Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi; 4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (b) per quanto concerne la Federazione russa: 1 - l'imposta sugli utili (reddito) di imprese ed organizzazioni; 2 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 3 - l'imposta sui beni delle imprese; 4 - le imposte sui beni delle persone fisiche; (qui di seguito indicate quali "imposta russa") 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.