Articolo 21 STUDENTI Le somme che uno studente o apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di complimentarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme, direttamente connesse con tali studi o formazione professionale, provengano da fonti situate fuori di detto Stato.