Art. 2.
         Disposizioni transitorie - Differimento di termini
  1.  Il  decreto  del  Ministro della sanita' di cui all'articolo 3,
comma   1-ter,  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  185,
introdotto  dall'articolo 1, comma 1, della presente legge e' emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  Il  termine  del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre
1997  previsti  dall'articolo  7, comma 1, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 185, sono differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995
e   al   6   giugno  2000.  Fatto  salvo  quanto  disposto  ai  sensi
dell'articolo  1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4, la documentazione
relativa   alla   presenza   sul   mercato  italiano  del  medicinale
omeopatico,  prevista  dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto
legislativo  n.  185  del  1995,  deve essere presentata al Ministero
della  sanita'  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  3.  Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, comma
3,  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e' differito al 6
giugno 1995.
 
           Note all'art. 2:
            -  Si  riporta  il  testo dei commi 1 e 3 dell'art. 7 del
          citato D.Lgs.  n. 185/1995:
            "Art.  7   (Disposizioni  transitorie).  -  1.    Per   i
          medicinali  omeopatici  prodotti   in un Paese  dell'Unione
          europea e  presenti sul mercato italiano alla data del   31
          dicembre  1992,  l'autorizzazione  ad  essere  mantenuti in
          commercio con    la  medesima  presentazione  scade  il  31
          dicembre         1997,      purche'     il     responsabile
          dell'immissione   in commercio,   entro   sei mesi    dalla
          data    di    entrata  in    vigore   del presente decreto,
          documenti al Ministero della sanita' tale presenza.
             2. (Omissis).
            3. Ai fini dello smaltimento  delle scorte, i  medicinali
          omeopatici  immessi  sul  mercato  successivamente   al  31
          dicembre  1992  sono mantenuti in   commercio fino   al  31
          dicembre  1997, purche'  siano in possesso dei requisiti di
          cui  all'art.  3,  comma  1,  lettere a) e b) ed abbiano un
          grado di diluizione tale da garantirne l'innocuita'".
            - La legge 17 gennaio 1997,  n. 4, reca: "Conversione  in
          legge,  con  modificazioni, del  decreto-legge 18  novembre
          1996, n.   583, recante  disposizioni  urgenti  in  materia
          sanitaria".
            -  Si   riporta il testo  dell'art. 1  della citata legge
          17 gennaio 1997, n. 4:
            "Art. 1.  - 1. Il decreto-legge   18  novembre  1996,  n.
          583,  recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, e'
          convertito in  legge  con  le  modificazioni  riportate  in
          allegato alla presente legge.
            2.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
          sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base  dei decretilegge 30 dicembre
          1993, n.  552, 28 febbraio 1994, n. 137, 29 aprile    1994,
          n.  259,    recanti  disposizioni  urgenti  in   materia di
          farmaci, nonche' dei  decretilegge 30 giugno 1994, n.  419,
          29  agosto  1994,  n.  518,  29    ottobre 1994, n. 603, 23
          dicembre  1994, n. 722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29  aprile
          1995,  n.  135,  30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n.
          362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n.  553, 26
          febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224.
            3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e
          sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti
          giuridici sorti sulla base dell'art. 2 del  decreto-legge 2
          aprile 1996, n. 186,  per il periodo dal  3  al  28  aprile
          1996, in cui la disposizione e' rimasta in vigore.
            4.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
          sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base  dei  decretilegge 18 gennaio
          1996, n. 21,  19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio  1996,  n.
          268.
            5.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
          sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici sorti sulla base dei decretilegge 2 ottobre 1995,
          n.  410, 1 dicembre 1995, n. 510, 31 gennaio 1996, n. 35, 2
          aprile  1996,    n.  176, 2 aprile 1996, n. 177, e 3 giugno
          1996, n. 298.
            6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e
          sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti
          giuridici sorti sulla base dei decretilegge 2 ottobre 1995,
          n.  411, 1 dicembre 1995, n. 511, 31 gennaio 1996, n. 36, 2
          aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n. 299.
            7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e
          sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti
          giuridici sorti sulla base dei  decretilegge  4    dicembre
          1995,  n.  521, 1 febbraio   1996, n. 42, 2 aprile 1996, n.
          183, e 3 giugno 1996, n. 303.
            8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e
          sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti
          giuridici sorti sulla base  dei  decretilegge    16  luglio
          1996, n.  377, e  13 settembre  1996, n.  478".