Articolo 8 UTILI DERIVANTI DA TRASPORTO INTERNAZIONALE 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili solamente nello Stato Contraente di cui e' residente la persona che ritrae tali utili. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.