Art. 7.
  1. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
  a) alla  fine della  lettera b),  prima del  punto e  virgola, sono
aggiunte  le seguenti  parole:  ", con  particolare riferimento  alla
comprovata possibilita' che  essi siano in grado di  fare fronte agli
impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;";
  b) nella  lettera e), le parole  "l'ammissibilita'" sono sostituite
dalle seguenti: "la pertinenza";
    c) la lettera g) e' abrogata.
  2. L'articolo 6, comma 2, del decreto e' sostituito dal seguente:
  " 2. Le banche  concessionarie inviano al Ministero dell'industria,
del  commercio e  dell'artigianato, ai  fini della  definizione delle
graduatorie  di  cui  al  comma  3,  il  modulo  di  domanda  di  cui
all'articolo 5, comma 2 e le  risultanze degli accertamenti di cui al
comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito
in sede  di convenzione di  cui all'articolo  1, comma 2,  nonche' la
documentazione  definita  in  sede  di  convenzione  stessa.  L'invio
avviene tra il  secondo e il terzo mese successivo  al termine finale
di  presentazione  delle domande  di  cui  all'articolo 5,  comma  1.
Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche
concessionarie inviano  ciascuna impresa  la cui domanda  e' istruita
con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo
degli  indicatori di  cui al  comma  4; una  copia di  detta nota  e'
inviata per conoscenza regione interessata".
  3. L'articolo 6, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente:
  " 3.  Entro il  mese successivo  al termine  finale di  invio delle
risultanze  degli  accertamenti  di  cui al  comma  2,  il  Ministero
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato, sulla  base delle
risultanze medesime,  forma le graduatorie regionali  ovvero per aree
delle iniziative  ammissibili alle agevolazioni e  provvede alla loro
pubblicazione.  Il   Ministero  comunica  alle  imprese   escluse  le
motivazioni dell'esclusione".
  4.  Dopo  l'articolo  6,  comma  3, del  decreto,  e'  inserito  il
seguente:
  "   3-bis   .  Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed
al  fine  di garantire  la  migliore  funzionalita' degli  interventi
agevolativi, puo' modificare,  con proprio decreto, i  termini di cui
ai commi  2 e 3, prorogando,  in particolare, per non  piu' di trenta
giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di
cui al comma  1 e quelli di formazione delle  graduatorie. I suddetti
termini vengono in  ugual misura prorogati nel caso in  cui i periodi
relativi  agli  accertamenti  istruttori  ed  alla  formazione  delle
graduatorie comprendono il mese di agosto".
  5. Nell'articolo 6, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
  a) nella  lettera a),  dopo le parole  "per ciascuna  iniziativa, i
seguenti" la parola "tre" e' sostituita dalla parola "cinque";
  b) nella lettera a), dopo le  parole "delibera CIPE 27 aprile 1995"
sono  inserite   le  seguenti  parole:  "e   successive  modifiche  e
integrazioni";
  c) nella lettera a), dopo il punto 3) sono inseriti i seguenti:
  " 4)  punteggio complessivo  conseguito dall'iniziativa  sulla base
delle specifiche priorita' regionali di cui al comma 6, lettera e);
  5)  punteggio  complessivo  conseguito dall'iniziativa  sulla  base
delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera f)";
  d) nella lettera b), dopo le  parole "i valori dei" la parola "tre"
e' sostituita dalla parola "cinque".
  6. L'articolo 6, comma 5, del decreto e' sostituito dal seguente:
  "  5.  All'eventuale  aggiornamento   dei  predetti  indicatori  si
provvede, tenuto conto  delle modifiche decise dal  CIPE, con decreto
del Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato".
  7. Nell'articolo 6, comma 6, del decreto sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
  " a) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
  " e) le  priorita' regionali sono individuate, con  le modalita' di
cui all'articolo 6-bis, con riferimento  alle aree del territorio, ai
settori merceologici  ed alle  tipologie di  investimento ammissibili
alle  agevolazioni  e  sono   espresse  attraverso  l'attribuzione  a
ciascuna area, ciascun  settore e ciascuna tipologia  di un punteggio
numerico intero, compreso tra zero e dieci;
  f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le modalita'
fissate  con decreto  del  Ministro dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato,  con  riferimento  al   contenimento  e  /  o  alla
riduzione  degli impatti  ambientali e  /  o dei  consumi di  risorse
naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a tali prestazioni
di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, a seconda
del livello delle prestazioni medesime".
