Art. 7. 1. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) alla fine della lettera b), prima del punto e virgola, sono aggiunte le seguenti parole: ", con particolare riferimento alla comprovata possibilita' che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;"; b) nella lettera e), le parole "l'ammissibilita'" sono sostituite dalle seguenti: "la pertinenza"; c) la lettera g) e' abrogata. 2. L'articolo 6, comma 2, del decreto e' sostituito dal seguente: " 2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'articolo 5, comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il secondo e il terzo mese successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano ciascuna impresa la cui domanda e' istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota e' inviata per conoscenza regione interessata". 3. L'articolo 6, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: " 3. Entro il mese successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione". 4. Dopo l'articolo 6, comma 3, del decreto, e' inserito il seguente: " 3-bis . Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalita' degli interventi agevolativi, puo' modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non piu' di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendono il mese di agosto". 5. Nell'articolo 6, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nella lettera a), dopo le parole "per ciascuna iniziativa, i seguenti" la parola "tre" e' sostituita dalla parola "cinque"; b) nella lettera a), dopo le parole "delibera CIPE 27 aprile 1995" sono inserite le seguenti parole: "e successive modifiche e integrazioni"; c) nella lettera a), dopo il punto 3) sono inseriti i seguenti: " 4) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al comma 6, lettera e); 5) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera f)"; d) nella lettera b), dopo le parole "i valori dei" la parola "tre" e' sostituita dalla parola "cinque". 6. L'articolo 6, comma 5, del decreto e' sostituito dal seguente: " 5. All'eventuale aggiornamento dei predetti indicatori si provvede, tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE, con decreto del Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato". 7. Nell'articolo 6, comma 6, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: " a) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: " e) le priorita' regionali sono individuate, con le modalita' di cui all'articolo 6-bis, con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci; f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento al contenimento e / o alla riduzione degli impatti ambientali e / o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a tali prestazioni di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime". 8. Nell'articolo 6, comma 7, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "dei fondi disponibili per", le parole "l'anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna graduatoria". 9. L'articolo 6, comma 8, del decreto e' sostituito dal seguente: " 8. Le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalita' di cui all'articolo 5, comma 1". 10. L'articolo 6, comma 9, del decreto e' sostituito dal seguente: " 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle societa' di leasing". 11. Nell'articolo 6, comma 10, ultimo periodo del decreto dopo le parole "la dichiarazione attestante la", le parole "prima di dette date" sono sostituite dalle seguenti: "data di ultimazione del programma".
Note all'art. 7: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, accertano: a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione; b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, nel caso di imprese di nuova costituzione, dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilita' che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa; c) la validita' tecnico - economico - finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime dell'iniziativa medesima; d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attivita' ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare; e) la pertinenza e la congruita' delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati; f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4". - Il comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con plico raccomandato anche a mano, tra il 1 ed il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono le risorse finanziarie, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3 relative all'anno medesimo, il modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 2 e le risultanzc degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in sede di convenzione stessa". - Il comma 3 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato cosi' recitava: "3. Entro il 30 giugno dell'anno di riferimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla lore pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione". - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria: a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti cinque indicatori di cui al punto 5, lettera c5) della delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda: 1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 2) numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta; 4) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al comma 6, lettera e) ; 5) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera f) ; b) si sommano, per ciascuna iniziativa, i valori dei cinque indicatori suddetti normalizzati; c) procede alla compilazione della graduatoria secondo un ordine decrescente dei risultati ottenuti". - Per gli estremi della pubblicazione della delibera CIPE del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse. - Il comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "5. Per le iniziaive di cui all'art. 2, comma 4, gli indicatori sono calcolati prendendo a base la media dei valori di cui al comma 4 del presente articolo relativi alle singole domande oggetto del programma complessivo dell'impresa. - Il testo vigente del comma 6 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "6. Per la determinazione degli indicatori di cui ai commi 4 e 5 si assume quanto segue: a) il valore del capitale proprio investito nell'iniziativa e' quello attualizzato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 11; b) il valore dell'investimento complessivo e' anch'esso quello attualizzato proposto per le agevolazioni; c) il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' quello delle unita' aggiuntive a regime rispetto ai livelli occupazionali preesistenti ed e' convenzionalmente pari a zero in caso di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento; d) il valore dell'agevolazione massima ammissibile e' quello indicato, per area e dimensione di impresa, all'art. 2, comma 9; e) le priorita' regionali sono individuate, con le modalita' di cui all'art. 6-bis, con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci; f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le modalita' fissate con contenimento e / o alla riduzione degli impatti ambientali e / o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a tali prestazioni di un punteggio numeri intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime". - Il testo vigente del comma 7 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'art. 2, comma 2". - Il comma 8 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "8. Le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nelle graduatorie per la ripartizione delle agevolazioni previste per il solo esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda, se non ritirate dal richiedente per una riformulazione e una successiva ripresentazione. In tale ultimo caso, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, viene fatta salva la prima domanda di agevolazioni". - Il comma 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, anche alle societa di leasing". - Il testo vigente del comma 10 dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 5 come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente: "10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione puo' essere resa piu' volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma e' sostituita dal verbale di consegna dei beni".