Art. 2. Disposizioni transitorie - Differimento di termini 1. Il decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il termine del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre 1997 previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995 e al 6 giugno 2000. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4, la documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano del medicinale omeopatico, prevista dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185 del 1995, deve essere presentata al Ministero della sanita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e' differito al 6 giugno 1995.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 185/1995: "Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 31 dicembre 1997, purche' il responsabile dell'immissione in commercio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, documenti al Ministero della sanita' tale presenza. 2. (Omissis). 3. Ai fini dello smaltimento delle scorte, i medicinali omeopatici immessi sul mercato successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1997, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) ed abbiano un grado di diluizione tale da garantirne l'innocuita'". - La legge 17 gennaio 1997, n. 4, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria". - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 17 gennaio 1997, n. 4: "Art. 1. - 1. Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonche' dei decretilegge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, per il periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione e' rimasta in vigore. 4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268. 5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 2 ottobre 1995, n. 410, 1 dicembre 1995, n. 510, 31 gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177, e 3 giugno 1996, n. 298. 6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 2 ottobre 1995, n. 411, 1 dicembre 1995, n. 511, 31 gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n. 299. 7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 4 dicembre 1995, n. 521, 1 febbraio 1996, n. 42, 2 aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 16 luglio 1996, n. 377, e 13 settembre 1996, n. 478".