Art. 8. 1. Dopo l'articolo 6 del decreto e' inserito il seguente: "Articolo 6-bis (Priorita' regionali ). - 1. Ai fini della determinazione dell'indicatore previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera a), n. 4, del presente decreto, le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, possono proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di criteri, per la concessione delle agevolazioni, volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi alcuna proposta entro il predetto termine, l'indicatore assume, convenzionalmente, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima. 2. A tal fine ciascuna regione indica particolari aree del territorio regionale, specifici settori merceologici e tipologie d'investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, ritenuti prioritari ai fini dell'attuazione degli interventi ed individua il relativo punteggio da attribuire. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, approva entro il 30 novembre di ciascun anno i criteri di applicazione delle priorita' di cui al comma 2 ai fini della determinazione dell'indicatore di cui al comma 1".