(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
             UTILI DERIVANTI DA TRASPORTO INTERNAZIONALE 
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di
navi o di aeromobili sono imponibili solamente nello Stato Contraente
di cui e' residente la persona che ritrae tali utili. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli  utili
derivanti dalla  partecipazione  a  un  fondo  comune  (pool),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.