(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                              DIVIDENDI 
1. I  dividendi  pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
Contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   Contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello  Stato
Contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in
conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona  che
percepisce i dividendi  ne  e'  l'effettivo  beneficiario,  l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere: 
   (a) il 5 per  cento  dell'ammontare  lordo  dei  dividendi  se  il
   beneficiario e' una societa' che detiene direttamente almeno il 10
   per cento del capitale della societa' che distribuisce i dividendi
   (tale quota di partecipazione deve essere pari  almeno  a  100.000
   dollari statunitensi  o  l'equivalente  di  tale  somma  in  altra
   valuta); 
   (b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei  dividendi  in  tutti
   gli altri casi. 
Le autorita' competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della  societa'  per
gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
3. Ai fini del presente articolo il  termine  "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, o da altre quote di partecipazione  agli
utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i  redditi  di  altre  quote
sociali assoggettati al medesimo regime  fiscale  dei  redditi  delle
azioni  secondo  la  legislazione  fiscale  dello  Stato  di  cui  e'
residente la societa' distributrice. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
Contraente, svolga nell'altro Stato Contraente, di cui  e'  residente
la  societa'  che  paga  i  dividendi,  un'attivita'  industriale   o
commerciale per mezzo di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,
oppure eserciti una professione indipendente mediante una base  fissa
ivi  situata,  e  la  partecipazione  generatrice  dei  dividendi  si
ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. 
In tal caso, gli elementi del reddito sono imponibili in detto  altro
Stato Contraente secondo la propria legislazione. 
5. Qualora una societa' residente  di  uno  Stato  Contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile  organizzazione  o  a  una  base  fissa
situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di  imposizione  degli  utili  non  distribuiti,  sugli   utili   non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscono in tutto o in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato.