Art. 8.
  1. Dopo l'articolo 6 del decreto e' inserito il seguente:
  "Articolo  6-bis  (Priorita'  regionali  ).  -  1.  Ai  fini  della
determinazione  dell'indicatore previsto  dall'articolo  6, comma  4,
lettera  a), n.  4, del  presente decreto,  le regioni,  entro il  31
ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione
da  presentare nell'anno  successivo, possono  proporre al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  l'adozione  di
criteri, per la concessione delle agevolazioni, volti ad adeguare gli
interventi  agevolativi alle  esigenze di  programmazione e  sviluppo
delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi alcuna
proposta   entro   il    predetto   termine,   l'indicatore   assume,
convenzionalmente, valore pari  a zero per tutte  le iniziative della
graduatoria relativa alla regione medesima.
  2.  A  tal  fine  ciascuna  regione  indica  particolari  aree  del
territorio  regionale,  specifici  settori merceologici  e  tipologie
d'investimento, nell'ambito di  quelli ammissibili alle agevolazioni,
ritenuti  prioritari  ai  fini dell'attuazione  degli  interventi  ed
individua il relativo punteggio da attribuire.
  3. Il  Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato,
valutata  la compatibilita'  delle  proposte  avanzate dalle  singole
regioni  con  lo   sviluppo  complessivo  di  tutte   le  altre  aree
interessate  oltre che  con  le ulteriori  disposizioni del  presente
decreto, approva  entro il 30 novembre  di ciascun anno i  criteri di
applicazione  delle  priorita'  di  cui  al comma  2  ai  fini  della
determinazione dell'indicatore di cui al comma 1".