Art. 9. 1. Nell'articolo 7, comma 1, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il suddetto importo e' reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta e l'iniziativa preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda". Nell'articolo 7, comma 2, del decreto, dopo le parole "Ciascuna delle", sono inserite le seguenti "due o". 3. L'articolo 7, comma 3, del decreto e' sostituito dal seguente: " 3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare". 4. L'articolo 7, comma 4, del decreto e' sostituito dal seguente: " 4. L'erogazione dell'ultima quota e' subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della societa' di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'articolo 9". 5. Nell'articolo 7, comma 5, del decreto, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'atto dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 10% del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione delle singole erogazioni".
Note all'art. 9: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed e' reso disponibile, attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare ed alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3. Il suddetto importo e' reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta e l'iniz iativa preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Ciascuna delle due o tre quote, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilita' della quota stessa, e' erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata". - Il comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "3. Ai fini di ciascuna delle tre erogazioni, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria, anche tramite gli istituti collaboratori, unitamente alla relativa richiesta ed al certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del tribunale, ovvero, nel caso di ditte individuali, al certificato della competente CCIAA, la seguente documentazione: a) in caso di anticipazione: 1) fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui al comma 2; b) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale: 1) dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 5, comma 2, attestante l'importo delle opere realizzate, dei brevetti e dei macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati e presenti in azienda, espresso in lire ed in percentuale del programma di investimenti approvato, nonche' la conformita' dei lavori eseguiti al programma medesimo; 2) nel caso in cui lo stato d'avanzamento includa opere murarie, perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformita' delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, ovvero, nel caso di opere oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia attesta la regolarita' e lo stato della relativa pratica; c) nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione di cui alla lettera b) e' resa, con le medesime modalita', dalla societa' di leasing". - Il comma 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, sostituito dal decreto qui pubblicato, cosi' recitava: "4. L'erogazione della terza ed ultima quota e' altresi subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della societa' di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9". - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "5. La banca concessionaria, accertata la vigenza dell'impresa richiedente, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione di cui ai commi 3 e 4, nonche', al di fuori dell'anticipazione, la corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, all'erogazione richiesta, eroga la quota dovuta. All'atto dell'erogazione dell'ultima quota e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'art. 10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 10% del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione delle singole erogazioni".