  8. Nell'articolo 6, comma 7, del decreto sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
  a) dopo le parole "dei fondi disponibili per", le parole "l'anno di
riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna graduatoria".
  9. L'articolo 6, comma 8, del decreto e' sostituito dal seguente:
  "  8. Le  domande  per  le quali  non  e'  disposta la  concessione
provvisoria   delle  agevolazioni,   a  causa   delle  disponibilita'
finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente
richieste,   sono   inserite    automaticamente,   invariate,   nella
graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo
valide,  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle  spese,  le  condizioni
previste  per  le  domande   originarie.  Qualora  l'impresa  intenda
mantenere valide tali condizioni di  ammissibilita' delle spese e, al
contempo,   riformulare   la   domanda  di   agevolazione,   rinuncia
formalmente a detto inserimento  automatico, con nota raccomandata da
inviare alla  banca concessionaria  entro e  non oltre  trenta giorni
prima del termine ultimo per  l'invio delle risultanze istruttorie di
cui al  comma 2, e  ripresenta la domanda  stessa entro i  termini di
presentazione  relativi al  solo  primo bando  utile successivo  alla
rinuncia, con le stesse modalita' di cui all'articolo 5, comma 1".
  10. L'articolo 6, comma 9, del decreto e' sostituito dal seguente:
  " 9. Il Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette  i decreti  di concessione  provvisoria delle  agevolazioni
alle imprese interessate,  alle banche concessionarie e,  nel caso di
beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle
societa' di leasing".
  11. Nell'articolo 6,  comma 10, ultimo periodo del  decreto dopo le
parole "la  dichiarazione attestante la",  le parole "prima  di dette
date"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "data  di  ultimazione  del
programma".
 
           Note all'art. 7:
            -  Il  testo  vigente del comma 1 dell'art. 6 del decreto
          ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527,  come modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "1.   Ai    fini  della  formazione  delle   graduatorie,
          le  banche concessionarie,   sulla  base    delle   domande
          complete  pervenute, accertano:
            a)  la  completezza  e  la  pertinenza  della  prescritta
          documentazione;
            b)    la  consistenza    patrimoniale    e    finanziaria
          dell'impresa  richiedente   o,   nel   caso  di imprese  di
          nuova   costituzione,    dei  soggetti    promotori,    con
          particolare    riferimento   alla   comprovata possibilita'
          che essi  siano in  grado di   fare fronte    agli  impegni
          finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;
            c)  la  validita'  tecnico    -  economico  - finanziaria
          dell'iniziativa,  con     specifico   riferimento      alla
          redditivita',    alle prospettive  di mercato  ed al  piano
          finanziario per  la   copertura dei   fabbisogni  derivanti
          dalla  realizzazione  degli  investimenti  e dalla  normale
          gestione  ed  in  particolare   all'adeguatezza   ed   alla
          tempestiva  immissione dei   mezzi propri dell'impresa,  in
          tempi  coerenti    con  la  realizzazione  dell'iniziativa,
          attraverso    la  simulazione  dei bilanci e   dei   flussi
          finanziari   dall'esercizio   di   avvio a    realizzazione
          dell'iniziativa    a    quello   di   entrata   a    regime
          dell'iniziativa medesima;
            d) la sussistenza delle   condizioni per  l'accesso  alle
          agevolazioni  anche    con  riferimento    alla  dimensione
          dell'impresa richiedente   ed alla    localizzazione,    al
          settore   di attivita'  ed  alla  tipologia dell'iniziativa
          da agevolare;
            e) la pertinenza e  la  congruita'  delle  spese  esposte
          nella  domanda,  al  fine    di indicare   gli investimenti
          suddivisi  per capitoli  e per anno solare ed attualizzati;
            f) gli  elementi che consentano la  determinazione  degli
          indicatori di cui al comma 4".
