(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                            ALTRI REDDITI 
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno  Stato  Contraente,
qualunque ne sia la provenienza, che non sono  stati  trattati  negli
articoli  precedenti  della  presente  Convenzione  sono   imponibili
soltanto in questo Stato. 
2. Le disposizioni del  paragrafo  1  non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo  2
dell'articolo 6, nel caso in cui il  beneficiario  di  tali  redditi,
residente  di  uno  Stato  Contraente,  eserciti   nell'altro   Stato
Contraente sia un'attivita' industriale o commerciale  per  mezzo  di
una  stabile  organizzazione  ivi  situata,  oppure  una  professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il
bene produttivo del  reddito  si  ricolleghi  effettivamente  a  tale
stabile organizzazione o base fissa. In  tal  caso  gli  elementi  di
reddito  sono  imponibili  nell'altro  Stato  Contraente  secondo  la
propria legislazione. 
3. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  le
persone che hanno svolto le attivita' da cui ritraggono i redditi  di
cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attivita' eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del
paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo  ammontare.  In  tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile  in  conformita'
della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto  delle
altre disposizioni della presente Convenzione.