PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: a. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione; b. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: i) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto in traffico internazionale di beni o merci; e ii) gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili; c. Qualora, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9, da parte di uno Stato Contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato Contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persona che sono in relazione con detti persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 26, d. Con riferimento all'articolo 25, le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. L'espressione "disposizioni interne" comprende in ogni caso le disposizioni per limitare la deducibilita' di spese ed analoghi oneri deducibili derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato Contraente ed imprese situate nell'altro Stato Contraente; e. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventiva mente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione. f. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente, qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia regolato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente e' residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso di impedire alle autorita' competenti degli Stati Contraenti di stabilire modalita' diverse di applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. FATTA a Roma, il 9 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, russa e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione dei testi in italiano e russo, il testo inglese verra' considerato quello valido. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Federazione russa Parte di provvedimento in formato grafico