(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
                             PATRIMONIO 
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6,
posseduti  da  un  residente  di  uno  Stato  Contraente  e   situati
nell'altro Stato Contraente, e' imponibile in detto altro Stato. 
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte  dell'attivo
di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato  Contraente
ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad
una base fissa di cui dispone un residente di  uno  Stato  Contraente
nell'altro  Stato  Contraente  per  l'esercizio  di  una  professione
indipendente, sono imponibili in detto altro Stato. 
3. Il patrimonio costituito da navi e da  aeromobili  utilizzati  nel
traffico internazionale, di proprieta' di un residente di  uno  Stato
Contraente, nonche' dai beni mobili  relativi  al  loro  esercizio  e
imponibile soltanto in detto Stato Contraente. 
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di  un  residente  di  uno
Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.