(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                         ARTISTI E SPORTIVI 
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i  redditi  che
un residente di uno Stato Contraente  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali esercitate  nell'altro  Stato  Contraente  in  qualita'  di
artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema,  della
radio o della televisione, o in qualita'  di  musicista,  nonche'  di
sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da
un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale  qualita',  e'
attribuito ad una  persona  diversa  dall'artista  o  dallo  sportivo
medesimi, detto reddito puo' essere tassato  nello  Stato  contraente
dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni  degli
articoli 7, 14 e 15.