(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                               CANONI 
1. I canoni provenienti da  uno  Stato  Contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato Contraente
dal quale essi provengono ed  in  conformita'  alla  legislazione  di
detto Stato, ma,  se  la  persona  che  percepisce  i  canoni  ne  e'
l'effettivo  beneficiario,  l'imposta  cosi'  applicata,   non   puo'
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i  canoni  relativi  a
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso di un diritto di autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche   (escluse   le   pellicole   cinematografiche   e    le
registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche) provenienti
da uno Stato Contraente, sono esenti da imposta in detto Stato. 
4. Ai fini del  presente  articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche
e le registrazioni per trasmissioni  radiofoniche  o  televisive,  di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso  o  la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
5. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso  in  cui
il  beneficiario  effettivo  dei  canoni,  residente  di  uno   Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono
i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione  indipendente
mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  diritto  o  il  bene
generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In  tal
caso, i canoni  sono  imponibili  in  detto  altro  Stato  Contraente
secondo la propria legislazione. 
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando
il debitore e' lo Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o un  residente  di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o  no  di
uno  Stato  Contraente,  ha  in  uno  Stato  Contraente  una  stabile
organizzazione  o  una  base  fissa,  per  le  cui  necessita'  viene
contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono
a carico della stabile organizzazione o della base  fissa,  i  canoni
stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente  in  cui  e'
situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
7. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della  prestazione  per
la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato  convenuto  tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  stato
contraente e tenuta conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.