(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
   (a) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica 
       italiana e, quando e' usato in senso  geografico,  designa  il
       suo  territorio,  comprese   le   acque   interne,   il   mare
       territoriale e lo spazio aereo, e  comprende  le  zone  al  di
       fuori del mare territoriale italiano le quali conformemente al
       diritto   internazionale   e   alla   legislazione    italiana
       concernente  la  ricerca  e  lo  sfruttamento  delle   risorse
       naturali, possono essere considerate  come  zone  sulle  quali
       l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il
       fondo  ed  il  sottosuolo  marini,  nonche'  le  loro  risorse
       naturali; 
   (b) il termine "Russia" designa la Federazione russa e, quando e' 
       usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese
       le acque interne ed il mare territoriale, lo spazio aereo,  ed
       inoltre  la  zona  economica  esclusiva   e   la   piattaforma
       continentale  sulle  quali  la  Federazione  russa  ha   piena
       sovranita' ed  esercita  i  propri  diritti  conformemente  al
       diritto internazionale e federale; 
   (c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato 
       Contraente" designano, come il contesto richiede,  l'Italia  o
       la Russia; 
   (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una 
       societa' ed ogni altra associazione di persone; 
   (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o 
       qualsiasi ente che e' considerato persona  giuridica  ai  fini
       dell'imposizione; 
   (f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa 
       dell'altro   Stato   Contraente   designano    rispettivamente
       un'impresa esercitata da un residente di uno Stato  Contraente
       e un'impresa  esercitata  da  un  residente  dell'altro  Stato
       Contraente; 
   (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi 
       attivita' di trasporto effettuato per  mezzo  di  una  nave  o
       aeromobile da parte di un'impresa residente di uno degli Stati
       Contraenti,  ad  eccezione  del  caso  in  cui   la   nave   o
       l'aeromobile  sia  utilizzato  esclusivamente  tra   localita'
       situate nell'altro Stato Contraente. 
   (h) il termine "nazionali" designa: 
     (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato 
          Contraente; 
     (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le 
            associazioni costituite in conformita' della legislazione 
          in vigore in uno Stato Contraente; 
   (i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
     (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze 
     (ii) per quanto concerne la Russia, il Ministero delle Finanze 
                     della Federazione russa od il suo rappresentante 
          autorizzato; 
2. Per l'applicazione della presente  Convenzione  da  parte  di  uno
Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite  hanno  il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della  Convenzione,  a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.