(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 
   (a) una sede di direzione; 
   (b) una succursale; 
   (c) un ufficio; 
   (d) un'officina; 
   (e) un laboratorio; 
   (f) una miniera, una cava od ogni altro  luogo  di  estrazione  di
   risorse naturali; 
   (g) un cantiere di costruzione, di montaggio, o  di  installazione
   la cui durata oltrepassa i 12 mesi. 
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
   (a) si fa uso di una installazione ai soli fini  di  deposito,  di
   esposizione  o  di  consegna  di   beni   o   merci   appartenenti
   all'impresa; 
   (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono  immagazzinate
   ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
   (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono  immagazzinate
   ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
   (d) una sede fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
   acquistare  beni  o  merci  o  di  raccogliere  informazioni   per
   l'impresa; 
   (e) una sede fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
   pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche  scientifiche  o
   di  attivita'  analoghe  che  abbiano  carattere  preparatorio   o
   ausiliario per l'impresa. 
4. Una persona che agisce  in  uno  Stato  Contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato Contraente - diversa  da  un  agente  che
goda di  uno  status  indipendente,  di  cui  al  paragrafo  5  -  e'
considerata stabile organizzazione nel primo Stato se  dispone  nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le  permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo  il  caso  in  cui
l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o 
merci per l'impresa. 
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia  una
stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo  fatto
che essa eserciti in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un
mediatore,  di  un  commissionario   generale   o   di   ogni   altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a  condizione  che
dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
6. Il fatto che  una  societa'  residente  di  uno  Stato  Contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato Contraente ovvero svolga la propria attivita' in  questo  altro
Stato  (a  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)   non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.