resa con le   modalita'  di
          cui all'art.  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
            -    Il   comma 2   dell'art.   4   del D.M.  20  ottobre
          1995, n.  527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi'
          recitava:
            "2.    Per    le   iniziative   promosse dalle   societa'
          fornitrici  dei servizi di  cui all'art. 2, comma    1,  le
          spese  ammissibili  sono solo quelle di cui alle lettere e)
          ed f) del comma 1".
            -  Il  comma 3   dell'art.   4   del D.M.   20    ottobre
          1995, n.  527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi'
          recitava:
            "3.    Le spese   sopraindicate   sono ammesse  al  netto
          dell'IVA,  in misura  congrua in  rapporto  alla  tipologia
          dell'iniziativa  e    alle condizioni di  mercato e qualora
          sostenute   successivamente alla  data  di    presentazione
          della  domanda   di  agevolazione,  ad eccezione  di quelle
          di cui   alle lettere a) e   b) del  comma  1,  che    sono
          ammesse  a  decorrere    dall'anno solare   relativo   alla
          suddetta  data; e'  fatto salvo quanto previsto   dall'art.
          12,  comma  2. Le  spese relative alle commesse interne  di
          lavorazione  sono ammesse,  per le   sole imprese  operanti
          nel   settore delle  attivita' estrattive e  manifatturiere
          e limitatamente  a   quelle   riferite   a   macchinari   e
          attrezzature    e relative     progettazioni.   Non    sono
          ammesse   le  spese   relative all'acquisto di  scorte,  le
          spese   di   funzionamento  in  generale,  quelle  relative
          all'acquisto   di macchinari,  impianti  ed    attrezzature
          usati  ed  all'acquisto    di  immobili    che hanno   gia'
          beneficiato,  nei dieci anni   antecedenti   la  data    di
          presentazione    della domanda   di  cui all'art.  5, comma
          1,  di altre  agevolazioni,  fatta eccezione  per quelle di
          natura fiscale,  salvo il caso  in cui  le  amministrazioni
          concedenti  abbiano    revocato e recuperato totalmente  le
          agevolazioni medesime.  Per  le iniziative  da   realizzare
          con  il    sistema    della  locazione finanziaria non sono
          ammesse le spese re1ative all'acquisto da    parte    della
          societa'    di   leasing   di   beni gia'   di   proprieta'
          dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni,  ad eccezione
          di quelle strettamente  attinenti   l'acquisto   del  suolo
          aziendale.  La  spesa relativa all'acquisto  di immobili di
          proprieta'  di  uno o  piu' soci della ditta richiedente le
          agevolazioni e' ammissibile in proporzione  alle  quote  di
          partecipazione nella ditta medesima degli altri soci".
            -   Il   testo   vigente   dell'art.    2359  del  codice
          civile,  come sostituito  dall'art.  1 del  D.L.  9  aprile
          1991,  n. 127,  e'  il seguente:
            "Art.    2359  (Societa'     controllate     e   societa'
          collegate). -  Sono considerate societa' controllate:
            1)  le societa'   in cui un'altra societa'  dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
            2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di  voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
            3)  le societa'  che  sono sotto  influenza  dominante di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa.
            Ai fini  dell'applicazione dei numeri  1) e  2) del primo
          comma  si  computano  anche  i    voti spettanti a societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
            Sono  considerate  collegate  le   societa'  sulle  quali
          un'altra  societa'    esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza  si  presume quando   nell'assemblea  ordinaria
          puo'   essere  esercitato almeno  un quinto dei voti ovvero
          un decimo  se la societa' ha azioni quotate in borsa".