(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati  Contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui
la  tassazione  che  tali  leggi  prevedono  non  e'  contraria  alla
Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di
informazioni non viene  limitato  dall'articolo  1.  Le  informazioni
ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto
Stato e saranno comunicate soltanto alle persone  od  autorita'  (ivi
compresi  i  tribunali  e  gli  organi   amministrativi)   incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle  imposte  previste  dalla
Convenzione, delle procedure  o  dei  procedimenti  concernenti  tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati  per  tali  imposte.
Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni
soltanto  per  questi  fini.  Esse  potranno   servirsi   di   queste
informazioni nel corso di udienze  pubbliche  di  tribunali  o  nelle
sentenze. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo: 
   (a)  di  adottare  provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
   propria legislazione o alla  propria  prassi  amministrativa  o  a
   quelle dell'altro Stato Contraente; 
   (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute  in
   base alla propria legislazione o nel quadro della propria  normale
   prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente; 
   (c)  di  fornire  informazioni  che  potrebbero  rivelare  segreti
   commerciali, di affari, industriali, professionali o  un  processo
   commerciale  oppure  informazioni  la  cui  comunicazione  sarebbe
   contraria all'ordine pubblico.