(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                              RESIDENTI 
1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente  di
uno Stato Contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua
direzione, luogo di costituzione o di ogni altro criterio  di  natura
analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono
assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per  il  reddito  che
esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 
2. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
   (a) detta persona e' considerata residente dello Stato Contraente 
       nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone  di
       un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti,  e'
       considerata residente dello Stato Contraente nel quale le  sue
       relazioni personali ed economiche sono  piu'  strette  (centro
       degli interessi vitali); 
   (b) se non si puo' determinare lo Stato Contraente nel quale detta 
       persona ha il centro  dei  suoi  interessi  vitali,  o  se  la
       medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
       Contraenti,  essa  e'  considerata   residente   dello   Stato
       Contraente in cui soggiorna abitualmente; 
   (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati 
       Contraenti ovvero non  soggiorna  abitualmente  in  alcuno  di
       essi, essa e' considerata residente dello Stato Contraente del
       quale ha la nazionalita'; 
   (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati 
       Contraenti, o non ha la nazionalita' di  alcuno  di  essi,  le
       autorita'  competenti  degli  Stati  Contraenti  risolvono  la
       questione di comune accordo. 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova
la sede della sua direzione effettiva.