(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e  sul
patrimonio prelevate per conto di uno  Stato  Contraente,  delle  sue
suddivisioni politiche o  amministrative  o  dei  suoi  enti  locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio  le  imposte
prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo  o  su
elementi del reddito o del  patrimonio,  comprese  le  imposte  sugli
utili derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  o  immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  degli  stipendi  e  dei  salari
corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
3.  Le  imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
   a. per quanto concerne l'Italia: 
      (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
      (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
      (iii) l'imposta locale sui redditi; . 
      (iv) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; 
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 
(qui di seguito indicate quali l'imposta italiana"). 
   b. per quanto concerne Israele: 
      (i) l'imposta sul reddito (compresa l'imposta sulle societa'  e
      l'imposta sugli utili di capitale); 
      (ii) l'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione  di  beni
      immobili  in  conformita'  con  la   Legge   Tributaria   sulla
      Rivalutazione Fondiaria; 
      (iii) l'imposta sul patrimonio; 
(qui di seguito indicate quali l'imposta israeliana) 
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di  natura
identica o analoga che verranno istituite dopo la  data  della  firma
della presente  Convenzione  in  aggiunta  o  in  sostituzione  delle
imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  si
comunicheranno le  modifiche  importanti  apportate  alle  rispettive
legislazioni fiscali.