(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
                              DENUNCIA 
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla  denuncia  da
parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato  Contraente  puo'
denunciare la Convenzione per via diplomatica  non  prima  che  siano
trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore,  notificandone  la
cessazione almeno sei mesi prima  della  fine  dell'anno  solare.  In
questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: 
   (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte per le somme 
   realizzate il, o successivamente al, 1  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia; 
   (b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, 
   sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano 
   il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo  a
quello in cui e' stata notificata la denuncia. 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno
firmato la presente Convenzione. 
FATTA a Roma, il 9 aprile 1996, in duplice  esemplare,  nelle  lingue
italiana, russa e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.  In
caso di divergenza di interpretazione dei testi in italiano e  russo,
il testo inglese verra' considerato quello valido. 
Per il Governo della Per il Governo della 
Repubblica italiana Federazione russa 

              Parte di provvedimento in formato grafico