(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
1.  Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata   in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
2. Per quanto concerne l'Italia: 
(a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono
imponibili in Russia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte  sul
reddito specificate nell'articolo 2 della presente convenzione,  puo'
includere nella base imponibile di tali  imposte  detti  elementi  di
reddito, a meno che espresse disposizioni della presente  Convenzione
non stabiliscano diversamente. 
In tal caso l'Italia  deve  dedurre  dalle  imposte  cosi'  calcolate
l'imposta  sui  redditi  pagata  in  Russia,  ma  l'ammontare   della
deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito
venga assoggettato in  Italia  ad  imposizione  mediante  ritenuta  a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito  in  base
alla legislazione italiana. 
(b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio  che,
in conformita'  con  le  disposizioni  di  questa  Convenzione,  sono
imponibili in Russia, l'imposta  sul  patrimonio  versata  in  Russia
sara' considerata come credito dell'imposta italiana  sul  patrimonio
versata  in  Russia  sara'  considerata  come  credito   dell'imposta
italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di  patrimonio.
Il credito tuttavia non puo' eccedere la quota  di  imposta  italiana
attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Russia nella
proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del  patrimonio
complessivo. 
3. Per quanto concerne la Russia: 
Se un residente della Russia ritrae redditi o possiede un  patrimonio
che, in conformita' con le disposizioni della  presente  Convenzione,
sono imponibili in Italia, l'ammontare dell'imposta su detto  reddito
o patrimonio  da  corrispondere  in  Italia  sara'  considerata  come
credito dell'imposta russa. L'ammontare di  tale  credito,  tuttavia,
non puo' eccedere la quota di imposta attribuibile a detto reddito  o
patrimonio calcolata in Russia.