(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI 
Un professore, un insegnante, o un  ricercatore  il  quale  soggiorni
temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o  di
effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro
analogo istituto il quale e', o  era  immediatamente  prima  di  tale
soggiorno,  residente  dell'altro  Stato  Contraente,  e'  esente  da
imposta  nel  detto  primo  Stato   Contraente   limitatamente   alle
remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o  di  ricerca
per un periodo non superiore a due anni.