            -  Il  comma  2 dell'art. 6   del decreto ministeriale 20
          ottobre  1995,  n.  527,   sostituito   dal   decreto   qui
          pubblicato, cosi' recitava:
            "2.  Le    banche  concessionarie  inviano al   Ministero
          dell'industria, del  commercio e   dell'artigianato,    con
          plico    raccomandato anche   a mano,  tra il  1 ed  il  30
          aprile    dell'anno  cui    si  riferiscono    le   risorse
          finanziarie,   ai fini della definizione  delle graduatorie
          di cui al  comma 3 relative all'anno   medesimo, il  modulo
          di    domanda  di  cui all'art. 5, comma 2 e  le risultanzc
          degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico
          e  cartaceo,  secondo  lo  schema  definito  in    sede  di
          convenzione  di  cui all'art.  1,  comma   2, nonche'    la
          documentazione definita in sede di convenzione stessa".
            -  Il  comma  3 dell'art. 6   del decreto ministeriale 20
          ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato
          cosi' recitava:
            "3.  Entro  il 30  giugno  dell'anno  di riferimento   il
          Ministero     dell'industria,    del         commercio    e
          dell'artigianato,  sulla    base  delle  risultanze   degli
          accertamenti  di  cui  al  comma  2,  forma  le graduatorie
          regionali   ovvero     per    aree      delle    iniziative
          ammissibili    alle agevolazioni   e  provvede  alla   lore
          pubblicazione.  Il  Ministero comunica alle imprese escluse
          le motivazioni dell'esclusione".
            - Il testo vigente del comma 4 dell'art.  6  del  decreto
          ministeriale  20 ottobre 1995, n. 527,  come modificato dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:
            a)   si   calcolano,   per   ciascuna    iniziativa,    i
          seguenti    cinque indicatori di  cui al  punto 5,  lettera
          c5)  della delibera   CIPE 27 aprile  1995  e    successive
          modifiche   e   integrazioni,     sulla  base  degli  esiti
          istruttori  della  banca  concessionaria  e,   per   quanto
          concerne il valore    dell'agevolazione    richiesta,    di
          quanto    indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda:
            1)    valore        del    capitale   proprio   investito
          nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;
            2)   numero   di   occupati   attivati    dall'iniziativa
          rispetto all'investimento complessivo;
            3) valore  dell'agevolazione massima ammissibile rispetto
          a quella richiesta;
            4)   punteggio   complessivo   conseguito dall'iniziativa
          sulla  base delle specifiche priorita' regionali di cui  al
          comma 6, lettera e) ;
            5)   punteggio   complessivo   conseguito dall'iniziativa
          sulla  base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6,
          lettera f) ;
            b)  si  sommano,  per  ciascuna iniziativa,   i    valori
          dei  cinque indicatori suddetti normalizzati;
            c)  procede  alla compilazione  della graduatoria secondo
          un ordine decrescente dei risultati ottenuti".
            - Per  gli estremi della   pubblicazione  della  delibera
          CIPE  del 27 aprile 1995 v. nelle note alle premesse.
            -  Il  comma  5 dell'art. 6   del decreto ministeriale 20
          ottobre  1995,  n.  527,   sostituito   dal   decreto   qui
          pubblicato, cosi' recitava:
            "5.  Per  le iniziaive di  cui all'art.  2, comma 4,  gli
          indicatori sono calcolati prendendo a  base  la  media  dei
          valori  di  cui al comma 4 del  presente  articolo relativi
          alle  singole  domande oggetto   del programma  complessivo
          dell'impresa.
            -  Il  testo  vigente del comma 6 dell'art. 6 del decreto
          ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527,  come modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "6.  Per  la  determinazione  degli  indicatori di cui ai
          commi 4 e 5 si assume quanto segue:
            a)    il  valore    del    capitale  proprio    investito
          nell'iniziativa  e' quello attualizzato con le modalita' di
          cui all'art. 2, comma 11;
            b)    il  valore    dell'investimento    complessivo   e'
          anch'esso      quello   attualizzato   proposto   per    le
          agevolazioni;
            c)  il  numero   di occupati attivati dall'iniziativa  e'
          quello delle unita'  aggiuntive   a  regime   rispetto   ai
          livelli        occupazionali   preesistenti      ed      e'
          convenzionalmente   pari      a    zero    in    caso    di
          ammodernamento,  ristrutturazione  e  trasferimento qualora
          quest'ultima tipologia  non  sia   classificabile   secondo
          le  altre  categorie  di investimento;
            d)   il   valore  dell'agevolazione  massima  ammissibile
          e'   quello indicato, per area  e  dimensione  di  impresa,
          all'art. 2, comma 9;
            e)  le  priorita'  regionali  sono  individuate,  con  le
          modalita' di cui all'art. 6-bis, con riferimento alle  aree
          del  territorio,  ai  settori  merceologici     ed     alle
          tipologie  di  investimento  ammissibili  alle agevolazioni
          e sono   espresse attraverso   l'attribuzione a    ciascuna
          area,  ciascun  settore    e  ciascuna  tipologia  di    un
          punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci;
            f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le
          modalita' fissate   con   contenimento   e   /    o    alla
          riduzione    degli   impatti ambientali e  / o  dei consumi
          di  risorse    naturali  e     sono   espresse   attraverso
          l'attribuzione   a tali prestazioni di  un punteggio numeri
          intero,  compreso tra  zero   e   dieci, a   seconda    del
          livello  delle prestazioni medesime".
