(Protocollo)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
alla Convenzione tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il
Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni  in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e  per  prevenire  le
evasioni fiscali. 
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data  odierna  tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo  della  Federazione
russa per evitare le doppie imposizioni in  materia  di  imposte  sul
reddito e sul patrimonio e  per  prevenire  le  evasioni  fiscali,  i
sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che
formano parte integrante della Convenzione. 
Resta inteso che: 
a. Con  riferimento  al  paragrafo  3  dell'articolo  7,  per  "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile  organizzazione"  si
intendono le spese direttamente connesse  con  l'attivita'  di  detta
stabile organizzazione; 
b.  Con  riferimento  al  paragrafo  1  dell'articolo  8,  gli  utili
derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di  navi  o  di
aeromobili comprendono: 
   i) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal 
   noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa 
   attrezzatura per il trasporto  di  container)  utilizzati  per  il
trasporto in traffico internazionale di beni o merci; e 
   ii) gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili armati 
   ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o 
aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest'ultimo caso  che  essi
      costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli 
   altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di
navi o di aeromobili; 
c. Qualora, in conformita'  alle  disposizioni  dell'articolo  9,  da
parte di uno Stato Contraente venga effettuata  una  rideterminazione
nei confronti di una persona, l'altro Stato Contraente, nella  misura
in cui  riconosca  che  tale  rideterminazione  rispecchia  intese  o
condizioni che sarebbero state stabilite  tra  persone  indipendenti,
attua le variazioni corrispondenti nei confronti  delle  persona  che
sono in  relazione  con  detti  persona  e  che  sono  soggette  alla
giurisdizione  fiscale   di   detto   Stato.   Tali   variazioni   si
effettueranno soltanto in conformita' alla  procedura  amichevole  di
cui all'articolo 26, 
d. Con riferimento all'articolo  25,  le  disposizioni  del  presente
articolo non pregiudicano l'applicazione delle  disposizioni  interne
per  prevenire  l'elusione  e   l'evasione   fiscale.   L'espressione
"disposizioni interne" comprende in ogni  caso  le  disposizioni  per
limitare la deducibilita'  di  spese  ed  analoghi  oneri  deducibili
derivanti da transazioni tra  imprese  di  uno  Stato  Contraente  ed
imprese situate nell'altro Stato Contraente; 
e. Con riferimento al paragrafo  1  dell'Articolo  26,  l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale"
significa che l'attivazione della  procedura  amichevole  non  e'  in
alternativa con le procedure contenziose  nazionali  che  vengono  in
ogni caso preventiva mente iniziate laddove la controversia  concerne
un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione. 
f. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla
fonte sono rimborsate  su  richiesta  del  contribuente,  qualora  il
diritto  alla  percezione  di  dette  imposte  sia   regolato   dalle
disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di  rimborso,  da
prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato Contraente tenuto ad  effettuare  il  rimborso  stesso,  devono
essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente  di
cui il contribuente e'  residente,  certificante  che  sussistono  le
condizioni richieste per aver diritto all'applicazione  dei  benefici
previsti dalla presente Convenzione.  La  presente  disposizione  non
puo'  essere  interpretata  nel  senso  di  impedire  alle  autorita'
competenti degli Stati Contraenti di stabilire modalita'  diverse  di
applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. 
FATTA a Roma, il 9 aprile 1996, in duplice  esemplare,  nelle  lingue
italiana, russa e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.  In
caso di divergenza di interpretazione dei testi in italiano e  russo,
il testo inglese verra' considerato quello valido. 
Per il Governo della Per il Governo della 
Repubblica italiana Federazione russa 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico