Art. 9.
  1.  Nell'articolo 7,  comma 1,  e' aggiunto  alla fine  il seguente
periodo:
  "Il  suddetto importo  e' reso  disponibile in  due quote,  qualora
l'impresa  beneficiaria   ne  abbia   fatta  esplicita   richiesta  e
l'iniziativa   preveda  l'ultimazione   entro  i   ventiquattro  mesi
successivi alla data di presentazione della domanda".
  Nell'articolo 7,  comma 2,  del decreto,  dopo le  parole "Ciascuna
delle", sono inserite le seguenti "due o".
  3. L'articolo 7, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente:
  "  3.  Ai fini  di  ciascuna  erogazione, le  imprese  beneficiarie
trasmettono alla  banca concessionaria la  documentazione individuata
dal Ministero  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato con
propria circolare".
  4. L'articolo 7, comma 4, del decreto e' sostituito dal seguente:
  "   4.  L'erogazione   dell'ultima   quota   e'  subordinata   alla
presentazione,  da parte  dell'impresa o  della societa'  di leasing,
della documentazione  finale di  spesa e  delle dichiarazioni  di cui
all'articolo 9".
  5. Nell'articolo  7, comma 5, del  decreto, il secondo ed  il terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti:
  "All'atto  dell'erogazione dell'ultima  quota,  e  qualora non  sia
stato ancora  effettuato il calcolo definitivo  delle agevolazioni in
ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, la banca concessionaria
trattiene  il  10% del  contributo  totale  concesso da  conguagliare
successivamente   al   calcolo    definitivo   medesimo.   La   banca
concessionaria comunica  periodicamente al  Ministero dell'industria,
del  commercio  e   dell'artigianato  l'effettuazione  delle  singole
erogazioni".
 
           Note all'art. 9:
            -  Il  testo  vigente del comma 1 dell'art. 7 del decreto
          ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527,  come modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal
          Ministero     dell'industria,    del         commercio    e
          dell'artigianato con il  decreto di concessione provvisoria
          ed e' reso disponibile, attraverso versamento in  un  conto
          appositamente   aperto   dalla   banca   concessionaria   e
          fruttifero  per  le imprese al   vigente tasso ufficiale di
          sconto, alle condizioni di cui al comma 2,   in  tre  quote
          annuali di pari ammontare ed alla stessa data di ogni anno,
          la  prima  delle  quali  entro  un mese dalla pubblicazione
          delle graduatorie di  cui all'art. 6, comma 3. Il  suddetto
          importo   e'  reso  disponibile    in  due  quote,  qualora
          l'impresa  beneficiaria    ne    abbia  fatta     esplicita
          richiesta    e l'iniz  iativa preveda l'ultimazione entro i
          ventiquattro mesi successivi  alla  data  di  presentazione
          della domanda".
            -  Il  testo  vigente del comma 2 dell'art. 7 del decreto
          ministeriale  20  ottobre  1995,  n.  527,  modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "2.   Ciascuna delle  due o  tre quote,  maggiorata degli
          eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno
          solare successivo a quello di disponibilita'   della  quota
          stessa,    e'      erogata   dalla   banca   concessionaria
          subordinatamente    all'effettiva    realizzazione    della
          corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per
          la  prima, che   puo'   anche essere  erogata  a  titolo di
          anticipazione   previa presentazione   di      fidejussione
          bancaria     o       polizza    assicurativa  irrevocabile,
          incondizionata ed   escutibile   a   prima richiesta,    di
          importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata".
            -  Il  comma  3 dell'art. 7   del decreto ministeriale 20
          ottobre  1995,  n.  527,   sostituito   dal   decreto   qui
          pubblicato, cosi' recitava:
            "3.   Ai   fini    di  ciascuna  delle  tre   erogazioni,
          le      imprese   beneficiarie   trasmettono   alla   banca
          concessionaria,  anche tramite gli istituti  collaboratori,
          unitamente  alla  relativa  richiesta ed  al certificato di
          vigenza rilasciato    dalla  cancelleria    del  tribunale,
          ovvero,    nel      caso   di   ditte   individuali,     al
          certificato     della   competente   CCIAA,   la   seguente
          documentazione:
               a) in caso di anticipazione:
            1) fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui al
          comma 2;
            b)  in  caso  di stato d'avanzamento, ivi compreso quello
          finale:
            1)  dichiarazione,  resa  dal     legale   rappresentante
          dell'impresa  o da procuratore speciale con le modalita' di
          cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e secondo
          lo schema definito con la  circolare  di  cui  all'art.  5,
          comma  2,  attestante l'importo delle opere realizzate, dei
          brevetti e    dei  macchinari,  impianti  e    attrezzature
          acquistati o realizzati e presenti in azienda,  espresso in
          lire  ed  in  percentuale  del  programma   di investimenti
          approvato, nonche'  la conformita' dei lavori  eseguiti  al
          programma medesimo;
            2)  nel    caso  in  cui   lo stato d'avanzamento includa
          opere murarie, perizia    giurata,     redatta     da    un
          tecnico   iscritto   all'albo professionale,  attestante la
          conformita'    delle    opere  stesse    alla concessione o
          all'autorizzazione edilizia  comunale, ovvero, nel caso  di
          opere  oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia
          attesta la regolarita' e lo stato della relativa pratica;
            c) nel caso di iniziative realizzate con il sistema della
          locazione  finanziaria,  la  dichiarazione  di   cui   alla
          lettera  b)  e'  resa,  con  le  medesime  modalita', dalla
          societa' di leasing".
            - Il comma 4 dell'art. 7   del  decreto  ministeriale  20
          ottobre   1995,   n.   527,   sostituito  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recitava:
            "4.  L'erogazione  della terza ed ultima quota e' altresi
          subordinata alla  presentazione,  da   parte   dell'impresa
          o    della    societa'   di leasing, della   documentazione
          finale di spesa  e delle dichiarazioni di cui all'art. 9".
            - Il testo vigente del comma 5 dell'art.  7  del  decreto
          ministeriale  20 ottobre 1995, n. 527,  come modificato dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "5.  La banca   concessionaria,   accertata   la  vigenza
          dell'impresa  richiedente,  la completezza e  la pertinenza
          all'iniziativa agevolata della documentazione  di cui    ai
          commi  3 e 4,  nonche', al  di fuori dell'anticipazione, la
          corrispondenza   degli investimenti realizzati, cosi'  come
          dichiarati,  all'erogazione richiesta,   eroga   la   quota
          dovuta.  All'atto  dell'erogazione  dell'ultima    quota  e
          qualora  non  sia  stato  ancora    effettuato  il  calcolo
          definitivo    delle  agevolazioni in ESN o   in ESL di  cui
          all'art. 10,  comma 4, la   banca concessionaria  trattiene
          il   10% del  contributo  totale  concesso da  conguagliare
          successivamente   al   calcolo     definitivo     medesimo.
          La      banca  concessionaria  comunica   periodicamente al
          Ministero   dell'industria,   del        commercio        e
          dell'artigianato      l'effettuazione     delle     singole
          erogazioni".