(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                               CANONI 
1. I canoni provenienti da  uno  Stato  Contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato Contraente  sono  imponibili  soltanto  in
detto altro Stato se tale residente e' il beneficiario effettivo  dei
canoni. 
2. Ai fini del  presente  articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  e   le
registrazioni  per  trasmissioni  radiofoniche   o   televisive,   di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso  o  la
Concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso  in  cui
il  beneficiario  effettivo  dei  canoni,  residente  in  uno   Stato
Contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale  o
industriale per mezzo di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,
oppure una professione  indipendente  mediante  una  base  fissa  ivi
situata,  ed  il  diritto  o  il  bene  generatore  dei   canoni   si
ricolleghino effettivamente ad esse.  In  tal  caso,  i  canoni  sono
imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria 
legislazione 
4. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell'uso,  diritto  o
informazione per la quale sono  pagati,  eccede  quello  che  sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in  assenza  di
simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si  applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso,  la  parte  eccedente
dei pagamenti e' imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di
ciascuno Stato Contraente e tenuto  conto  delle  altre  disposizioni
della presente Convenzione.