            -  Il  testo  vigente del comma 7 dell'art. 6 del decreto
          ministeriale 20 ottobre 1995,  n. 527 come  modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "7.   Il  Ministero  dell'industria,    del  commercio  e
          dell'artigianato,  contestualmente    alla    pubblicazione
          delle    graduatorie,    adotta   il decreto di concessione
          provvisoria delle  agevolazioni  in  favore  delle  domande
          inserite      nelle  graduatorie    medesime,  in    ordine
          decrescente dalla prima, fino all'esaurimento    dei  fondi
          disponibili per ciascuna graduatoria,  tenendo conto  della
          riserva    di  fondi    a  favore   delle piccole   e medie
          imprese  e della  limitazione  nei confronti  delle imprese
          operanti nel settore dei servizi di cui all'art.  2,  comma
          2".
            -  Il  comma  8 dell'art. 6   del decreto ministeriale 20
          ottobre  1995,  n.  527,   sostituito   dal   decreto   qui
          pubblicato, cosi' recitava:
            "8.   Le   domande   per  le  quali non  e'  disposta  la
          concessione provvisoria   delle  agevolazioni,    a   causa
          delle    disponibilita'  finanziarie  inferiori all'importo
          delle   agevolazioni   complessivamente   richieste,   sono
          inserite  nelle    graduatorie  per  la  ripartizione delle
          agevolazioni  previste per  il solo esercizio successivo  a
          quello cui si  riferisce la  domanda, se  non ritirate  dal
          richiedente    per  una  riformulazione  e  una  successiva
          ripresentazione.    In    tale   ultimo   caso,   ai   fini
          dell'ammissibilita'   delle spese, viene fatta    salva  la
          prima domanda di agevolazioni".
            -  Il  comma  9 dell'art. 6   del decreto ministeriale 20
          ottobre  1995,  n.  527,   sostituito   dal   decreto   qui
          pubblicato, cosi' recitava:
            "9.  Il    Ministero  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato trasmette    i  decreti    di  concessione
          provvisoria delle  agevolazioni alle  imprese  interessate,
          alle    banche concessionarie   e,   per   le iniziative da
          realizzare con   il sistema  della  locazione  finanziaria,
          anche alle societa di leasing".
            -    Il   testo    vigente  del  comma  10  dell'art.   6
          del  decreto ministeriale 20   ottobre 1995,  n.    5  come
          modificato dal  decreto qui pubblicato e' il seguente:
            "10.  Successivamente    al  ricevimento del decreto   di
          concessione ed entro un mese dallo  stesso o dalla data  in
          cui      se   ne  verifichino  le  condizioni     l'impresa
          beneficiaria  invia  alla banca   concessionaria  specifica
          dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo
          procuratore  speciale  con  le  modalita' di cui all'art. 4
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante   la data  di
          ultimazione  del  programma  e    quella    di entrata   in
          funzione  dell'impianto; la   dichiarazione  relativa  alla
          entrata  in  funzione    puo' essere resa piu'   volte, per
          blocchi  funzionalmente   autonomi,   mano   a   mano   che
          l'entrata    in  funzione stessa si  verifichi. Nel caso di
          iniziative realizzate  con  il  sistema    della  locazione
          finanziaria,  la    dichiarazione  attestante  la data   di
          ultimazione  del programma e'  sostituita dal   verbale  di
          consegna dei beni".