(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
1.  I  nazionali  di  uno  Stato  Contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione. La  presente  disposizione  si  applica  altresi',
nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti. 
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno
Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non  deve  essere  in
questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione  a  carico  delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima  attivita'.  La
presente disposizione non puo'  essere  interpretata  nel  senso  che
faccia obbligo ad uno Stato  Contraente  di  accordare  ai  residenti
dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
riduzioni fiscali che esso accorda ai propri residenti  in  relazione
alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del
paragrafo 7 dell'articolo 11, e il paragrafo 4 dell'articolo 12,  gli
interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato
Contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   Contraente   sono
deducibili, ai fini della determinazione degli  utili  imponibili  di
detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad
un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti  di  un'impresa  di
uno Stato Contraente nei confronti di un residente  dell'altro  Stato
Contraente  sono  deducibili  ai  fini   della   determinazione   del
patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se
essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del  primo
Stato. 
4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui patrimonio e' in  tutto
o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   Contraente,   non   sono
assoggettate nel primo Stato  Contraente  ad  alcuna  imposizione  od
obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato. 
5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  alle  imposte
che costituiscono l'oggetto della presente Convenzione.