(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                              STUDENTI 
Le  somme  che  uno  studente  o  apprendista  il  quale  e',  o  era
immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  Contraente,  residente
dell'altro  Stato  Contraente  e  che  soggiorna  nel   primo   Stato
Contraente  al  solo  scopo  di  compiervi  i   suoi   studi   o   di
complimentarvi  la  propria  formazione  professionale,  riceve   per
sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o  di  formazione
professionale, non sono imponibili in detto Stato, a  condizione  che
tali  somme,  direttamente  connesse  con  tali  studi  o  formazione
professionale, provengano da fonti situate fuori di detto Stato.