Articolo 20 PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI Un professore, un insegnante, o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto il quale e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, e' esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni.