(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e  sul
patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati  Contraenti  o
loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque
sia il sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio  le  imposte
prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo  o  su
elementi del reddito o del  patrimonio,  comprese  le  imposte  sugli
utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o  immobili,  nonche'
le imposte sui plusvalori. 
3.  Le  imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
   (a) per quanto concerne l'Italia: 
     1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
     2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
     3 - l'imposta locale sui redditi; 
     4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; 
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
   (b) per quanto concerne la Federazione russa: 
     1 - l'imposta sugli utili (reddito) di imprese ed 
         organizzazioni; 
     2 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
     3 - l'imposta sui beni delle imprese; 
     4 - le imposte sui beni delle persone fisiche; 
(qui di seguito indicate quali "imposta russa") 
4. La  Convenzione  si  applichera'  anche  alle  imposte  di  natura
identica o analoga che verranno istituite dopo la  data  della  firma
della presente  Convenzione  in  aggiunta  o  in  sostituzione  delle
imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti  si
comunicheranno le  modifiche  importanti  apportate  alle  rispettive
legislazioni fiscali.