(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
                          UTILI DI CAPITALE 
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili  secondo  la
definizione di cui al paragrafo 1 dell'articolo  6,  sono  imponibili
nello Stato Contraente dove detti beni sono situati. 
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti  parte
dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
Contraente ha nell'altro Stato  Contraente,  ovvero  di  beni  mobili
appartenenti ad una base fissa di cui dispone  un  residente  di  uno
Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio  di  una
professione   indipendente,   compresi    gli    utili    provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od  in  uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. 
3.  Gli  utili  che  un'impresa  di  uno  Stato   Contraente   ritrae
dall'alienazione di  navi  o  di  aeromobili  impiegati  in  traffico
internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di  dette  navi
od aeromobili sono imponibili soltanto in tale Stato. 
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da
quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e  3,  sono  imponibili  soltanto
nello Stato Contraente di cui l'alienante e' residente.